Interrogato dalla FNOMCeO chiarisce che è l’ASL a determinare la sospensione, l’Ordine ha il compito di mero esecutore
Secondo il report settimanale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 18 giugno 2021 sarebbero 45753 (2,36% del totale) gli operatori sanitari obbligati alla vaccinazione che non hanno ottenuto neppure una dose, il 2,36% del totale. Ma il dato è decisamente in difetto mancando dal report i dati di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Sardegna, Toscana, Valle D’Aosta e Veneto.
Come previsto dalla Legge 76/2021, i sanitari che non si sottopongono a vaccinazione devono essere destinati a servizi che non comportino il contatto con i pazienti e se questo non è possibile sospenderli da lavoro. Per i liberi professionisti, sarà invece l’Ordine a doverli sospendere. FNOMCeO che nei giorni scorsi ha interrogato il Ministero “per acquisire l’esatta interpretazione degli obblighi normativi scaturenti dalle disposizioni su menzionate al fine di fornire precisi indirizzi agli OMCeO territoriali”.
Ministero che attraverso la risposta datata 17 giugno, “ha definitivamente chiarito la natura della sospensione dall’esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all’obbligo vaccinale e i conseguenti provvedimenti che gli Ordini devono adottare”, spiega la FNOMCeO in una nota inviata ai presenti OMCeO e CAO.
Secondo il Ministero della Salute, la Legge (art.4 comma 6) attribuisce all’Azienda Sanitaria “il compito di accertare la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa”.
L’accertamento di mancata vaccinazione viene comunicato dalla ASL all’interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza.
Il successivo comma 7, indica la nota del Ministero, stabilisce che la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale.
“Emerge con chiarezza -sottolinea la FNOMCeO ai presidenti degli Ordini territoriali- che una volta ricevuto l’atto di accertamento della ASL l’Ordine e, nello specifico, la competente Commissione d’Albo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’Albo”.
Quindi è l’ASL a determinare la sospensione.
Per questo FNOMCeO ribadisce che “l’Ordine si trova nei confronti dell’accertamento della ASL in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico conseguentemente al quale deve necessariamente dar seguito e contemporaneamente deve dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della ASL discendono che consistono nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
Iscritto che, indica il Ministero, non potrà quindi fare ricorso nei confronti al provvedimento di sospensione alla CCEPS (peraltro ancora non nominata) ma solo proporre ricorso amministrativo al TAR nei termini di 60 gg. dalla data di notifica.
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