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13 Dicembre 2023

Iva e medicina estetica, come deve comportarsi l’odontoiatra?

Solo le prestazioni di medicina estetica con finalità di cura sono esenti Iva. I consigli del presidente SIMEO prof. Antonio Guida


L’emendamento al Decreto Anticipi approvato in Sentato, ed ora in discussione alla Camera, azzera l’Iva per le prestazioni di chirurgia estetica se queste hanno finalità di cura. 

Ma quanto il provvedimento interessa gli odontoiatri? 

«Nulla e non solo perché l’emendamento approvato ribadisce quanto già in essere, ovvero che questo tipo di prestazioni sono esenti Iva solo se hanno una finalità terapeutica quando  alcuni inestetismi, asimmetrie o normali esiti dell’invecchiamento generano un disagio psicologico», dice ad Odontoiatria33 il prof. Antonio Guida (nella foto) -presidente SIMEO- ricordando, peraltro, che dovrà essere uno specialista della disciplina a certificare la sussistenza di quella necessità a questo punto terapeutica e non solo estetica.
«Inoltre, il termine utilizzato nella norma non esiste, o si parla di medicina estetica o di chirurgia plastica e ricostruttiva», commenta aggiungendo. «Parlando comunque di chirurgia, il provvedimento non sembra interessare gli odontoiatri autorizzati a svolgere medicina estetica ovvero interventi di diagnosi, terapie di tipo iniettivo, strumentale, e comunque non invasivo o minimante invasivo». 

«Già oggi una mastoplastica necessaria dopo un intervento per un cancro al seno è esente Iva mentre, se la paziente vuole avere un aumento volumetrico del seno (mastoplastica additiva) per scelte personali, si deve applicare l’Iva 22%», dice il prof. Guida. 

Per quanto riguarda la medicina estetica praticata dall’odontoiatra la questione non cambia, ricorda il presidente SIMEO: «la maggior parte delle prestazioni devono essere fatturate con Iva, anche se completano una ricostruzione protesica». 

«Nel caso di una ricostruzione di frontali a cui si vuole dare più consistenza alle labbra per migliorare il sorriso», spiega il prof. Guida, «l’odontoiatra dovrà fare due fatture, la prima (esente Iva) per le prestazioni di conservativa o protesiche e l’altra (con Iva al 22%) per il filler iniettato nelle labbra. L’intervento sulle labbra non può essere considerato come un intervento che ha fini terapeutici. Anche se legato ad un intervento odontoiatrico ha comunque un fine estetico».«Un caso di un intervento per migliorare un gummy-smile che permette la non applicazione dell’IVA potrebbe essere quello in cui il paziente scoprendo eccessivamente i denti ed in presenza di una retrazione gengivale ha un problema di esposizione radicolare che genera dolore per sensibilità termica addirittura con fastidio o dolore durante la normale respirazione. In questo caso c’è una indicazione terapeutica insieme a terapie strettamente odontoiatriche che giustifica l’esenzione Iva». 

Prof. Guida che consiglia di non sottovalutare questo aspetto nell’elaborare la fattura. Come ci aveva già informato in questa video intervista, ricorda che sono in atto controlli fiscali verso chirurghi plastici ai quali è stato contestato di non aver applicato l’Iva su molte prestazioni svolte contestandone la finalità terapeutica. 

«Per quanto riguarda la corretta fatturazione –continua il prof. Guida- va dunque indagata la natura terapeutica della prestazione, fondando la stessa su considerazioni di natura medica, connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione, cioè del paziente». Le fonti normative sembrerebbero chiare e sono la Direttiva I.V.A. n. 2006/112 - art. 132, paragrafo 1, lettera b) e c); D.P.R. n. 633/1972 – art. 10, comma 1, n. 18, e le Circolari dell’Agenzia delle Entrate numero 184/E/2003 e numero 4/E/2005. «E poi ci sono normative europee che impediscono l’abolizione Iva per le prestazioni di medicina estetica», ricorda il presidente SIMEO. 

Prof. Guida che entra anche nell’ambito fiscale ricordando che l’Iva applicata sulla fattura viene pagata dal paziente e le fatture con Iva possono godere del regime pro-rata che consente di portare in detrazione una parte dell’Iva versata e non recuperata.


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