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08 Settembre 2017

Corone in resina invece che in ceramica. Per la Cassazione non vi è reato di truffa: il dentista non rivende un bene ma cura


Le sentenze giudicano un reato secondo le accuse formulando ed applicando la legge. Così anche quella depositata in agosto dalla Corte Suprema di Cassazione chiamata ad giudicare il ricorso di un odontoiatra denunciato da un suo paziente per aver inserito nel cavo orale elementi dentari in resina invece di quelli in ceramica come indicati nei preventivi presentati e controfirmati dal paziente.

Il dentista era stato denunciato dal paziente, e condannato in primo grado, per truffa mentre assolto dalla denuncia di lesioni. Il successivo ricorso del professionista portava la Corte di Appello di Milano ad assolvere anche il dentista anche del reato di truffa.

Stessa decisione della Cassazione che conferma la non applicabilità del reato di truffa in quanto non si può applicare alla professione odontoiatrica l'art. 515 codice penale, perchè il dentista non fa "commercio" ma eroga una prestazione (che è un servizio e non un commercio di beni materiali).

"Va, dunque, certamente esclusa -si legge nella sentenza- per quanto rileva nel caso in esame, la configurabilità della disposizione di cui all'art. 515 cod. pen. con riferimento allo svolgimento di attività medica, compresa quella odontoiatrica, che si caratterizza, anche quando sia svolta professionalmente e a scopo di lucro, per il fine di cura dei pazienti e di salvaguardia della loro salute, a differenza delle attività commerciali, caratterizzate dalla causa di scambio, di merci o servizi verso un corrispettivo".

"Per quanto riguarda gli atti di acquisto di attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento della attività medica", chiarisce la Suprema Corte, questi "intercorrono tra le strutture sanitarie o i medici e i fornitori, e ad essi rimangono estranei i pazienti, con i quali il rapporto rimane sempre caratterizzato dalla finalità assorbente di cura, rispetto alla quale gli acquisti di macchinari o materiali hanno funzione esclusivamente strumentale, inidonea a trasformare detto rapporto e a caratterizzarlo come commerciale".

"La fissazione di un impianto protesico (della cui corrispondenza alle caratteristiche qualitative promesse e garantite il ricorrente si duole)", chiarisce la sentenza, "e neppure la fornitura della protesi, possa essere qualificata come atto di commercio, nel senso indicato dal ricorrente", risultando comunque del tutto prevalente, sia sul piano del contenuto della prestazione, sia sotto il profilo del suo scopo, "la finalità di cura e l'attività medico dentistico".

Cassazione che evidenza come la Corte di Appello abbia correttamente "escluso la qualificabilità come atto di commercio della fornitura della protesi dentaria, e con essa anche della configurabilità del reato di frode in commercio in relazione alla sua difformità qualitativa, rimanendo assorbito tale fornitura, nel rapporto tra medico e paziente, dal fine di cura".

Nor. Mac.

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