HOME - Normative
 
 
09 Gennaio 2017

Lo svolgimento dell'attività odontoiatrica è consentito solo ad un abilitato, ad una associazione tra professionisti o una StP. La conferma da una circolarle del MiSE


L'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico in forma societaria è possibile solo se organizzata in Società tra Professionisti (StP) mentre alle società di capitale è consentito lo svolgimento della attività anche in ambito sanitario ma come società di servizi. Questo, in sintesi, quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare del 23 dicembre scorso in risposta ad un quesito posto dall'Ufficio del registro delle imprese di Trento.

L'ufficio chiedeva al Ministero il parere sulla decisione presa di non accogliere l'iscrizione di una Srl al registro delle imprese come "attività odontoiatrica", anche se questa si è dotata di un direttore sanitario.

Ministero che conferma la valutazione dell'Ufficio del registro che ha sospeso la pratica segnalando che "l'attività di studio odontoiatrico (attività professionale protetta) può essere esercitata in forma societaria solamente da una Società tra professionisti".

Quindi rispettando le regole previste per le StP: la prevalenza dei soci-professionisti nella gestione societaria, l'oggetto esclusivo delle società in questione deve essere l'esercizio dell'attività odontoiatrica; la stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; l'iscrizione all'Albo professionale degli odontoiatri".

Nel parere il Ministero entra anche nel merito della possibilità per una "società commerciale" di esercitare nel settore odontoiatrico.

Chiarendo che lo svolgimento di attività professionali ordinistiche può essere svolta esclusivamente dai singoli professionisti abilitati, in associazione tra professionisti o costituendo una StP, la circolare ricorda che l'applicabilità all'attività sanitaria, come professione "protetta", "non esclude che sia consentita, nell'ambito dell'attività sanitaria, la costituzione di società, purché tale costituzione avvenga per offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all'opera dei singoli professionisti, quale eÌ la prestazione di servizi che trascendono l'oggetto delle professioni protette (come potrebbe essere, ad esempio, l'esercizio di una clinica rispetto alle prestazioni di un medico o quello delle c.d. società di "engineering" rispetto alla prestazione di un ingegnere: cfr. in tal senso Cass., sent n. 1405/1989 e 566/1985) ovvero nel caso in cui la società abbia ad oggetto soltanto la realizzazione e la gestione dei mezzi strumentali per l'esercizio d'una attività professionale ancorchè protetta (comprensiva di immobili, arredamenti, macchinari, servizi ausiliari) che, peraltro, resti nettamente separata e distinta dall'organizzazione dei beni di cui si serve, anche sul piano contabile".

"Ciò si verifica -continua la circolare- quando tra la società ed il professionista - che si pongano l'una rispetto all'altro come soggetti chiaramente diversi - intervenga un contratto per l'effetto del quale la società si obbliga a fornire al professionista tutti i beni strumentali e i servizi (accessori che consentono o facilitano, ma certamente non esauriscono, l'elemento specifico dell'attività professionale, che deve essere prestata personalmente, come stabilito dall'art. 2232 c.c. con le sole eccezioni ivi previste), e dall'altro lato, il professionista si impegna a pagare alla società un corrispettivo o in misura fissa ovvero in proporzione dei suoi proventi professionali".

Ministero che continua chiarendo che "la liceità di un siffatto contrato (v. Cass., sent. n. 5656 del 13 maggio 1992, con specifico riferimento ad una società per la gestione di un gabinetto di analisi chimico cliniche) trova il suo fondamento, da un lato, nell'autonomia contrattuale (riconosciuta dall'art. 1322 per tutti quei contratti che, pur non appartenendo ai tipi aventi una disciplina normativa particolare, siano peroÌ diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela) e, d'altro lato, nella constatazione che, rimanendo il professionista l'unico soggetto direttamente in contatto con la propria clientela, che da lui soltanto riceve la prestazione professionale (sia pure grazie ai mezzi fornitigli dalla società), non viene compromesso il carattere personalissimo che la prestazione deve avere, neì il correlativo apprezzamento dell' "intuitus personae", neì, in definitiva, il prestigio stesso che la professione "protetta" deve avere per meritare la fiducia del pubblico: cioè nessuno di quei valori a tutela dei quali la legge vieta l'esercizio delle c.d. "professioni protette" nelle forme della società commerciale).

