Settimana breve per i componenti della Commissione Industria del Senato che stanno analizzando i vari emendamenti presentati al Ddl Concorrenza: tra questi anche quelli che interessano le società di capitale che operano nel settore odontoiatrico e quelli sull'abusivismo professionale.
Con la riunione di oggi 16 marzo si sono conclusi i lavori settimanali della Commissione e stando ai resoconti parlamentari i Senatori dovrebbero aver superato la discussione degli articoli 46, "Svolgimento di attività professionali in forma associata" e 47 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). Gli emendamenti rimasti, ed accantonati in attesa del parere della Commissione Bilancio, dovrebbero quindi entrare nel testo definitivo; ma fino a quando il testo non verrà trasmesso all'Aula di palazzo Madama per la votazione, dalla politica ci ricordano che "tutto può ancora succedere".
In attesa del testo definitivo, è probabile che venga inviato all'aula la prossima settimana, vi proponiamo i testi dei tre emendamenti "sopravvissuti".
Società di capitale
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Le società operanti nel settore odontoiatrico, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno ottemperare alle previsioni di cui al precedente comma. Ogni società operante nel settore odontoiatrico e ogni struttura odontoiatrica deve nominare un direttore sanitario che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo cumulare medesimi incarichi. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio dell'odontoiatria a soggetti non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il Direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri da almeno 5 anni.».
Abusivismo
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 47-bis
(Esercizio attività odontoiatrica)
1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.
2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono nominare un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 1 e 2.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
«Art. 47-bis.
(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)
1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati'';
b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
''La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria'';
c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
''Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni''».
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