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05 Dicembre 2017

Invio dati Sistema Tessera Sanitaria, continua a persistere l'obbligo. Ecco cosa è utile ricordare


Non se ne parla più ma entro il 31 gennaio 2018 i dentisti dovranno inviare i dati dei pazienti a cui si è emessa fattura, o stornata, nel 2017 attraverso il Sistema tessera Sanitaria.

Come noto la norma impone agli iscritti all'Albo dei medici ed odontoiatri, ed anche alle società di capitale non accreditate con il SSN, di comunicare attraverso il Sistema tessera Sanitaria i dati delle fatture emesse, o rimborsate, ai pazienti.

Per i dentisti liberi professionisti l'invio dei dati può essere fatto direttamente, e manualmente, utilizzando l'area riservata del STS o utilizzando il servizio legato al proprio software gestionale o quello attivato da associazioni e sindacati, oppure delegando un professionista abilitato.

Stessa procedura per le società di capitale, differente era la modalità per richiedere l'accesso al STS ma siccome per le società l'obbligo era già riferito ai dati 2016, non dovrebbero più esserci problemi. Per le nuove società questa la nostra guida per richiedere l'accesso al STS.

I dati da inviare sono quelli relativi a tutte le prestazioni sanitarie pagate dai pazienti, o rimborsate nell'anno 2017, ininfluente la data della fattura o del rimborso.

Non devono, invece, essere inviate le fatture dei pazienti che hanno espresso opposizione all'invio.

Ovviamente i dati potevano essere inviati mensilmente oppure in un'unica soluzione entro la data di scadenza.

Come sempre il ricordo delle sanzioni aiuta a prestare attenzione, visto che sono importanti per i non adempienti. La norma prevede che "in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000".

Sull'argomento leggi anche:

5 Febbraio 2016: 730 precompilato. Quello che deve sapere il paziente (ma anche il dentista) per fare opposizione all'invio dei dati

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