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14 Novembre 2018

Linee guida su contratto tra odontoiatra e struttura sanitaria. Dalla CAO di Firenze 10 ''consigli''


Non solo la deontologia professionale ma anche le stesse norme che regolamentano l’attività sanitaria non lasciano equivoci sulle responsabilità e gli oneri a carico del Direttore Sanitario.
Le cronache spesso indicano di come, in caso di inadempienze, le sanzioni nei loro confronti possano risultare importanti prevedendo fino alla sospensione dell’attività, non solo per mesi ma anche anni. 

Nonostante le responsabilità, l’incarico sembra venire assunto con “disinvoltura” per, ed è il caso dei giovani laureati, ottenere una prima fonte di reddito. 

Proprio pensando ai giovani, il presidente CAO di Firenze Alexander Peirano (nella foto) ha pensato di predisporre delle linee guida che possano consigliare chi accetta non solo l’incarico di direttore sanitario ma soprattutto la collaborazione in strutture complesse. 

“Innanzitutto –dice il presidente Peirano- raccomando a tutti i colleghi che si incamminano sulla strada di un qualsivoglia rapporto di lavoro sia come odontoiatra, che come direttore sanitario di una struttura, di stipulare un contratto che è la sola cosa necessaria da esibire in caso di contenziosi, sempre più frequenti”.  

“Ricevuta una proposta di contratto –continua- è buona regola prendersi del tempo per valutarlo, magari portandolo a casa per leggerlo con calma o farsi aiutare a capirne eventuali voci non chiare. Come CAO Firenze siamo ovviamente a disposizione per consigliare gli iscritti”.  


Questi i 10 punti che il presidente Peirano ritiene necessario verificare o prevedere

1)   La parte economica deve essere indicata chiaramente sia nelle modalità della prestazione (a prestazione, a tariffa oraria, a percentuale etc.), se viene disciplinato a parte è necessario un rinvio ad un allegato in cui vengano specificati ogni aspetto.

2)   Fare attenzione alla manleva che deve essere conforme all'art 7 della legge Gelli-bianco secondo la quale la struttura deve rispondere ex art 1218 e 1228 del Cod. Civile.

3)   Gli articoli sulla riservatezza dovrebbero prevedere un espresso richiamo al nuovo regolamento europeo sulla privacy.

4)    Attenzione alle così dette clausole vessatorie cioè quelle gravose per una delle parti, che devono essere espressamente approvate con un’approvazione specifica così come, giustamente prevede la legge in modo che sia chiaro che il firmatario è consapevole delle limitazioni che accetta. Ad esempio il divieto di esercitare la professione entro un numero elevato di km dalla struttura per un numero alto di anni qualora si lasci il lavoro nella struttura in questione è cosa assai delicata che va vista con molta attenzione per non risultare penalizzante in caso di dimissioni volontarie o di “licenziamento”.

5)   Attenzione ad eventuali indicazioni di modalità d'esecuzione della prestazione con riferimenti ad obblighi di tempo ed orari.

6)   Altre clausole da controllare attentamente sono l'obbligo di assicurazione, però con una compagnia scelta dalla struttura.

7)    Il rinnovo tacito del rapporto. 

8)   I termini di preavviso per sospensione o recesso.

9)   I direttori sanitari hanno l’obbligo deontologico di comunicare tempestivamente al proprio Ordine l’assunzione dell’incarico o la cessazione della collaborazione ed in quale struttura.

10) Ricordarsi sempre che si è medici e che l'unico obiettivo è curare il proprio paziente prescrivendo la terapia, in autonomia, più  adatta alla cura e non accettare le pressioni dei titolari dello studio.    

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