La svolta decisiva per l’autonomia ordinistica degli odontoiatri è stata la decisione del ministro della Giustizia, Angelino Alfano, di sdoppiare la riforma delle professioni. Da una parte, per usare le parole del Ministro, una riforma all’interno di un quadro che avrà le sue direttrici fondamentali nella tutela del consumatore, nella salvaguardia della dignità dei professionisti, nella previsione di agevolazioni per i più giovani e nel rispetto della normativa europea. Dall’altra quella dei singoli Ordini professionali. Una decisione, certamente frutto di non poche “sollecitazioni”, che ha permesso al ministero della Salute di mettere mano alla riforma degli Ordini delle professioni sanitarie. E il caso ha voluto che questo avvenisse proprio durante le celebrazione dei cento anni dall’istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, avvenuta il 10 luglio 1910.
Il ministero della Salute, dopo aver aperto un tavolo tecnico con i rappresentanti delle Federazioni degli Ordini e aver sentito le associazioni di riferimento, ha deciso di intraprendere la via della modifica per legge, per portare a termine la riforma - una legge diversa da quella che prevede l’istituzione degli Albi per alcune professioni sanitarie, da tempo in discussione in Commissione al Senato. E così, il 16 luglio è stato presentato in Consiglio dei Ministri il testo di un Ddl su varie questioni legate alla sanità, tra cui la delega di riforma degli Ordini, che è stato licenziato il 24 settembre e inviato per un parere alla Conferenza Stato Regioni.
Il testo ha avuto poi il via libera alla presentazione al Parlamento il 28 ottobre. Per scelta dello stesso ministro della Salute l’iter legislativo per la sua approvazione partirà dal Senato.
Di seguito l’estratto della legge delega, che evidenzia i paletti che il Ministero ha indicato per riformare gli Ordini sanitari. Tra questi è contenuta la creazione di un Ordine autonomo per gli odontoiatri.
Articolo 8
Delega al Governo per la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario, farmacista
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina degli albi, degli ordini e delle relative federazioni nazionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei farmacisti e dei medici veterinari, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
2. I decreti di cui al comma 1, sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) prevedere che gli ordini e le relative federazioni siano enti pubblici non economici istituiti al fine di tutelare i cittadini e gli interessi pubblici, garantiti dallo Stato, connessi all’esercizio della professione e che siano dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare nel rispetto delle leggi vigenti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Tali enti agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di garantire il rispetto dei principi previsti dal presente articolo e dai codici deontologici per la tutela della salute dei cittadini;
b) individuare le funzioni degli ordini e delle relative federazioni nazionali, attraverso la promozione dell’autonomia delle rispettive professioni, della qualità tecnico professionale, della valorizzazione della funzione sociale della professione e della salvaguardia dei principi etici dell’esercizio professionale;
c) disciplinare la modalità di tenuta degli albi, elenchi e registri professionali, prevedendo l’iscrizione obbligatoria anche per i pubblici dipendenti;
d) disciplinare la verifica e tutela della trasparenza e veridicità della comunicazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini e ai soggetti pubblici e privati;
e) prevedere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le modalità di partecipazione, l’assunzione di ruoli e compiti degli ordini nelle procedure relative all’esame di abilitazione all’esercizio professionale;
f) prevedere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la promozione, l’organizzazione e la valutazione dei processi di aggiornamento e della formazione per lo sviluppo continuo professionale di tutti i professionisti iscritti agli Albi ai fini della certificazione del mantenimento dei requisiti professionali;
g) individuare norme deontologiche raccolte in un codice approvato e aggiornato dalle federazioni nazionali, vincolante per tutti gli iscritti agli albi, con le connesse responsabilità disciplinari;
h) disciplinare l’istituzione di specifici organi e la definizione di idonee procedure che, a garanzia dell’autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, prevedano la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante e l’esercizio dell’azione disciplinare secondo i principi del giusto procedimento confermando le competenze giurisdizionali della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;
i) prevedere l’assoggettabilità delle sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti agli albi professionali, in qualsiasi ambito svolgano la loro attività, compreso quello societario, secondo una graduazione correlata alla gravità o reiterazione dell’illecito, prevedendo altresì il ravvedimento operoso e altre misure compensative;
l) prevedere l’assunzione della rappresentanza esponenziale della professione nell’ambito delle proprie competenze;
m) definire la struttura organizzativa e amministrativa degli ordini e delle relative federazioni nazionali, con compiti di rappresentanza della professione presso le istituzioni regionali e di supporto alle attività degli ordini provinciali nel rispetto dell’autonomia e delle competenze degli stessi;
n) prevedere l’attribuzione alle federazioni dei compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo degli ordini provinciali nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istitutive, individuando altresì gli ambiti e le modalità con le quali adottare atti sostitutivi a tutela dell’interesse pubblico;
o) definire composizione, durata, funzioni gestionali, attribuzioni e incompatibilità degli organi degli ordini e delle relative federazioni nazionali, nonché i criteri e le modalità per il loro scioglimento;
p) assicurare, per gli ordini che abbiano un numero di iscritti all’albo superiore a 2.000 unità, la piena accessibilità al voto e nel caso di assemblee rappresentative la tutela delle minoranze qualificate degli iscritti nelle stesse;
q) prevedere che gli oneri di costituzione e funzionamento degli ordini e delle relative federazioni nazionali, nonché di tenuta degli albi, elenchi e registri professionali, siano posti a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguati contributi;
r) prevedere le modalità con le quali gli albi ricompresi in un medesimo ordine, nel rispetto dell’integrità funzionale dello stesso, assumono la piena autonomia nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza, di gestione e disciplinari;
s) confermare, per gli esercenti le professioni di cui al comma 1, gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previste dalle disposizioni vigenti;
t) prevedere le modalità in base alle quali costituire un ordine specifico per la professione odontoiatrica, nel rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri, fermo restando l’obbligo di iscrizione per l’esercizio specifico della professione;
u) prevedere per gli iscritti agli albi l’obbligo di idonea copertura assicurativa per responsabilità professionale.
3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro della Salute, di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro 40 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente quest’ultimo s’intende automaticamente prorogato di tre mesi.
5. Le federazioni nazionali, relativamente agli aspetti organizzativi e applicativi, disciplinano con appositi statuti le materie indicate al comma 2.
GdO 2010;16
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