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27 Ottobre 2009

Lo scudo fiscale 2009: parte seconda

di Andrea Telara


Finalmente è arrivato in porto, in mezzo alle solite polemiche tra la maggioranza e l’opposizione. Dopo i provvedimenti del 2001 e del 2003, abbiamo illustrato ai nostri lettori le caratteristiche e le finalità della terza edizione dello scudo fiscale (sul numero di giugno di questo Giornale, ndr) che, dal 15 settembre scorso, è partito ufficialmente. Si tratta della nota maxi-sanatoria per chi, negli anni passati, ha portato illegalmente all’estero la propria ricchezza e ora vuole rimpatriarla entro i confini nazionali.
Beneficeranno della sanatoria ideata dall’attuale ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, tre diverse tipologie di soggetti: le persone fisiche (cioè i privati cittadini italiani), gli enti non commerciali e le società di persone. Chi rientra in una delle categorie sopra menzionate potrà dunque rivolgersi a un intermediario e dichiarare la volontà di riportare in Italia i propri capitali, purché siano stati trasferiti al di fuori della Penisola prima del 31 dicembre 2008. Rimangono esclusi tutti quei contribuenti che sono già stati “pizzicati” dal fisco o dalle autorità giudiziarie, cioè che risultano in corso di procedimenti civili, amministrativi, tributari.
Anche i soggetti abilitati ad assistere i beneficiari dello scudo si dividono in diverse categorie. In totale sono sette: le banche italiane e quelle estere, le Sim (Società di intermediazione immobiliare), le Sgr (Società di gestione del risparmio), gli agenti di cambio, le società fiduciarie e, non da ultime, le Poste. A ben guardare, però, saranno probabilmente i grandi istituti di credito nazionali a svolgere un ruolo preponderante sul mercato, attraverso le proprie divisioni di private banking, specializzate nella gestione del patrimonio dei grandi clienti, cioè degli investitori che possiedono una ricchezza dai 500mila euro in su. I professionisti delle banche, com’è ovvio, cureranno nel dettaglio tutte le procedure per attuare lo scudo. Ma, per i contribuenti, è consigliabile, comunque, non presentarsi dal proprio consulente finanziario di fiducia senza avere almeno una piccola infarinatura sulle modalità e sui tempi entro i quali si svolgerà la sanatoria.
La durata complessiva dello scudo è di soli tre mesi (contro i sei inizialmente previsti), dal 15 settembre scorso (come già ricordato) sino al 15 dicembre prossimo. L’universo di tutti i beni che potranno essere rimpatriati è davvero molto variegato e comprende le somme di denaro liquido, le azioni di società quotate o non quotate in borsa, le partecipazioni in aziende anche se non rappresentate da titoli cartacei, le quote dei fondi comuni d’investimento, le obbligazioni, le polizze assicurative, i beni immobili e persino le opere d’arte e gli oggetti di lusso. Per riportare in Italia tutti questi beni basterà pagare una sanzione pari al 5% della ricchezza emersa. Lo scudo (per chi ancora non lo sapesse nonostante le roventi polemiche parlamentari delle ultime settimane), renderà non punibili anche alcuni reati penali, fiscali e societari, compreso il falso in bilancio.
Ma come si svolgeranno, nello specifico, le procedure della sanatoria? Formalmente sono gli stessi contribuenti che contattano l’intermediario e lo informano della propria volontà di rimpatriare i capitali. L’intermediario procede, poi, all’apertura di appositi conti su cui vengono depositate le attività finanziarie oggetto dello scudo. Il contribuente, dal canto suo, deve indicare alla banca l’importo delle attività finanziarie da riportare in Italia, accantonando contemporaneamente una somma per il pagamento delle imposte dovute (il 5%). Una volta terminate tutte queste procedure, la ricchezza può essere considerata finalmente al sicuro. I conti creati dalle banche per effettuare lo scudo non sono, infatti, resi noti al fisco, a meno che non sia il cliente stesso a decidere diversamente. Inoltre, l’adesione alla sanatoria non potrà mai rappresentare un elemento utilizzabile a sfavore del contribuente in qualsiasi procedimento amministrativo, tributario, giudiziario. Occorre però mettere in conto alcune avvertenze. In primo luogo, le banche e gli intermediari non hanno alcun obbligo di verificare se il loro cliente possiede i requisiti di base per aderire allo scudo: si limitano soltanto a rilasciare una copia della dichiarazione riservata e versano al fisco le imposte dovute. Inoltre va ricordato che, una volta terminata la sanatoria, scatterà un giro di vite contro chi, d’ora in poi, esporterà illegalmente la propria ricchezza all’estero: le sanzioni saranno comprese in futuro tra il 10 e il 50% del patrimonio “scovato” oltreconfine (mentre ora variano tra il 5 e il 25%). 

GdO 2009;14

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