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18 Giugno 2019

Fattura elettronica, tra sei mesi tocca anche ai dentisti. Una Circolare delle Entrate fa il punto

Nor. Mac.

Dal primo gennaio 2020 studi dentistici e coloro che emettono fatture per prestazioni sanitarie che ad oggi devono sottostare al divieto di emettere fattura elettronica, dovranno attrezzarsi.
Per fare il punto sulle tante indicazioni e chiarimenti emessi dal gennaio 2019 ad oggi, data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per la maggior parte dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare specifica sul tema, la numero 14/E del 2019. Per le prestazioni sanitarie viene confermato l’obbligo di non emettere fattura elettronica per tutto il 2019 per tutti i soggetti che sono o non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. 

Quindi l’odontoiatra o l’igienista dentale che fattura allo studio dove collabora deve emettere fattura elettronica, l’igienista dentale che fattura direttamente la paziente, no. 

Entrate che chiarisce che il divieto non è di emettere la fattura in formato elettronico, magari utilizzando uno dei tanti programmi ad oggi reperibili sul mercato o il proprio gestionale abilitato, ma di inviarla allo SdI ovvero il Sistema di Interscambio. 

Nel caso in cui una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. Se invece le fattura in un unico documento e non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia “altre spese”. Situazione che, però, interessa più le cliniche sanitarie e meno l’odontoiatra.


Data di emissione

Dal 1° luglio 2019 per le fatture elettroniche è possibile non solo inviarle entro le 24 ore dall’avvenuto pagamento allo SdI ma si potrà emetterle entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (o ricevuto il pagamento), indicando la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è stato corrisposto l’acconto o il saldo. La regola vale anche per le fatture emesse ancora in versione “cartacea”. Ovviamente nulla cambia per le fatture emesse prima del pagamento. 


Sanzioni

Come previsto fino al 30 giugno 2019, le sanzioni non erano applicate “qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata”, mentre “sono ridotte al 20 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo”.


Bollo

Il versamento dell’imposta di Bollo di 2 euro applicate alle fatture in esenzione iva va corrisposto trimestralmente ma considerando le sole fatture autorizzate dallo SdI, a questo link un nostro approfondimento.


Conservazione delle fatture elettroniche

Aderendo al servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute via SdI saranno portate in conservazione nel nella propria area riservata per il tempo previsto dalla norma e comunque per un periodo di almeno 15 anni salvo il contribuente non decida diversamente.  

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