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24 Marzo 2016

Direttore sanitario delle strutture odontoiatriche. Questi gli obblighi se verranno approvati gli emendanti all'articolo 47 del Ddl Concorrenza


Al termine della seduta di ieri mercoledì 16 marzo della Commissione Industria del Senato, l'ultima prima delle breve pausa dovuta alle vacane Pasquali, sono stati diffusi i testi dei sub-emendamenti presentati a quelli "sopravvissuti" all'esame.

Per il settore odontoiatrico ne sono stati presentati 17 e tutti riferiti all'emendamento 47.0.100, quello proposto dai relatori del Ddl e che punta a regolamentare la funzione del direttore sanitario dello studio odontoiatrico.

In sintesi, se verranno approvati, il direttore sanitario di uno studio odontoiatrico organizzato in società di capitale, dovrà essere iscritto all'Albo degli odontoiatri da almeno 5 anni, potrà svolgere questa attività in una sola struttura, la sua retribuzione non potrà essere inferiore a quanto previsto dal CCNL del settore di riferimento.

Nel caso di un poliambulatorio, dove si praticano più specialità mediche (quindi il direttore sanitario deve essere un iscritto all'Albo dei medici) ed anche odontoiatriche, il direttore sanitario dovrà -come indicato in una circolare della FNOMCeO del settembre 201- nominare un responsabile dei servizi odontoiatri iscritto all'Albo degli odontoiatri.

Altra novità che potrebbe essere introdotta se saranno accolti i sub-emendamenti è data dall'obbligo di iscrizione per le società di capitale che gestiscono una struttura odontoiatrica all'apposito Albo già istituto all'interno delle OCMCeO per le StP. In tema di pubblicità il direttore sanitario sarà sempre responsabile del messaggio divulgato dalla società e nel messaggio pubblicitario dovrà, sempre, essere indicato il suo nome.

Norberto Maccagno

 

 

Emendamento 47.0.100

«Art. 47-bis

(Esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono nominare un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Sub emendamenti presentati

47.0.100/1

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni, in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno cinque anni.

1-bis) Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina le condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.

1-ter) il dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, con i soggetti di cui al comma 1, ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità del proprio lavoro per cui l'importo della stessa non può, in nessun caso, essere inferiore all'importo previsto dal CCNL del settore di riferimento.»

Conseguentemente, nel comma 2, sostituire le parole "comma 1" con le seguenti: "commi 1, 1-bis e 1-ter", e nei commi 3 e 4, sostituire le parole "commi 1," con le seguenti: "commi 1, 1-bis, 1-ter,".

47.0.100/2


All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409» inserire le seguenti: «che prestano la propria attività come liberi professionisti» e sostituire le parole: «a società» con le seguenti: «all'interno di società»;

b) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi odontoiatrici possono operare esclusivamente i soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409.».


47.0.100/3



All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1:

a) dopo le parole «settore odontoiatrico» inserire le seguenti: «iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'art. 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni.»;

2. dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis) È consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4 lettera b) dell' articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'ambo entro 6 mesi dalla data in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.

1-ter) Il corrispettivo percepito dall'odontoiatra collaboratore o dipendente di una società operante nel settore odontoiatrico deve tener conto del grado di specializzazione del lavoratore e non può, comunque, essere inferiore all'importo previsto dai CCNL del settore di riferimento.»


47.0.100/4


All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, dopo le parole: «settore odontoiatrico» inserire le seguenti: «, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni».


47.0.100/5


All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, dopo le parole: «settore odontoiatrico» inserire le seguenti: «, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni,»


47.0.100/6


All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, sostituire le parole: «il direttore sanitario sia iscritto» con le seguenti: «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, siano iscritti».

47.0.100/7


All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «da almeno cinque anni»;

b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. Le società operanti nel settore odontoiatrico possono promuove pubblicità informativa sanitaria che rispetti nelle forme e nei contenuti un'informazione mai ingannevole, così come previsto dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145. È vietata altresì pubblicità di tipo commerciale volta ad incentivare la vendita di prestazioni sanitarie. Il direttore sanitario è responsabile anche della pubblicità effettuata dalla società e il suo nominativo deve sempre essere indicato.

6. Il corrispettivo percepito dall'odontoiatra collaboratore o dipendente di una società operante nel settore odontoiatrico deve tener conto del grado di specializzazione del lavoratore e non può, comunque, essere inferiore all'importo previsto dai CCNL del settore di riferimento.»


47.0.100/8


All'emendamento 47.0100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».


47.0.100/9


All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».


47.0.100/10


All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».


47.0.100/11


All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».


47.0.100/12


All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.»


47.0.100/13


All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.»


47.0.100/14


All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, con i soggetti di cui al comma 1, ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità del proprio lavoro per cui l'importo della stessa non può, in nessun caso, essere inferiore all'importo previsto dal CCNL del settore di riferimento.»


47.0.100/15


All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».


47.0.100/16


All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», sopprimere il comma 3.


47.0.100/17


All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 3, sostituire le parole: «esclusivamente in una sola struttura» con le seguenti: «in non più di due strutture».

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