Previsto dalla Legge sulla responsabilità sanitaria, il decreto attuativo vicino al traguardo. Ecco cosa prevede per strutture sanitarie e professionisti
Tra i decreti previsti dalla legge Gelli/Bianco sulla sicurezza delle cure e la responsabilità sanitaria, ma non ancora pubblicati, tra i più attesi quello che individua sia i requisiti minimi delle polizze sia le regole per le strutture che si auto-assicurano.Già una prima bozza era stata inviata (nel 2019) alla Stato Regioni per il parere necessario, mai arrivato, ora viene proposta una nuova versione anche alla luce della norma che esclude dalla copertura assicurativa i sanitari che non hanno raccolto almeno il 70% dei crediti ECM previsti. Norma che era presente nella bozza del 2019 ma ora diventata legge.
Il testo sul quale la Stato Regione dovrebbe, a breve, esprimersi è molto simile a quanto già proposto in particolare detta le regole per il subentro delle compagnie, e la messa a bilancio dei fondi di rischio e di riserva per i risarcimenti ed ovviamente gli obblighi per i liberi professionisti che operino all’interno delle strutture sanitarie, pubbliche o private, o nei propri studi.
Ricordando che la Legge Gelli/Bianco modifica la posizione di dipendenti e convenzionati: la loro responsabilità in caso di sinistro si "declassa" da contrattuale ad extracontrattuale mentre resta contrattuale per strutture e liberi professionisti). L'onere di provarne la responsabilità è a carico dell'accusa, il periodo di prescrizione passa da 10 a 5 anni.
Punto nodale della bozza del Decreto è l'articolo 3 istituendo l’obbligo di assicurare le strutture pubbliche e private per coprirne la responsabilità contrattuale e risarcire danni - patrimoniali e non - causati da morte, lesioni personali, distruzioni e deterioramento di beni cagionati a utenti e professionisti a causa di dolo o colpa grave del personale in esse operante, includendo attività di ricerca, formazione e telemedicina. Nel personale sono inclusi i collaboratori presenti nella struttura, i "non assunti". Altresì l'assicurazione è tenuta a coprire i professionisti per danni cagionati a terzi.
Per quanto riguarda la rivalsa, l'assicurazione deve valere anche per la responsabilità amministrativa per danno erariale cagionato dal sanitario o quando la struttura che deve risarcire si rivalga su quest'ultimo. In caso di responsabilità solidale dell'assicurato, la polizza deve prevedere la copertura della responsabilità per l'intero (salva la successiva possibilità di recuperare quota parte dai condebitori in solido). A seconda della "sinistrosità" del sanitario, e del rispetto del fabbisogno formativo, ad ogni rinnovo è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio assicurativo.
Il professionista dovrà essere coperto da polizza assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. Inoltre, l'esercente l'attività libero professionale potrà essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura.
L'articolo 4 della bozza individua per ogni classe di rischio un massimale per sinistro minimo che va da un milione di euro da assicurare per gli ambulatori a 2 milioni per Rsa, ambulatori di strutture sanitarie, fino a 5 milioni - e non più 4 come un anno fa - per i servizi ospedalieri più impegnativi come chirurgia, ginecologia, anestesia, ortopedia e parto. Il massimale da coprire per ciascun anno non può essere inferiore al triplo del massimale per sinistro.
Per i professionisti il massimale minimo per sinistro scende a 2 milioni per le classi di rischio più elevate come chirurgia, ortopedia, ginecologia, anestesia e parto mentre per il resto è un milione.
In tema di coperture, l'assicurazione opera con formula claims-made, coprendo i sinistri denunciati per la prima volta nel corso della sua vigenza, è rimane attiva per 10 anni dalla cessazione dell'attività ed estensibile agli eredi. L'assicurato deve dare notizia del sinistro alla sua compagnia entro 30 giorni dacché è operante la denuncia di sinistro. La compagnia può recedere dal contratto a polizza in vigore solo se il sanitario già condannato (art 5) reitera una condotta gravemente colposa e ciò è attestato da sentenza con condanna definitiva.
Sul sito web della struttura dovranno essere pubblicati i dati di tutti i risarcimenti erogati negli ultimi 5 anni. L'assicurazione può non risarcire al danneggiato fatti non oggetto di copertura, richieste fuori periodi di copertura, franchigie o in caso di mancati pagamenti del premio.
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