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19 Aprile 2023

Legge sull’equo compenso, le criticità della CAO nazionale

Iandolo: il provvedimento è inapplicabile per la maggior parte dei professionisti, odontoiatri compresi. Sarebbe stata più utile una norma sulla concorrenza sleale 


Con l’approvazione definitiva del Decreto sull’equo compenso vengono disciplinate i contratti tra professionisti e particolari categorie di imprese, con “la presunta finalità di rafforzare la tutela del professionista”, viene indicato in una nota la CAO nazionale a firma del presidente Raffaele Iandolo (nella foto), inviata ai presidenti provinciali CAO. Nota che, a differenza di quanto inviato dal presidente FNOMCeO Filippo Anelli ai presidenti OMCeO, non si limita ad illustrare quanto previsto dal provvedimento legislativo, ma porta alcuni elementi di commento, critico. 

Un provvedimento, scrive il presidente Iandolo che “pur riconoscendo astrattamente il diritto del professionista a percepire un compenso proporzionato alla qualità della prestazione resa, rende di fatto tale diritto inesigibile in gran parte delle fattispecie”. Il riferimento ovviamente è al campo di applicazione dell’equo compenso che regolamento solo i rapporti tra professionisti e quelli che Iandolo definisce “grandi committenti”: impresa bancaria o assicurativa o un’impresa che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbia realizzato ricavi superiori a 10 milioni di euro o abbia occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori. Quindi, sottolinea il presidente CAO, esclude la maggioranza dei professionisti, odontoiatri compresi. 

L’applicazione pratica di questo principio –scrive Iandolo- presenta molti limiti per il settore odontoiatrico”, perché regolamenta solo i contratti con le grandi imprese escludendo “tutti i rapporti in cui il cliente non costituisce impresa di tali dimensioni, tagliando comunque fuori l’esercizio della professione da parte di persona fisica”. T

uttavia, sottolinea il presidente Iandolo “tale normativa potrebbe rimanere efficace in tutti i casi in cui il professionista svolge la propria prestazione nell’ambito di strutture gestite da imprese commerciali: qualora infatti tali imprese rispondano ai requisiti dimensionali individuati dalla suddetta norma (aver impiegato più di 50 lavoratori o aver realizzato ricavi superiori a 10 milioni di euro nell’anno precedente), il professionista potrebbe reclamare l’equo compenso avvalendosi della nuova disciplina. In questo caso si ravvisa una precisa responsabilità del direttore sanitario di tali strutture in merito alla corretta applicazione dell’equo compenso e sul controllo dell’adempimento agli obblighi sanciti nel Codice Deontologico”.  

Ma non solo criticità sul campo di applicazione, per la Commissione Albo Odontoiatri nazionale, l’aspetto più controverso della normativa riguarda il sistema sanzionatorio giudicato troppo “blando nei confronti dei committenti inadempienti e severo nei riguardi dei professionisti tutt’altro che tutelati”.  

Posto che il compenso ‘equo’ viene individuato nei parametri fissati da appositi decreti ministeriali –continua la nota- qualora il professionista percepisca corrispettivi inferiori a tale soglia, egli potrà attraverso un’azione giudiziale impugnare davanti al tribunale competente il contratto o la convenzione che regola i rapporti con il committente; ciò però fa scattare in automatico l’obbligo da parte dell’Ordine di comminare una sanzione disciplinare al professionista. In altre parole, quindi, il diritto all’equo compenso passa necessariamente dall’autodenuncia in virtù di un provvedimento che invece di sanzionare il committente inadempiente penalizza, attraverso un’inversione delle responsabilità, proprio il professionista sottopagato”. 

Per la CAO nazionale, la soluzione più corretta sarebbe sta quella di introdurre una “normativa chiara sulla concorrenza sleale tra professionisti che avrebbe dovuto prevedere sanzioni rivolte alle committenze che agiscono con le suddette modalità, premiando al contrario con agevolazioni quelle virtuose”.   




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