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30 Maggio 2018

Confermata la condanna per concorso in abusivismo per il (falso) direttore sanitario

Per la Cassazione non importa se non ha mai curato pazienti, inapplicabile anche la causa di tenuità del fatto

Nor. Mac.

Si era spacciato, senza averne i titoli, per direttore sanitario di un centro odontoiatrico a Milano, anche nelle dichiarazioni presentate all’Asl per ottenere l’autorizzazione sanitaria (comunque rilasciata), ma dopo anni di “onorata attività”, a seguito di un controllo dei Nas che aveva portato alla denuncia del titolare della Sas, un diplomato odontotecnico che gestiva lo studio odontoiatrico ed era stato scoperto a curare pazienti senza averne i titoli, è stato denunciato per concorso in esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Il finto direttore sanitario nella prima sentenza era stato condannato alla pena di un mese di reclusione, condanna confermata dalla Corte di Appello di Milano nel 2016. Ritenendo di aver subito un torto, il finto direttore sanitario aveva proposto ricorso alla Cassazione, sostenendo di non aver mai curato pazienti e che il reato doveva essere considerato tra quelli di particolare tenuità e quindi non punibile.

Di parere opposto i giudici della Suprema Corte.

Sul reato di concorso in esercizio abusivo della professione la Cassazione rileva che “l'essersi falsamente qualificato come odontoiatra era azione certamente utile per dare legittimità formale ad uno studio dentistico dove, in realtà, operava solo un odontotecnico” e non può “ritenersi che l'imputato abbia assunto e mantenuto la direzione sanitaria dello studio senza essere a conoscenza del fatto che ivi si svolgesse l'attività odontoiatrica da parte di un semplice odontotecnico”. 

“All'imputato –continua la sentenza- non poteva sfuggire, nei pur saltuari accessi effettuati, che lo studio non era attrezzato come semplice laboratorio per la creazione e la sistemazione delle protesi, ma come luogo ove si ricevevano i pazienti e si somministravano loro cure dirette, essendo munito di un classico "riunito" allo studio dentistico e dotato dei farmaci necessari per l'esercizio della professione odontoiatrica. Erano, inoltre, facilmente rinvenibili le annotazioni degli appuntamenti che il concorrente prendeva con gli ignari pazienti. Nè infine gli poteva sfuggire che nessun professionista esterno aveva in quel periodo preso in locazione lo studio”. 

Sulla questione della tenuità del fatto i giudici di appello hanno evidenziato che, nonostante la mite sanzione applicata dal giudice e nonostante l'assenza di prova di conseguenze dannose a pazienti, “il fatto non appare di modesta gravità in ragione del lungo periodo nel quale l'imputato ha offerto al coimputato l'illecita copertura e del fatto che l'odontotecnico non si limitava a svolgere compiti di supporto all'attività di un professionista, ma svolgeva in autonomia sui diversi pazienti le cure riservate alla competenza dell'odontoiatra”. 

A ciò deve aggiungersi, rilevano i giudici, “che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., non può essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio di una professione, in quanto tale delitto presuppone una condotta che, in quanto connotata da ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici, è di per sè ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità (Sez. 6, n. 6664 del 25/01/2017 Rv. 269543; Sez. 7, ord. n. 13379 del 12/01/2017, Rv. 269406)”. 

Cassazione che dichiara, quindi, inammissibile il ricorso condannando “il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende”.

 
 

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