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10 Aprile 2025

Quando la struttura sanitaria non è responsabile per l’errore del medico

Una sentenza della Cassazione, che fa discutere, ritiene che se la struttura affitta esclusivamente al medico i locali non vi è responsabilità. Avvocato Giungato, una sentenza importante anche per gli studi odontoiatrici


Giuncato 03

“La struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra una struttura ed un medico, ed a maggior ragione tra una struttura ed una società di medici, non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi”.

Ad enunciarlo è la Corte di Cassazione (Ord. n. 8163/2025).   

Il caso trae origine da un intervento laser agli occhi eseguito da medico abilitato presso una clinica privata in alcuni locali presi in locazione da una società, di cui il medico era socio. Il paziente, lamentando danni alla vista a seguito dell’operazione, ha promosso azione risarcitoria contro il medico, che a sua volta ha chiamato in causa sia la struttura sanitaria che la compagnia assicurativa. 

Il Tribunale ha rigettato la domanda per mancanza di nesso causale, ma la Corte d’Appello di Ancona, riformando la decisione, ha riconosciuto una responsabilità professionale a carico del medico e ha ritenuto responsabile anche la casa di cura, condannandola in solido, seppur con una forte riduzione del risarcimento richiesto.  

Avverso tale sentenza, la casa di cura ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la propria responsabilità.  

Al centro della controversia esaminata dalla Corte di Cassazione vi era la configurabilità – o meno - di un vincolo giuridico tra il medico e la casa di cura, tale da giustificare una responsabilità di quest’ultima per l’operato del sanitario. “La Corte d’Appello aveva qualificato il rapporto tra medico e struttura come un contratto con effetti protettivi verso terzi (il paziente), ritenendo che, anche se non subordinato, il medico agisse come "ausiliario necessario" della struttura” spiega ad Odontoiatria33 l’Avvocato cassazionista  Maria Maddalena Giungato (nella foto).  

La Suprema Corte, però, non ha condiviso tale impostazione, ritenendo che la sola concessione in locazione di locali e strumentazioni non sia sufficiente a far sorgere responsabilità della struttura.  

“La Corte di Cassazione –continua l’Avvocato Giungato- ha accolto il ricorso della casa di cura, stabilendo un principio chiaro e netto: la mera locazione di locali e strumenti non determina responsabilità della struttura per l’operato dei medici che vi esercitano. Peraltro nel caso di specie il contratto di locazione non era stipulato direttamente con il medico ma con una società di cui il medesimo era socio”.  

La Suprema Corte ha infatti affermato che:“La struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione […] non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi”. 

Secondo i giudici di legittimità, affinché vi sia responsabilità della struttura:  

  • deve sussistere un obbligo diretto della struttura nei confronti del paziente (es. contratto di prestazione sanitaria);  
  • oppure deve esserci un rapporto professionale tra medico e struttura, tale per cui il medico opera nell’interesse o per conto della struttura, anche in forma non subordinata. 

Nel caso esaminato: 

  • la casa di cura si era limitata a concedere in locazione un locale e le relative apparecchiature a una società, di cui il medico era socio;  
  • nessun rapporto di collaborazione in forma autonoma o dipendente legava la struttura al professionista;  
  • la struttura non aveva assunto alcuna obbligazione diretta verso il paziente.  

Anche la previsione contrattuale di una percentuale sugli utili (5%) riconosciuti dalla società conduttrice dei locali in favore della casa di cura è stata ritenuta insufficiente a trasformare il contratto di locazione in un contratto di collaborazione professionale e a qualificare il rapporto come collaborazione professionale: essa è stata ritenuta parte del canone locativo, senza implicare un coinvolgimento della struttura nella prestazione sanitaria.  

“La sentenza- continua l’Avvocato Giungato- riguarda una fattispecie anteriore alla Legge Gelli ma i principi enunciati non sono ritenuti confinati nel sistema previgente e rappresenta quindi un importante precedente per le strutture sanitarie private che ospitano società di professionisti esterni e anche per gli studi odontoiatri che affittano locali e strumentario a colleghi, e che involge, sia pur incidentalmente, questioni molto complesse. Certamente viene da pensare al tema della legittimazione all’acquisto ed al controllo degli strumentari chirurgici, all’oggetto sociale di Srl che erogano prestazioni sanitarie, alle implicazioni assicurative e autorizzative e via discorrendo”.  

“L’effetto pratico della sentenza –continua l’avvocato Giungato- è l’esclusiva responsabilità del medico e l’assenza di qualsivoglia condanna della clinica e della società di cui il medico era socio (che, comunque non risulta citata in giudizio)”. 

La vicenda pone comunque diversi interrogativi: 

  • Si può assimilare la locazione di strumentario chirurgico - e dei relativi ambienti - alla mera locazione di un ufficio?
  • Si può disporre la locazione di uno strumentario chirurgico e del contesto dei locali in cui lo stesso viene adoperato senza assunzione di responsabilità da parte di alcuno, ad esempio  di  un direttore sanitario? 
  • L’assenza di responsabilità di chi si limita a locare lo strumentario è un vantaggio, o meglio una garanzia per il paziente?
  • E per il medico? Il tema della responsabilità, anzitutto sotto il profilo risarcitorio, è da tempo al centro delle scelte di legislazione e di politica sanitaria. 

“In quest’ottica –dice l’avvocato Giungato- la crescente segmentazione e parcellizzazione della prestazione sanitaria verosimilmente non favorisce il recupero del rapporto fiduciario medico paziente, che presuppone, invece, una presa in carico da parte del professionista, senza eccessivi distinguo e rimbalzi di responsabilità”. “Non solo”, conclude. “Chi finanzia e acquista locali e strumentario assume un rischio di impresa, ma il professionista che esegue la prestazione sanitaria assume un rischio personale ben più ampio, con implicazioni sotto il profilo civile e risarcitorio nonchè in termini di responsabilità deontologica e penale: è giusto cosi? Parliamone”.    


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