Norberto Maccagno

A questo link il testo integrale della circolare.

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Il parere conferma l’equiparazione fiscale delle Stp rispetto alle Srl tradizionali


Sono circa 5mila le società che operano come attività odontoiatrica in Italia stando all'inchiesta condotta da Odontoaitria33 attraverso i dati delle Camere di Commercio.Uno strumento,...


E' approdato oggi alla Camera il DDl sul lavoro autonomo dopo essere stato licenziato dalle Commissioni competenti. Per il settore odontoiatrico il testo interessa prevalentemente nella parte che...


Sono stati più di 1300 i partecipanti che hanno vissuto insieme al team di Nobel Biocare Italiana un evento attentamente progettato, organizzato e condotto nella moderna cornice del...


Dai dati Isa delle dichiarazioni dei redditi 2025 (anno d’imposta 2024) stabile il fatturato ma calano gli studi. Il 58% rientra tra gli “affidabili” fiscalmente con un...


Secondo i dati dell’Osservatorio sulle entrate fiscali sono al settimo posto per reddito tra gli iscritti alle casse professionali, ma sono tra quelli che devono fatturare di più per ottenere quel...


Gli studi monoprofessionali sono meno di quelli attivi 5 anni fa, crescono solamente le società. Ecco i dati diffusi dal MEF (2023, dichiarazione 2024)


Accordo tra ANDI e Ministero delle pari opportunità per formare gli odontoiatri a cogliere i segnali e aiutare le vittime


Una ricerca inglese ha valutato l’impatto che può aver avuto la pandemia da Covid-19 sulla salute mentale dei dentisti oltre a comprendere i livelli di stress che la pandemia ha causato e i...

di Lara Figini


Il prof. Massimo Gagliani presenta il nuovo Corso ECM che accompagnerà per i prossimi mesi gli abbonati con un percorso di approfondimento sull’odontoiatria digitale


Uno studio italiano propone uno schema per migliorare la comparabilità tra studi e favorire un’interpretazione clinicamente rilevante dei risultati protesici


Altri Articoli

Dott.ssa Lucia Zugaro Segretario AIDIPRO

Le riflessioni del direttivo di AIDIPRO in merito alla sentenza del Tar sull’autonomia dell’igienista dentale


“The Digital Full-Circle” il post graduate al San Raffaele di Milano per approfondire riabilitazione implantoprotesica integrata con connessioni originali


Dai dati Isa delle dichiarazioni dei redditi 2025 (anno d’imposta 2024) stabile il fatturato ma calano gli studi. Il 58% rientra tra gli “affidabili” fiscalmente con un...


Dai dati Isa delle dichiarazioni dei redditi 2025 (anno d’imposta 2024) si sono persi quasi mille laboratori, cresce il fatturato


Il punto con l’AD Margherita Costa. Il futuro: sempre più integrazione tra biologia e tecnologia digitale, materiali personalizzabili e semplificazione dei protocolli clinici


Sulla sicurezza delle cure e compresenza l’Associazione porta i dati e le valutazioni giuridiche che confuterebbero il parere dei Giudici


I dati evidenziando le linee di sviluppo future tra digitalizzazione dei flussi clinici e mutamenti nei consumi degli studi e dei laboratori


L’Assemblea Elettiva ha tracciato la rotta per i prossimi due anni all’insegna della transizione e continuità. Questo il nuovo Consiglio in carica per i prossimi due anni


Per il sindacato il riconoscimento mantiene saldo il principio della distinzione tra atto clinico, esclusivo dell’odontoiatra e attività tecnico‑laboratoriale propria dell’odontotecnico


Attiva la piattaforma per presentare le domande. Rimangono ancora fuori i software in cloud


Ipoplasia mascellare e progenismo mandibolare nel paziente pediatrico: dalla diagnosi al trattamento è il tema del ciclo di incontri organizzati sul territorio


Il Governo approva uno schema di decreto sull’intelligenza Artificiale. Tra i principi enunciati anche quelli che interessano operatori sanitari e professionisti


La Corte di Cassazione conferma che la difettosa tenuta della documentazione clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente


Un confronto in vitro tra matrici animali e vegetali rivela nuove strategie per il controllo metabolico ed enzimatico dei patogeni orali.


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi