Alcune precisazioni della presidente CAO Torino Marta Mello in merito a come è nato il parere e sul ruolo di indirizzo della CAO
Gentile direttore, le scrivo per spiegare ai suoi lettori come nascono i pareri che le CAO, o almeno la CAO di Torino che ho l’onore di presiedere, forniscono agli iscritti su vari temi di interesse professionale. Lo faccio dopo aver letto il commento del collega presidente della CAO Ferrara Cesare Brugiapaglia sul quotidiano online che dirige in merito al nostro parere dato ad una collega sulla possibilità di aprire una Srl immobiliare per gestire parte del patrimonio di famiglia e parte di patrimonio per affitti a reddito.
Come per tutti i nostri pareri, anche questo si basa sulla lettura delle norme.
Rispetto al quesito in questione la norma consente, o meglio non vieta, ai professionisti sanitari iscritti ad Albi professionali la possibilità di costituire una società che non ne condizioni la dignità e l’indipendenza professionale e che non preveda accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti all’esercizio professionale, non sembrano esserci motivi ostativi alla formulazione di un parere favorevole.
Il nostro compito, quello delle CAO, è dare all’iscritto un parere basato su fondamenti giuridici e non su interpretazioni personali, su come riteniamo avrebbe dovuto essere. Non vedo su quali basi normative si sarebbe potuto esprimere un parere negativo al quesito posto.
Anche il Codice Deontologico, del resto, è molto chiaro: disciplina con precisione ciò che attiene all’esercizio della professione, ma non vieta al professionista di svolgere altre attività, purché queste non compromettano autonomia, dignità, indipendenza e purchè non si creino conflitti di interesse.
Il presidente CAO Ferrara sostiene che era meglio quanto normato dalla Legge 1815 del 1939.
Prendo atto del suo parere, ma anche la Legge del 1939 non ha mai vietato all’iscritto a un Albo professionale di essere socio di società operanti in settori diversi da quello della professione esercitata. Il divieto riguardava esclusivamente la partecipazione a società aventi ad oggetto l’erogazione di prestazioni intellettuali riconducibili alla professione stessa, mi permetto di riportare al fondo riferimenti normativi.
Condivido la sua considerazione sul valore vocazionale della nostra professione, che richiede dedizione e senso di responsabilità. Tuttavia, ritenere che il medico o l’odontoiatra debbano occuparsi esclusivamente della propria attività sanitaria, escludendo qualsiasi altra iniziativa economica slegata alla professione esercitata, appare difficilmente conciliabile con la realtà contemporanea.
Se questi o altri colleghi, come sottolinea il presidente CAO Ferrara indicando eventuali rischi, aggiungeranno postille che vanno a modificare lo scopo della società inserendo elementi che possano interferire con il corretto l’esercizio professionale, andremo a richiamarli per riportarli nel corretto ambito legislativo. D’altronde il compito della Commissione Albo Odontoiatri, oltre a quello di indirizzo è anche quello della verifica che l’esercizio della professione sia svolto secondo Etica, Deontologia e rispetto delle regole.
Dott.ssa Marta Mello, Presidente CAO Torino
Legge 1815 del 1939 (Legge abrogata nel 2012)
Art. 1 Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.
Art. 2
È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.
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