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25 Febbraio 2025

Polizza rischi catastrofali: quando e per chi scatta l’obbligo

Da AIO ed ANTLO indicazioni su chi e quando deve ottemperare al nuovo obbligo assicurativo dopo l’approvazione del Milleprorghe


studio allagato

Il 31 marzo 2025 è la data ultima per stipulare una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali quali alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane. La norma è stata introdotta dal Governo Meloni nella legge di Bilancio 2024 e prevede l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali.    

La norma prevede l’obbligo di assicurare i beni iscritti o iscrivibili nello Stato patrimoniale come immobili, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, mobilio, ecc.; mentre sono esclusi dall’obbligo i mezzi targati, i computer d’ufficio, le stampanti, le altre dotazioni di ufficio, scaffalature di magazzino, ecc.   

L’obiettivo, viene spiegato, è tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico delle calamità naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato.  

La copertura assicurativa doveva attivarsi l’anno scorso ma era stata posticipata in attesa del decreto attuativo che è stato approvato ed in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Milleproroghe appena approvato ha poi indicato la data ultima per adempiere all’obbligo: il 31 marzo 2025.    

Per quanto riguarda il costo della polizza, questo sarà commisurato sulla base del rischio dell’impresa e del valore dei beni assicurati, il decreto attuativo in attesa di pubblicazione definirà le zone d’Italia più o meno a rischio.      

Ma gli studi odontoiatrici ed i laboratori odontotecnici sono obbligati a rispettare la norma?   

A dare indicazioni sono AIO ed ANTLO sui rispettivi siti.  

Per gli studi odontoiatrici l’obbligo non riguarda per quelli organizzati come studio professionale, ricorda AIO sottolineando che l’obbligo è invece previsto solo per le società iscritte al Registro delle imprese, quindi le società odontoiatriche. Ma per avere conferma (aggiungiamo noi) si dovrà verificare eventuali chiarimenti contenuti nel decreto attuativo. Per ora le società iscritte al registro delle imprese sono ricomprese nell’obbligo.    

I soggetti che devono essere iscritti –ricorda AIO in una nota pubblicata sul proprio sito- sono: imprese commerciali (art 2195 cc); imprese agricole (art 2135); piccoli imprenditori (art 2083); le società (2200); le società semplici (2251); le società soggette alla legge italiana ex art. 25, legge n. 218 del 1995 (2507 e ss.); i consorzi (2612) e le società consortili (2615 ter); gli enti pubblici economici (2093 e 2201);i Gruppi europei di interesse economico (GEIE). Per le imprese artigiane è prevista l’annotazione. Nelle sezioni speciali vanno iscritti gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici. Non rientrano i professionisti e sono stati esentati con apposito comma pure gli imprenditori agricoli. Chi non è iscritto in camera di commercio al registro delle imprese non deve assicurarsi”.      

Meno chiaro per i laboratori odontotecnici, in quanto impresa artigiana iscritta alla camera di commercio. ANTLO ricorda come l’obbligo previsto riguardi “tutte le imprese italiane e straniere con una presenza stabile in Italia che hanno l’obbligo di iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell’art 2195 C.C.”  

In particolare –sottolinea ANTLO- sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:    

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;  

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;  

4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.  

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione, altresì le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del Codice e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale”.    

Mentre quindi sono certamente esclusi dall’obbligo assicurativo, in quanto non iscritti nel registro delle imprese, coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio, sottolinea ANTLO, “non sembra chiaro se tale esclusione possa riguardare i piccoli imprenditori, i piccoli commercianti  gli artigiani, quindi la maggior parte dei titolari di Laboratorio Odontotecnico”.  

ANTLO rimanda alla lettura del Decreto attuativo non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per avere ulteriori chiarimenti   

Sanzioni    

Pur non essendo previste sanzioni pecuniarie per chi non adempie a tale obbligo, le aziende inadempienti perderanno il diritto a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.



Nota: l’immagine è stata realizzata con IA    



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