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17 Febbraio 2020

Autorizzazione sanitaria: ''vi racconto la mia vicenda, giudiziaria''

Contesta la norma sull’obbligo di autorizzazione ed intraprende la via giudiziaria. Il racconto della sua battaglia, solitaria, contro “la burocrazia e le leggi in contraddizione tra loro”


Il comportamento degli odontoiatri e delle Regioni nei confronti dell’obbligo di autorizzazione degli studi dentistici è stato variegato. I medici, in particolare, hanno percepito l’obbligo di autorizzare lo studio del singolo professionista come una prevaricazione nei confronti della libera professione e un doppione dell’abilitazione (dopotutto lo sosteneva la stessa Onorevole Rosy Bindi quando era Ministro della Sanità, artefice della legge che la prevedeva).

La resistenza degli odontoiatri a questa normativa si è manifestata a più livelli: da un lato la protesta e lo scontento all’interno delle Associazioni e degli Ordini, dall’altro l’iniziativa di alcuni singoli professionisti che hanno intrapreso le vie legali.

La vicenda del sottoscritto che cerco di esporre, si colloca in questo secondo filone e si dipana su due studi in provincia di Venezia: uno a Mestre e uno a Pianiga. Per quanto riguarda lo studio di Mestre il 27/05/2013 ho ricevuto dal Comune di Venezia la diffida all’esercizio e l’ordinanza di chiusura “in difetto dell’autorizzazione ex L.R. 22/2002”. 

Questa diffida è giunta senza alcuna istruttoria, esclusivamente sulla base dell’attività esercitata. Quindi, in base al principio che lo studio dentistico deve essere autorizzato in quanto tale, non in base al tipo di organizzazione o di invasività dell’attività esercitata, così come previsto dalle legge. Queste sono state le motivazioni che hanno determinato il mio ricorso al TAR del Veneto, presentato dall’avvocato Alessandro Pizzato del Foro di Padova. Purtroppo il TAR Veneto (sentenza 730/2015) ha respinto il mio ricorso, compensando però le spese di giudizio. La condivisione delle spese era motivata dal fatto che il TAR condivideva l’affermazione che la richiesta di autorizzazione basata sull’art.8 ter comma 2 Dlgs 502/92 circoscrivesse la necessità di autorizzazione alle strutture sanitarie attrezzate per “erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche di particolare complessità”.

A fronte di questa premessa del TAR il ricorso doveva considerarsi vinto, senonché lo stesso tribunale ha ritenuto provata l’erogazione di cure di particolare complessità in base alla presenza in studio di un apparecchio radiografico e alla dicitura “Specialista in Odontostomatologia” sulla targa. Elementi di prova perlomeno discutibili, se non altro per il fatto che tra le radiografie endorali e la radioterapia (che viene considerata dal testo Unico delle Leggi Sanitarie prestazione invasiva che richiede l’autorizzazione) sussiste una differenza di radioattività dell’ordine di qualche milione di volte. D’altra parte la dicitura riportata su di una targa difficilmente prova quale tipo di prestazioni quel professionista offre. Considerata la discutibilità della sentenza del TAR ho quindi affidato sempre all’avv. Pizzato l’incarico di ricorrere al Consiglio di Stato. Ricorso tuttora pendente. Nel frattempo tuttavia (il 14/09/2014) il servizio di Igiene pubblica dell’ULSS effettuava un sopralluogo presso il mio studio di Pianiga e contestava la mancanza dell’autorizzazione ex LR 22/2002 e la violazione dell’art.193 del TULLS comunicando al Pubblico Ministero la notizia di reato nei miei confronti.

A questa comunicazione seguiva l’apertura di un procedimento penale con la condanna all’ammenda di 300 euro. Condanna in sé risibile che avrei potuto pagare senza sforzo, se non fosse che così avrei dimostrato di accettare la conclusione che il mio studio era soggetto ad autorizzazione regionale. Perciò l’avv. Graziano Stocco di Mirano si è opposto alla condanna ed ha chiesto il giudizio immediato. La prossima udienza di questo procedimento è fissata per il 26/03/2019, ben oltre il termine di prescrizione. Dal punto di vista pratico la fissazione dell’udienza oltre il termine di prescrizione equivale all’estinzione del reato e concretamente nell’azzeramento dell’iniziativa dell’ULSS nei miei confronti.

Non è una sentenza che mi esonera dall’autorizzazione, ma ci va molto vicino.

Nel lungo arco di tempo nel quale combattevo questa battaglia contro la burocrazia e leggi in contraddizione tra loro, i Sindacati e l’Ordine hanno manifestato atteggiamenti ondivaghi: dall’accettazione supina della situazione a momenti di presa di coscienza degli obblighi irrazionali a cui siamo sottoposti. In verità più la prima che la seconda.

Nel complesso ho trovato più solidarietà e sostegno da parte di singoli colleghi coscienti e informati che da parte delle associazioni e delle istituzioni della professione. Ma quanto sopra esposto dimostra che un atteggiamento più determinato da parte della categoria e non di un singolo abbandonato a sé stesso, avrebbe avuto senz’altro risultati molto più evidenti.

Dott. Cosimo Tomaselli 

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