Gent. Direttore
da qualche tempo assume una certa rilevanza la questione relativa all' obbligo di indicare il direttore sanitario della struttura, non mancando di evidenziarne i pesanti effetti sanzionatori, in capo alla struttura stessa, previsti da quanto dispone l' art 4 c 2 L 175/92; diversamente, il comma 1 prevede la sola ''facoltà'' di indicare le specifiche attività, purché accompagnate dal nome e cognome del professionista che eroga le specifiche prestazioni. Pur non essendo direttamente interessato, in quanto professionista e non operante in qualità di ''impresa'', consentimi di esprimere qualche perplessità in relazione alle modalità con cui viene affrontata una tematica la cui incidenza sull'interesse generale dell'utenza, mi pare trascurabile a fronte di una '' gestione'' abnorme ed inutilmente conflittuale.
Mi spiego meglio.
Già dal 1978 l' Art 43 della legge 833 prevedeva un onere autorizzativo in capo alle Istituzioni sanitarie di carattere privato. Onere, peraltro, ribadito al comma 1 art 8 ter D.lgs 229/99. Esse, le strutture, infatti possono (e devono) essere autorizzate anche a favore di chi non è medico, purché dirette da un medico. Il Legislatore, a tutela dell'interesse pubblico, ha conseguentemente previsto il possesso di requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, di cui al DPR 14 gennaio 97 (Atto di indirizzo e coordinamento). Il direttore sanitario è il garante del possesso di tali requisiti e della correttezza operativa della Struttura.
Il rilascio della autorizzazione sanitaria costituisce l'atto conclusivo ed indispensabile all' esercizio della struttura, integrato sia dal possesso di tutti i requisiti previsti, sia dalla nomina e dalla indicazione del direttore sanitario. All’autorità sanitaria pubblica spetta l'onere della vigilanza su tali strutture, nonché sulla corretta operatività del direttore sanitario, a garanzia e tutela dell'utenza.
Diversamente per il professionista: ''Agli Ordini è affidato il compito di controllare il corretto esercizio della Professione in una dimensione nazionale e non locale dell'interesse sotteso e della sua infrazionabilità. Ciò a tutela della collettività ''( Corte Costituzionale n° 405/2005). Ciò detto, le stimolate azioni giudiziarie, finalizzate a sanzionare la mancata indicazione del Direttore sanitario sulla pubblicità della Struttura, sotto un profilo logico- sostanziale, mi paiono abnormi.
La disposizione prevista è infatti già documentalmente soddisfatta, essendo l' indicazione del direttore sanitario parte integrante l'atto autorizzativo, nonchè, peraltro, pienamente soddisfatta anche la finalità propria di tale disposizione: la tutela dell' utenza, doppiamente garantita sia dal direttore sanitario, noto all'autorità di vigilanza e responsabile della correttezza operativa della Struttura, sia dalla autorità medesima ( ASL), in capo alla quale sussiste onere di vigilanza.
Così ricostruiti i fatti, mi sembra che la disposizione in discussione rappresenti una inutile duplicazione di un onere già previsto, adempiuto e noto all'autorità.
In tal senso non vedo quindi una lesione di interessi propri all'utenza, al contrario pienamente garantita. Posso immaginare un dissenso verso questa lettura, così sintetizzabile: dura lex, sed Lex, certamente, sotto un profilo strettamente giuridico. Inevitabile quindi esaminare la L 175/92. Tale norma, riferibile al compianto e stimato collega On. Volponi, sin da subito presentava evidenti forzature lobbistiche e dunque destinata ad inevitabile aborto, pur molto lento e sofferto. Modifiche da parte del Legislatore (Bersani), contrastanti interventi della magistratura che, in alcuni casi ha ritenuto abrogata la norma, in altri casi ha ritenuto abrogate solo le parti in contrasto con la Bersani. Comunque la norma ampiamente amputata, presenta ancora elementi contraddittori.
Oltre a quanto già evidenziato in relazione alla inutile duplicazione di un onere, documentalmente già assolto, in capo al direttore sanitario e foriero di una abnorme sanzione, va rilevata la disparità di trattamento, in materia pubblicitaria, fra direttore sanitario (responsabile della correttezza operativa della struttura) e professionista erogatore della prestazione clinica; il primo sottoposto ad un obbligo di pubblicizzazione (pur se già soddisfatto) , il secondo ne ha facoltà.
Così come quantomeno ambiguo l'Art 9 comma 2, che vieta il commercio e la fornitura nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli Albi degli esercenti le professioni sanitarie, apparentemente in contrasto con gli Art. del codice civile regolanti l'attività di impresa.
Dott. Emilio Archetti
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