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08 Aprile 2015

Dimostrazioni in studio di materiale medico ed odontoiatrico, è prestanomismo se chi le compie non è laureato


Può capitare che un rappresentante proponga, nel presentare una nuovo dispositivo medico o materiale, una dimostrazione diretta sul paziente.
Ma se l'operatore non è laureato in medicina o in odontoiatria il dentista o medico titolare dello studio è passibile di prestanomismo e il "dimostratore" denunciabile per esercizio abusivo della professione.

A ricordarlo è la presidente FNOMCeO Roberta Chersevani con una circolare inviata ai presidenti OMCeO e CAO.

L'occasione è stata una comunicazione inviata alla Federazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, con la quale informava che "nel corso delle indagini svolte nell'ambito di un procedimento penale contro alcuni individui, sono emersi diversi casi in cui agenti e rappresentanti di prodotti sanitari e apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici hanno cooperato materialmente ad interventi di impianto di protesi".

Tali attività sono sempre state svolte, secondo la Procura di Venezia, su richiesta e sotto la supervisione dei medici chirurghi.

"La gravità delle condotte segnalate -precisa la presidente FNOMCeO- integrano gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.) nei confronti degli specialisti di prodotto e di favoreggiamento all'esercizio abusivo della professione (art. 8 L. 175/1992 e art. 67 Codice di Deontologia Medica) nei confronti dei medici chirurghi che hanno permesso tale cooperazione materiale durante gli interventi di impianto di protesi".

Peraltro la Procura evidenza, nella nota inviata, come "le condotte segnalate appaiono affatto infrequenti nelle sale operatorie".

L'invito della presidente Chersevani rivolto ai presidente di Ordine e CAO è quello di "attivarsi nei confronti dei propri iscritti, da un lato, informandoli sulla gravità di tale prassi, dall'altro, avviando le dovute procedure di carattere disciplinare e, laddove sia dimostrata la colpevolezza, irrogando i relativi provvedimenti qualora gli stessi iscritti abbiano tenuto comportamenti che integrino la fattispecie di favoreggiamento all'esercizio abusivo della professione".

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