Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 19 del 19 febbraio 2014 "Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario", gli studi odontoiatrici dovranno porre massima attenzione a quanto previsto dalla Direttiva
Ambiti di applicazione
Ad essere interessati sono tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, includendo tirocinanti, apprendisti, i lavoratori a tempo determinato e gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria.
Principi
La Direttiva vuole prevenire il rischio di incidenti da ferite da taglio e da punta nel settore sanitario. La direttiva si basa principalmente sulla prevenzione derivante da una adeguata formazione oltre all'adozione delle misure necessarie per evitare il rischio. Sono considerati a rischio "oggetti o strumenti necessari all'esercizio di attività specifiche nel quadro dell'assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro".
Misure da adottare
Per garantire la salute dei propri collaboratori il dentista titolare di studio ha l'obbligo di:
• Formare il personale sanitario e dotarlo di di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti utilizzati.
• Adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro, riorganizzando le condizioni di lavoro (coinvolgendo anche i lavoratori) ed adottando le tecnologie più adatte e meno rischiose.
• Assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un'azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti.
• Pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;
Valutazione dei rischi e prevenzione
Per l'impianto della Direttiva fondamentale è la valutazione dei rischi attraverso la quale il datore di lavoro "deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse".
Qualora la valutazione dei rischi evidenzi la presenza di un rischio di ferite da taglio o da punta e/o di infezione, l'esposizione dei lavoratori deve essere eliminata adottando delle misure precise che sintetizziamo di seguito:
• Definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione sicure di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati. Per esempio garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta. Tali procedure saranno valutate periodicamente e costituiranno parte integrante delle misure di informazione e formazione dei lavoratori.
• Soppressione dell'uso non necessario di oggetti taglienti o acuminati introducendo modifiche nella pratica e, sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, fornendo dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza.
• Divieto della pratica di reincappucciamento degli aghi.
• Effettuare una adeguata formazione in ordine all'uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza e della profilassi in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.
• Prevedere delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore.
• Adozione della sorveglianza sanitaria.
Sanzioni
La mancata applicazione da parte del datore di lavoro da quanto previsto comporta l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione.
"Ritengo -ci dice Alberto Libero segretario sindacale ANDI- che il recepimento italiano della direttiva europea sia stato forzato nel disporre quasi un obbligo di sorveglianza sanitaria piuttosto che tradurre lessicalmente il testo europeo che riconosce maggior dignità al percorso di valutazione dei rischi di ogni singola realtà lavorativa e quindi del Documento di Valutazione dei Rischi".
"La battaglia che come ANDI abbiamo condotto anche a livello parlamentare era finalizzata proprio a chiarire meglio questi aspetti soprattutto sulla sorveglianza sanitaria, peraltro ininfluente per prevenire il rischio. Se uno studio odontoiatrico avrà adottato tutte quelle procedure necessarie ed adottato gli strumenti idonei al fine di prevenire il rischio non dovrebbe essere prevenuto. Almeno nel testo emanato dalla UE così era previsto. Ma questo non è detto esplicitamente nel testo pubblicato sulla GU lasciando così alla discrezionalità di chi eventualmente verificherà la struttura sanitaria".
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