HOME - Cronaca
 
 
31 Gennaio 2022

Alla Stato Regione il decreto sui requisiti minimi assicurativi

Previsto dalla Legge sulla responsabilità sanitaria, il decreto attuativo vicino al traguardo. Ecco cosa prevede per strutture sanitarie e professionisti


Tra i decreti previsti dalla legge Gelli/Bianco sulla sicurezza delle cure e la responsabilità sanitaria, ma non ancora pubblicati, tra i più attesi quello che individua sia i requisiti minimi delle polizze sia le regole per le strutture che si auto-assicurano.Già una prima bozza era stata inviata (nel 2019) alla Stato Regioni per il parere necessario, mai arrivato, ora viene proposta una nuova versione anche alla luce della norma che esclude dalla copertura assicurativa i sanitari che non hanno raccolto almeno il 70% dei crediti ECM previsti. Norma che era presente nella bozza del 2019 ma ora diventata legge. 

Il testo sul quale la Stato Regione dovrebbe, a breve, esprimersi è molto simile a quanto già proposto in particolare detta le regole per il subentro delle compagnie, e la messa a bilancio dei fondi di rischio e di riserva per i risarcimenti ed ovviamente gli obblighi per i liberi professionisti che operino all’interno delle strutture sanitarie, pubbliche o private, o nei propri studi. 

Ricordando che la Legge Gelli/Bianco modifica la posizione di dipendenti e convenzionati: la loro responsabilità in caso di sinistro si "declassa" da contrattuale ad extracontrattuale mentre resta contrattuale per strutture e liberi professionisti). L'onere di provarne la responsabilità è a carico dell'accusa, il periodo di prescrizione passa da 10 a 5 anni. 

Punto nodale della bozza del Decreto è l'articolo 3 istituendo l’obbligo di assicurare le strutture pubbliche e private per coprirne la responsabilità contrattuale e risarcire danni - patrimoniali e non - causati da morte, lesioni personali, distruzioni e deterioramento di beni cagionati a utenti e professionisti a causa di dolo o colpa grave del personale in esse operante, includendo attività di ricerca, formazione e telemedicina. Nel personale sono inclusi i collaboratori presenti nella struttura, i "non assunti". Altresì l'assicurazione è tenuta a coprire i professionisti per danni cagionati a terzi.  

Per quanto riguarda la rivalsa, l'assicurazione deve valere anche per la responsabilità amministrativa per danno erariale cagionato dal sanitario o quando la struttura che deve risarcire si rivalga su quest'ultimo. In caso di responsabilità solidale dell'assicurato, la polizza deve prevedere la copertura della responsabilità per l'intero (salva la successiva possibilità di recuperare quota parte dai condebitori in solido). A seconda della "sinistrosità" del sanitario, e del rispetto del fabbisogno formativo, ad ogni rinnovo è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio assicurativo.  

Il professionista dovrà essere coperto da polizza assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. Inoltre, l'esercente l'attività libero professionale potrà essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura. 

L'articolo 4 della bozza individua per ogni classe di rischio un massimale per sinistro minimo che va da un milione di euro da assicurare per gli ambulatori a 2 milioni per Rsa, ambulatori di strutture sanitarie, fino a 5 milioni - e non più 4 come un anno fa - per i servizi ospedalieri più impegnativi come chirurgia, ginecologia, anestesia, ortopedia e parto. Il massimale da coprire per ciascun anno non può essere inferiore al triplo del massimale per sinistro.  

Per i professionisti il massimale minimo per sinistro scende a 2 milioni per le classi di rischio più elevate come chirurgia, ortopedia, ginecologia, anestesia e parto mentre per il resto è un milione. 

In tema di coperture, l'assicurazione opera con formula claims-made, coprendo i sinistri denunciati per la prima volta nel corso della sua vigenza, è rimane attiva per 10 anni dalla cessazione dell'attività ed estensibile agli eredi. L'assicurato deve dare notizia del sinistro alla sua compagnia entro 30 giorni dacché è operante la denuncia di sinistro. La compagnia può recedere dal contratto a polizza in vigore solo se il sanitario già condannato (art 5) reitera una condotta gravemente colposa e ciò è attestato da sentenza con condanna definitiva.  

Sul sito web della struttura dovranno essere pubblicati i dati di tutti i risarcimenti erogati negli ultimi 5 anni. L'assicurazione può non risarcire al danneggiato fatti non oggetto di copertura, richieste fuori periodi di copertura, franchigie o in caso di mancati pagamenti del premio.    

 
 

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

In una nota unitaria, i due sindacati rappresentano al Ministero l’opportunità di riconsiderare quanto definito a carico degli studi odontoiatrici ed esentare studi monoprofessionali, associati e...


Ai Ministeri competenti, oltre ai chiarimenti viene ribadito: gli studi monoprofessionali non sono coinvolti


A chiederlo ai ministeri competenti l’AIO Torino Cuneo che vuole in particolare chiarire se l’eventuale obbligo interessa anche agli studi mono professionali o associati


 
 

Per ANDI sarà opportuno programmare l’adesione al fine di mantenere una condizione di piena coerenza al dettame legislativo


Per gli avocati Stefanelli e Castelli è un obbligo e non si può ignorare. Ecco di cosa si tratta e perché lo studio odontoiatrico deve attivarsi


Cosa ricordare di una norma che sembra essere non molto chiara per gli studi odontoiatrici. Le indicazioni dell’avvocato Gigola che chiarisce: l’AI è uno strumento, le...


