Il TAR del Lazio sconfessa il Ministero che aveva richiesto ad un laureato in igiene dentale in Spagna misure compensative per il riconoscimento del titolo in Italia
Per vedersi riconosciuta la laurea in igiene dentale conseguita in Spagna, riconoscimento necessario per potersi iscriversi all’Ordine ed esercitare in Italia, il Ministero della Salute aveva chiesto una misura compensativa che consisteva nel frequentare un tirocinio di 30 mesi con formazione complementare o prova attitudinale su 11 materie ivi specificate, a scelta dell’istante avendo, si legge nella sentenza, “l’Amministrazione ritenuto insufficiente ed inadeguato il periodo di formazione effettuato durante lo svolgimento del corso”.
In particolare il Ministero deduce che: “il corso di formazione de quo sarebbe stato svolto in Spagna presso un Centro di formazione non universitario; il percorso spagnolo si articolerebbe in soli due anni con una carica oraria complessiva di n. 2000 ore di cui n. 165 ore non professionalizzanti e 416 ore di formazione presso centri di lavoro; il corso si sarebbe svolto in modalità semiresidenziale, che non richiederebbe la necessaria presenza durante il tirocinio, non ammessa nel nostro ordinamento; l’ordinamento universitario italiano prevedrebbe, invece, un monte ore pari a complessive 4.500 ore, articolato su tre anni; sarebbe stata rilevata una carenza delle discipline di base, nonché delle materie professionalizzanti”.
Contro tale decisione l’igienista dentale laureato in Spagna aveva presentato ricorso al Tar Lazio che gli dà ragione sostenendo che “non vi sarebbe alcun gap contenutistico tra il corso sostenuto e superato in Spagna e quello omologo previsto in Italia; in ogni modo, a tutto concedere, la misura compensativa prevista, oltre ad essere in contrasto con i principi del diritto dell’Unione Europea, comporterebbe una ingiustificata sproporzione tra mezzi e fini, concretizzandosi in un tirocinio la cui durata sarebbe addirittura maggiore di quella del corso stesso, ovvero in una prova attitudinale da svolgersi addirittura su 11 materie”. Nella sentenza viene ricordato come “il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate dagli altri Stati facenti parte dell’UE è disciplinato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, adottato in recepimento della direttiva dell’Unione Europea 2005/36/CE che ha imposto agli Stati membri di riconoscere le qualifiche professionali rilasciate dagli altri Stati facenti parte dell’UE”.
“Per quello che qui rileva –continua la sentenza- l’art. 16 del predetto d.lgs. 206/2007 prescrive che per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità può indire una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII”.
Giudici che ricordano, anche, come la norma preveda “la possibilità di adottare misure compensative per il riconoscimento di qualsivoglia titolo estero abilitante alla professione in Italia”, ma stabilisce che questo “può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: [lett. a abrogata] b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente”.
Peraltro il Collegio giudicante ritiene fondate le censure nei confronti di “una misura compensativa che prevede la frequenza di un corso ulteriore di 30 mesi (dunque di due anni e mezzo), così portando a 5 anni e mezzo la durata del percorso formativo eseguito in Spagna, rispetto ai tre anni richiesti in Italia”.
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