Partirà dal 1 luglio la procedura d’iscrizione ai 17 Albi istituiti con il decreto 13 marzo 2018, fra i quali quello degli Igienisti Dentali, confluiti con i Tecnici di Radiologia Medica e gli assistenti sanitari nel neo-nato Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO TSRM PSTRP).La legge 3/2018 e il DM 13 marzo 2018 hanno ribadito che per l’esercizio della professione è obbligatoria l’iscrizione all’Albo.
“La procedura completamente dematerializzata –spiega ad Odontoiatria33 il presidente AIDI Antonia Abbinante (nella foto)- garantisce che, in tutto il territorio nazionale, l’iscrizione avvenga in modo uniforme, assicurando a ogni singolo professionista richiedente un trattamento equo e trasparente, a prescindere dall’Ordine territoriale al quale dovrà fare riferimento”. “Non esiste un periodo di transizione come erroneamente in un primo momento si era inteso”, spiega la presidente AIDI.
“La domanda di iscrizione va presentata il 1 luglio ed in attesa dell’accoglimento della stessa farà fede la data della presentazione della domandastessa”.
La modalità utilizzata è quella consolidata negli ex Collegi professionali dei TSRM, ai sensi del DLgs CPS 233/46 e DPR 221/50, adattata tuttavia a quanto previsto dalla legge 3/2018 e dal DM del 13 marzo 2018, con particolare riferimento alla commissione d’albo quale livello intermedio tra il professionista che richiede l'iscrizione all’albo e il Consiglio Direttivo deliberante. Sino alla costituzione delle commissioni d’albo, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DM 13 marzo 2018, la prima delle funzioni a loro attribuite (proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista) è affidata ai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative (RAMR).
Per la professione sanitaria di igienista dentale–continua la presidente Abbinante- AIDI e UNID hannodesignato per ogni regione da 1 a 5 rappresentanti che daranno il proprio supporto tecnico amministrativo, valutandole domande di preiscrizione. Gli stessicesseranno dal proprio mandato, decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè settembre 2019”.
Per informazioni il professionista può contattare l’Associazione maggiormente rappresentativa o l’Ordine di riferimento (tsrm.org).
Come iscriversi
Per la preiscrizione, al primo accesso il professionista dovrà collegarsi al portale www.tsrm.org, cliccare sul pulsante “Procedura d’iscrizione dei professionisti agli albi istituiti con DM 13 Marzo 2018” ed effettuare la registrazione inserendo i propri dati anagrafici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica preferibilmente certificata e recapiti telefonici. La sezione sarà attiva dal 1 Luglio (ad oggi è ancora oscurata).
Quale prima informazione, il professionista richiedente l’iscrizione, dovrà indicare la professione che esercita, quindi l'albo al quale intende iscriversi. Sulla base dell'informazione fornita, verrà proposto l'elenco dei titoli che risultano essere abilitanti all’esercizio della professione dichiarata: diploma di laurea o diploma universitario e titoli equipollenti ed equivalenti (DM 27 luglio 2000). Il professionista indicherà il primo titolo abilitante conseguito e potrà verificare costantemente lo stato della sua pratica. È possibile allegare la scansione del titolo all’autocertificazione. Per il punto c) dell'art. 2 del DM del 13 marzo 2018, (nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale), la piattaforma prevede la possibilità di selezionare la voce, riproposta integralmente. In caso di carico pendente a carico del richiedente, questi verrà contattato in via riservata dall’Ordine al fine di valutare se il carico pendente possa rappresentare motivo di tassativa preclusione alla iscrizione.
Se professionalmente attivo, oltre alla residenza, il professionista dichiarerà il domicilio professionale. In caso di più di un domicilio professionale, indicherà quello prevalente.
Se il richiedente non lavora, la proposta d'iscrizione sarà inviata all'Ordine competente sul territorio in cui il soggetto è residente; se lavora, la proposta d'iscrizione sarà inviata all'Ordine territoriale di competenza nel quale insiste la struttura presso la quale opera (se più di una, quella prevalente). Il professionista potrà indicare ogni altro eventuale titolo posseduto e fornire ogni ulteriore informazione che ritiene utile immettere nella banca dati.
Una volta inseriti tutti i dati richiesti il professionista potrà stampare, sottoscrivere e scansionare l’autocertificazione proposta dalla piattaforma e caricarla sul portale, insieme al documento d’identità. Se si è in possesso della firma digitale, non sarà necessaria la stampa del modulo con l’annullo anche telematico della marca da bollo da 16,00 euro.
Nel caso in cui il soggetto volesse o dovesse iscriversi a più di un albo, la procedura sarà ripetuta per ognuna di esse con l’esclusione dell’inserimento dei dati anagrafici. Il richiedente pagherà, con le modalità previste, i diritti di segreteria assommanti all’importo di circa 35 euro. Nel caso dei soci ad AIDI e UNID, in regola con l’iscrizione 2018, l’importo non sarà dovuto in quanto versato direttamente delle associazioni.
Solo a questo punto la procedura e quindi la richiesta d’iscrizione all’albo di competenza sarà presa in carico dai RAMR.
E dopo aver presentato domanda?
Il RAMR, entro 60 giorni, valuterà quanto dichiarato, con eventuale richiesta di integrazione dei documenti ricevuti. Successivamente alla redazione del verbale di idoneità da parte dei RAMR, la richiesta d'iscrizione sarà inviata al Consiglio Direttivo dell'Ordine che, con l’eventuale supporto dei RAMR, potrà effettuare verifiche su quanto autocertificato dal soggetto.
Il richiedente pagherà:
Il professionista caricherà quindi nella piattaforma la domanda di iscrizione in bollo all’Albo di riferimento, datata e firmata, insieme alla foto per il tesserino di riconoscimento e alle ricevute di pagamento delle tasse di concessione governativa e di iscrizione annua.
Dal momento in cui il professionista perfezionerà la domanda al Consiglio Direttivo, sono previsti tre mesi per esprimersi in merito (DPR 221/50, art. 8).
Si ringrazia per la collaborazione: Antonia AbbinantePresidente Nazionale AIDI e Domenico PignataroResponsabile Problematiche Professionali AIDI
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