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23 Novembre 2020

Modificare la denominazione della laurea in odontoiatria e dell’odontoiatra

La proposta di Emilio Nuzzolese attraverso una petizione per evitare altre incomprensioni tra competenze mediche ed odontoiatriche


In questi giorni non vi sarà certo sfuggito come i nostri rappresentanti nazionali -  dott. Raffaele Iandolo, presidente nazionale delle Commissioni degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri (CAO Nazionale) e dott. Filippo Anelli, presidente nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) – nel venire incontro alla richiesta di diversi ordini provinciali e singoli professionisti in ordine alla possibilità di eseguire tamponi naso-faringei per il Sars-CoV-2 nello studio odontoiatrico, abbiano ritenuto di doversi avvalere del Ministero della Salute per richiedere un parere dirimente. 

Una espressione infelice del dott. Anelli - riconosciuta tale e prontamente dallo stesso anche a fronte della nostra indignazione - metteva a nudo quanto evidente sua perplessità sulla effettiva possibilità per i dentisti iscritti all’Albo degli odontoiatri (e non per i medici dentisti doppi iscritti) di poter eseguire il suddetto esame giacché atto medico. A ciò faceva seguito un intervento del Dott. Iandolo nella richiesta di chiarimento rivolta al Ministero della Salute per questioni medicolegali, peraltro promosso senza comunicato ufficiale. Comprensibile la reazione di tutti noi odontoiatri che abbiamo così assistito al veder mortificata la qualità medica del nostro operare per una effettiva presunzione di convincimento di chi pur ci rappresenta in una esigenza.

Venendo incontro all’auspicio del Dott. Anelli di poter superare fraintendimenti ed errori evidentemente espositivi, non possiamo però sottrarci da conseguenti riflessioni. Il ruolo dell'odontoiatra certamente va distinto dal medico-chirurgo ma non perché privo delle qualità e competenze mediche relative agli aspetti di tutela e screening delle condizioni generali di salute del paziente, finalizzate peraltro anche alla valutazione della sua idoneità alle stesse cure odontoiatriche fino al mantenimento delle sue funzioni vitali attraverso manovre salvavita.

Le competenze dell'odontoiatra pur esplicandosi nell’ambito della medicina odontoiatrica non prescindono da competenze mediche di tipo generale. 
Per superare ogni perplessità circa l’effettiva valenza medica dell’odontoiatra, che dimostrano gli episodi accaduti, più frequente di quanto si possa immaginare, e garantire peraltro un più corretto equilibrio con i colleghi doppi iscritti, i medici di altre specializzazioni, i laureati delle professioni sanitare, e gli stessi pazienti, è necessario immaginare anche per il laureato in odontoiatria l’inclusione formale del titolo di medico, come per il laureato in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria. È, peraltro, dal 2009 che la laurea in odontoiatria prevede ben 6 anni di formazione, nel giusto rispetto della complessità del suo operare clinico. Da qui l’innegabile esigenza di una più consona traduzione della nostra dimensione attraverso la doverosa modifica della denominazione della laurea in odontoiatria e della nostra figura professionale, da sostenere attraverso la richiesta indirizzata al Ministro dell'Università finalizzata a considerare una integrazione nella denominazione della laurea da odontoiatria e protesi dentaria in medicina odontoiatrica e protesi dentaria.

Se condividi questo ragionare, unisciti nella petizione che trovi qui. Tale proposta porta con sé gli effetti di una evoluzione sociologica e giuridica del termine medico - che non può più tradurre il solo professionista laureato in medicina e chirurgia, ma assume come nel nostro caso, un significato polisemico individuando in colui che cura le malattie anche il medico-veterinario e il medico-odontoiatra. Tengo a precisare, inoltre, affinché si comprenda il mio stupore per quanto verificatosi, che i tamponi naso-faringei rappresentano presidi distribuiti al personale sanitario (senza distinzioni) e che l’esecuzione del tampone è atto sanitario - consentito come tale a tutte le professioni sanitarie e alla nostra professione medica. 

Dott. Emilio Nuzzolese 

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