 
 

Il perossido di idrogeno utilizzato nei trattamenti sbiancanti professionali rientra tra i precursori di esplosivi disciplinati dal Regolamento UE 2019/1148. Ecco perché i depositi stanno...


AIO pubblica una guida sulle alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2028 in materia di trattamento di fine rapporto, previdenza complementare e trasparenza retributiva


Per la Cassazione, per fotografare e archiviare le immagini del paziente non basta un consenso privacy generico sul trattamento, serve un'autorizzazione specifica


 
 

Meno burocrazia, più certezze per i professionisti e maggiore tutela per i pazienti. Senna: un modello esportabile in altre Regioni


Altri Articoli

Il consigliere regionale Paolo Pagliaro chiede il potenziamento del servizio dell'ospedale Vito Fazzi: segnalate attese di almeno un anno e carenze di...


In occasione dell'aggiornamento dei LEA, l'Associazione Italiana Odontoiatri chiede maggiori tutele per i pazienti fragili, risorse adeguate e collaborazioni...


Dott. Paolo Casentini

Intervista a Paolo Casentini, medico odontoiatra ed esperto di implantologia, che con Matteo Chiapasco firma "Prosthetically Guided Regeneration": un percorso...


 
 

Siglata all’Aran l’ipotesi di contratto per circa 137mila dirigenti del Servizio sanitario nazionale, compresi gli odontoiatri dipendenti. Aumento medio a regime di 560 euro lordi al mese,...


Un team con un'eccellenza clinica oggi non basta. Gli studi odontoiatrici che crescono senza dipendere interamente dal titolare hanno investito in qualcosa di più: ...


L’azienda contesta le informazioni sui coloranti del dentifricio per bambini riportate da Il Salvagente: secondo Sunstar il prodotto contiene come unico colorante il CI 73360, ammesso nei...


 
 

Secondo un rapporto di mercato, il settore passerà da 12,79 a 17,67 miliardi di dollari entro il 2031, trainato da invecchiamento della popolazione, edentulia, domanda estetica e flussi digitali....


I presidenti provinciali di ANDI e AIO Ferrara ricordano ai colleghi che le radiografie, dalle endorali alle CBCT, vanno consegnate al paziente che le richiede, in un formato leggibile e con la prima...


Un’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità su 2.149 operatori di 14 strutture rileva episodi frequenti di violenza verbale, spesso da parte dei familiari dei pazienti. Il presidente FNOMCeO...


 
 

Uno studio descrive un primo molare inferiore preispanico con un intarsio di giadeite nella superficie occlusale. L’analisi con CBCT indica che fu inserito quando il dente era ancora vitale: è il...


Con l’ordinanza n. 26091 del 2 ottobre 2026 la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un odontoiatra condannato per errori endodontici e protesici. Le raccomandazioni cliniche orientano il...


Il DPCM del 7 agosto 2026 aggiunge circa 800 prestazioni ai Livelli Essenziali di Assistenza, ma lascia invariati i criteri di accesso alle cure odontoiatriche pubbliche. Il presidente ANDI, Corrado...


 
 

Il Cdc unifica in un’unica sezione le raccomandazioni su SARS-CoV-2, influenza e RSV per gli operatori sanitari, ma lascia fuori l’odontoiatria. Per l’Ada l’aggiornamento diventa...


In audizione alla Camera sul Ddl di riforma della CCEPS, Salutequità propone un decreto-legge per smaltire subito l’arretrato e dare priorità a sospensioni e radiazioni. Tra le richieste anche...


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 

Annuncio in Evidenza


28 Settembre 2026
Vendesi in Milano muri di unità immobiliare ad uso ufficio/studio professionale/studio dentistico di circa 82mq (categoria catastale a 10)

Vendesi in Milano muri di unità immobiliare relativa a luminoso ufficio/studio professionale (utilizzato da circa trent'anni come studio dentistico e quindi già dotato dei relativi impianti idraulici ed elettrico con progetto) di circa 82 mq (categoria A10) più ampio balcone e cantina. Lo studio è situato al 2° piano di uno stabile signorile sito in area pedonale porticata con molteplici attività commerciali nella zona residenziale Lorenteggio/Tolstoj, a pochi metri dalla fermata Tolstoj della Metro 4 e dalla fermata autobus 58. Lo studio si compone di un'area reception all'ingresso, corridoio con ampio armadio, 3 locali uso ufficio (di cui uno adibibile a sala d'aspetto), 2 locali archivio (di cui uno già predisposto con piombatura sui muri per l'inserimento di Ortopanoramico/TCCB), 2 bagni indipendenti ed 1 ripostiglio/locale sterilizzazione ed è dotato di climatizzazione centralizzata a pompa di calore caldo/freddo. Servizio condominiale di portineria e di videosorveglianza. Disponibilità di posto auto comune condominiale per carico/scarico. PER INFORMAZIONI (no agenzie): vmpalombo@libero.it - 3496923067
PLANIMETRIA: in allegato

 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi