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24 Marzo 2025

Polizza assicurativa per i rischi catastrofali: queste le (quasi) certezze

Ad una settimana dalla scadenza molti ancora i dubbi interpretativi legati all’obbligo sia per chi deve realmente sottoscrivere la polizza e quella sanzioni. 


studioallagato

Entro lunedì 31 marzo, gli studi odontoiatrici organizzati come società ed iscritti al registro delle imprese ma anche i laboratori odontotecnici, i depositi e le aziende del settore, per citare solo quelli del settore dentale interessate dalla norma, dovranno attivare una polizza assicurativa per i rischi catastrofali. Per rischi catastrofali la norma indica in: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. 

L’obbligo è contenuto nella Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), e prevede che tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con una stabile organizzazione sul territorio nazionale devono sottoscrivere una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali entro il 31 marzo 2025.  

I liberi professionisti sembrerebbero esentati in quanto non iscritti al registro delle imprese, ma considerando lo spirito della norma -garantire la resilienza delle imprese italiane di fronte agli eventi naturali estremi e non fare pesare gli eventuali rimborsi solo sullo Stato- c’è chi ipotizza un possibile chiarimento che distingua il titolare di uno studio professionale (con studio ed attrezzature) e il professionista che offre solo la sua collaborazione. 

Ma ad oggi, la norma non interessa chi non è iscritto al registro delle imprese, quindi gli odontoiatri titolari di studio. Cosa ribadita più volte anche da AIO ed ANDI.

Cosa si deve assicurare?

Le polizze devono coprire i danni ai beni materiali dell'impresa, inclusi terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Questi beni devono essere iscritti a bilancio e situati sul territorio nazionale. La copertura assicurativa deve prevedere uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e premi proporzionali al rischio, variabili in base alla tipologia dei beni e alla loro ubicazione. 

Le criticità ed i dubbi interpretativi sulle sanzioni 

Tra le principali critiche che stanno spingendo molte associazioni di categoria a chiedere un ulteriore rinvio dell’obbligo ed una revisione della norma per via delle poche indicazioni operative sull’obbligo a cominciare dal ritenere troppo generico l’obbligo esteso a tutti i soggetti iscritti al registro delle imprese, senza considerare dimensione dell’attività produttiva ed altri elementi. 

Anche in tema di sanzioni le associazioni ritengono la norma poco chiara, a cominciare dal fatto che non esiste una “multa” per mancata sottoscrizione. La norma indica che “l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tenere conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario”. Quindi il non assicurato potrà vedersi escluso da eventuali rimborsi da parte dello Stato dei danni subiti, o solo in parte, si chiedono in molti?Ovviamente non si parla di rimborsi del mancato incasso per inagibilita dello luogo di lavoro (questo neppure la polizza lo copre).  E se l'azienda è all'interno di un condominio e lo stabile non risulta assicurato, in questo caso come funzionerà il rimborso?

Obblighi anche per le assicurazioni 

La norma prevede obblighi anche da parte delle compagnie assicuratrici dovranno aggiornare le polizze includendo i rischi catastrofali pervisti, garantire trasparenza e informazione, conformarsi rapidamente ai termini del decreto, monitorare le coperture e fornire supporto alle imprese per la sottoscrizione delle polizze. Le tariffe saranno determinate sul rischio della zona dove opera l’assicurato e sulla base del valore dei beni a bilancio dell’azienda. 


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