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19 Marzo 2019

Obbligo d’iscrizione del Direttore sanitario all’Ordine dove opera la struttura. Iandolo (CAO): ‘’Nessuna restrizione della concorrenza, più tutele per i cittadini’’


“Nessun ostacolo al normale esercizio odontoiatrico, né tantomeno un rischio per la libera concorrenza: semplicemente, la necessità di assicurare che la direzione di una struttura sanitaria sia affidata a un professionista iscritto all’Albo della provincia dove la struttura opera, in modo tale da consentire al meglio le funzioni di vigilanza degli Ordini, a tutela della salute dei cittadini”. 

A ricordarlo è Raffaele Iandolo (nella foto), presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che, in vista dell’imminente scadenza dei termini per l’applicazione delle nuove disposizioni sulla Direzione sanitaria, ha scritto a tutti i 106 presidenti CAO, in modo da fare chiarezza e fugare ogni possibile ombra. 

Ci sarà infatti tempo sino a fine aprile (al link un nostro approfondimento), per le strutture sanitarie private di cura – tra cui quelle odontoiatriche - per dotarsi di un Direttore sanitario iscritto all’Ordine della provincia nella quale la struttura opera. A prevederlo, la Legge di Bilancio 2019, all’articolo 1 comma 536, che va ad affiancare, nel quadro normativo in materia, le disposizioni della ‘Legge Concorrenza’, la 124 del 4 agosto 2017, che prevedevano, per le strutture odontoiatriche, un Direttore sanitario ‘in esclusiva’. 

“Queste modifiche normative – spiega Iandolo nella Comunicazione - hanno riportato alcuni soggetti, in alcuni casi anche in modo strumentale, a paventare una volontà di porre in crisi le strutture sanitarie odontoiatriche che vedrebbero complicarsi il loro operato per ottemperare al dettato normativo. Alcuni addirittura temono che l’Ordine voglia creare ostacoli di carattere burocratico allo svolgimento delle attività di queste strutture. In alcuni casi si è parlato anche di “presunta illegittimità” dell’attività degli Ordini con ricadute che impedirebbero il libero esercitarsi della concorrenza”. 

“Occorre innanzitutto premettere che le disposizioni cui si è fatto riferimento costituiscono obblighi derivanti da una legge ordinaria su cui nessuno può interferire se non il Parlamento stesso attraverso un’ulteriore normativa  – continua Iandolo - Nella pratica però sembra chiaro che le disposizioni normative suddette intendono soltanto impedire il malcostume antecedente che vedeva uno stesso professionista assumere l’incarico di Direttore Sanitario in diverse strutture, spesso distanti fra loro, con l’evidente difficoltà di svolgere correttamente i propri compiti che riguardano direttamente la tutela della salute dei cittadini”. 

“La disposizione invece di cui alla Legge di Bilancio non riguarda soltanto, come molti vorrebbero far credere, la migrazione di professionisti da un Albo all’altro, ma risponde alla necessità di assicurare che la direzione sanitaria di una struttura sia affidata ad un professionista iscritto ad un Ordine dove la struttura ha la sede operativa– afferma ancora il presidente nazionale CAO -. È evidente che in questo modo l’Ordine potrà garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo, se del caso anche in via disciplinare, che sarebbero state rese sostanzialmente impraticabili di fronte ad un professionista iscritto ad un Ordine lontano dal luogo di svolgimento di attività di direzione sanitaria”. “La norma, sembra pleonastico dirlo, riguarda strettamente coloro che svolgono o intendono svolgere compiti di direzione sanitaria e non riguarda certamente i professionisti che svolgono nei loro studi professionali, singoli o associati, la propria attività libero-professionale”

“È poi il caso di ricordare –conclude Iandolo- che il professionista, in qualunque Ordine risulti iscritto, può svolgere la propria attività professionale, come è sempre stato, su tutto il territorio nazionale senza limitazioni né ostacoli. In conclusione, ritengo possa affermarsi che le preoccupazioni da molti soggetti espresse non trovano giustificazione e che la corretta applicazione della norma non creerà alcun ostacolo al normale esercizio professionale odontoiatrico né tantomeno comporterà un rischio per la tutela della libera concorrenza”.                         

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