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23 Novembre 2018

Dentista condannato per mancate indicazioni sull’igiene orale. I “retroscena” della vicenda raccontati da chi l’ha seguita da vicino


Continua a suscitare interesse e dibattito nel mondo odontoiatrico forense e in vari forum e blog di odontoiatria, la vicenda della "condanna" inflitta al medico odontoiatra dal Tribunale di Vasto in primo grado e dalla Corte di Appello dell'Aquila, per non essere riuscito a "provare" di aver impartito al paziente le adeguate e specifiche raccomandazioni di igiene orale da adottare quotidianamente.
Molti dei commenti puntavano il dito anche sul CTU chiamato in causa dal Giudice.

Abbiamo pensato di chiedere delucidazioni al dott. Luigi Di Fabio (nella foto), presidente CAO dell'Aquila (provincia in cui il fatto si è svolto), odontologo forense e referente della CAO Nazionale per l'odontoiatria legale assieme al dott. Diego Paschina, presidente CAO di Trieste e membro CAON, e al dott. Luigi Stamegna, presidente CAO di Latina che hanno seguito proprio l’approvazione dell’accordo tra CSM ed Ordine proprio sull’Albo specifico dei CTU odontoiatrici.   


Dott. Di Fabio ha ovviamente avuto modo di interessarsi di questa vicenda? 

Sì, certamente. Ho letto con interesse gli articoli che il suo portale ha pubblicato in merito a questa sentenza. Ho apprezzato sia quanto espresso dai Colleghi dell'Ordine di Milano, che i preziosi consigli del dott. Scarpelli. Ho però da fare delle doverose precisazioni, sia perché dovute al collega odontoiatra ritenuto inadempiente dalla sentenza, sia per stemperare le preoccupazioni espresse da molti colleghi in merito a quanto accaduto, situazione sicuramente "sui generis" nel panorama odontoiatrico forense. Ho avuto modo di contattare direttamente il collega e di leggere per intero il fascicolo processuale. 


E quindi che impressioni ha avuto?  

Innanzitutto dobbiamo ricollocare i fatti temporalmente. L'odontoiatra ha avuto in cura la paziente dal 2001 al 2003, periodo in cui certamente era meno "sentita" la problematica odontoiatrica legale rispetto ad oggi, e tuttavia, mi sono trovato davanti ad un collega molto corretto, già allora, nei confronti del paziente. Totale adempimento nell'ottenere un consenso informato scritto, rispetto della privacy, diario clinico completo e molto esaustivo sugli interventi odontoiatrici effettuati, dichiarazioni di conformità dei dispositivi protesici. Di contro ho potuto notare diverse "storture", sia nella CTU dell'epoca che nell'assistenza legale fornita all'odontoiatra. 


Può essere più chiaro ed esplicito? 

Certamente. Ho letto con interesse la CTU affidata al medico legale e ho notato moltissime lacune nell'iter di accertamento e consequenziali valutazioni espresse. Non si possono scrivere letteralmente "quattro righe" di anamnesi odontoiatrica ed esame obiettivo odontoiatrico e poi giungere alle conclusioni esposte, definendo "il lavoro" svolto dall'odontoiatra tecnicamente corretto, evidenziando però che la responsabilità del sanitario è stata quella di non aver impartito raccomandazioni sull'igiene orale. Il diario clinico allegato al fascicolo riporta chiaramente che la paziente ha effettuato molte sedute di ablazione tartaro e diverse annotazioni sulle carenze igieniche domiciliari della stessa, per non parlare degli inviti dell'odontoiatra ad effettuare continui controlli dopo la terapia attiva. Risulta improponibile e ragionevolmente paradossale pensare di non aver diligentemente seguito questo aspetto del "rapporto di cura" con il paziente. E' come se un cardiologo visitasse un grave cardiopatico e non desse prova di aver raccomandato al paziente di non fumare o fare eccessivi sforzi fisici. Credo che il rapporto terapeutico giusto vada oltre le carte bollate e i giustissimi adempimenti normativi. Non va mai dimenticato il corretto atteggiamento da instaurare con il paziente/cliente, il giusto grado di "confidenza" e "alleanza terapeutica", necessari al fine da ottenere il miglior risultato. Per ultimo, ma forse per noi meno significativo, la dimenticanza, come riferito dall’odontoiatra, del suo avvocato di allegare un documento controfirmato dalla paziente riguardo alla conformità del dispositivo medico su misura utilizzato nel caso specifico e le raccomandazioni su come utilizzarlo e "conservarlo" nel giusto modo. 


Dunque Dott. Di Fabio che conclusioni trarre perché questa vicenda possa essere resa utile per suoi colleghi? 

Come certamente Lei sa, e come riportato su Odontoiatria33, è stato siglato a maggio 2018 un protocollo d'intesa tra la FNOMCeO, il CSM e il CNA che delinea chiaramente l'opportunità del Giudice di servirsi, in tema di problematiche odontoiatriche, di un consulente o perito esclusivamente iscritto alla Commissione Albo Odontoiatri e nella Sezione dell'Albo dei Consulenti e Periti del Tribunale specifica per professione medico odontoiatrica delineata dalla legge n. 409 del 1985. Se ciò fosse stato adottato all’epoca, sono certo che si sarebbe giunti a conclusioni diverse.E' però anche fondamentale rammentare che l'odontoiatria attuale non può prescindere da una corretta applicazione delle norme nel rapporto con il paziente senza eccessivi estremismi in termini di eccessi o difetti di documentazione clinica.Per ultimo, il contenzioso odontoiatrico si mantiene nel tempo contenuto, nel panorama della medicina legale, ma qualora i magistrati e l'odontoiatra si trovino  di fronte ad una legittima richiesta di risarcimento danni per  responsabilità professionale è bene che si rivolgano ad "esperti" in tema di odontoiatria legale ed ad avvocati con documentata esperienza in tema di responsabilità medica oltre che a contrarre, ricordiamo, una obbligatoria e per quanto possibile una polizza assicurativa idonea alla professione che svolgiamo.  

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