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25 Maggio 2018

Contenzioso, i passi da non sbagliare in protesi

I consigli di Marco Brady Bucci

Francesca Giani

Anamnesi, modulo della privacy, consenso informato, fotografie e radiografie, diario clinico, preventivi e rapporti economici di fatturazione. Tutti elementi fondamentali, soprattutto quando si parla di protesi, fin dal primo momento in cui si instaura una relazione di cura tra odontoiatra e paziente, anche perché una loro eventuale mancanza, in caso di contenzioso, può essere sinonimo di condotta negligente e rappresenta un punto a sfavore del professionista.

Per questo, occorre raccogliere in modo esaustivo, e conservare nel tempo, tutta la documentazione clinica del paziente.  

Questo uno dei messaggi che emergono dall’articolo originale “Impostazione del piano di trattamento protesico: etica, clinica e risvolti medico-legali” di Marco Brady Bucci, Professore a contratto all’Università G. Marconi di Roma, pubblicato sull’ultimo numero di Dental Cadmos di maggio.  “Ogni passaggio” del rapporto di cura, si legge “racchiude in sé risvolti etici, avendo quale unico scopo la salute del paziente, ma nel contempo anche risvolti medico-legali. 

La protesi è la branca maggiormente coinvolta nel contenzioso odontoiatrico sia perché vi è notevole impegno economico da parte del paziente, sia perché l’obbligazione di mezzi spesso coincide con l’obbligazione di risultato. La buona operatività clinica deve essere accompagnata dall’accurata documentazione di ogni passaggio, dalla diagnosi alla fase realizzativa, al fine di poter dimostrare, qualora ve ne sia la necessità, di avere seguito le buone regole dell’arte nella disciplina al tempo in cui le cure sono state eseguite”.  Come pure è fondamentale “la condivisione con il paziente di informazioni riguardo la diagnosi e la pianificazione del trattamento– nonché delle possibili opzioni terapeutiche, delle tempistiche operative, della scelta dei materiali e delle modalità di pagamento annesse al preventivo – che sono da considerarsi, in tutto e per tutto, tempo di cura». E un momento fondamentale è la prima visita: «Partire con il piede giusto deve essere il presupposto concettuale per impostare il piano di trattamento protesico-riabilitativo del paziente”.


L’articolo passa allora in rassegna tutti gli step, accorgimenti e controlli che devono essere effettuati, dalla “tutela della privacy”, alla fase dell’esame gnatologico, all’analisi dei modelli di studio, alle indagini radiografiche, fotografiche e cliniche, alla valutazione clinica, e così via, ma un focus importante riguarda la cartella clinica: “Le informazioni raccolte con l’anamnesidurante il colloquio, l’esame obiettivo, la documentazione relativa al trattamento proposto – unitamente ai consigli, alle raccomandazioni fornite, a eventuali reclami e mancati appuntamenti, oltre al consenso informato – sono i dati che devono essere registrati e conservati nel pubblico e sarebbe opportuno che lo fossero anche nel privato”.  

Diverso infatti è il peso normativo relativo alla cartella clinicanei due ambiti, e per quanto riguarda le strutture private “la cartella clinica rappresenta esclusivamente un diario privato dell’attività diagnostico-terapeutica e della cronologia operativa nel rapporto odontoiatra-paziente ed è per questo identificabile come scheda odontoiatrica. Non esiste alcuna normativa che obblighi il libero professionista alla tenuta della cartella clinica, anche se una sua diligente compilazione e custodia costituisce un’ottima regola di professionalità dando concreto significato alle norme di cui agli art. 25 (Documentazione clinica) e 26 (Cartella clinica) del Codice di Deontologia Medica oltre a dare prova di una condotta secondo i criteri di diligenza indicati nell’art. 1176 del codice civile”.

Ma, “procedure di raccolta ed elaborazione dei dati devono essere quanto più possibile standardizzate, in modo da garantire la completezza dell’indagine e uniformità di giudizio clinico”. 

Il termine obbligatorio di conservazione degli esami eseguitipresso il proprio studio è di dieci anni e in generale le indagini radiografiche “devono essere rintracciabili e disponibili per il paziente in qualsiasi momento, non valendo la rivalsa del mancato pagamento”.

Un ultimo punto riguarda “ammontare del preventivo e modalità di pagamento, che costituiscono nota integrativa non marginale nella definizione del contratto”.

 
 

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