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22 Febbraio 2017

Società di capitale, anche la Valle d'Aosta richiede la costituzione di una StP. Ateco lo indica come "obbligo" per l'apertura di una "attività di studio odontoiatrico"


Dopo la circolare MiSE che ha confermato la decisione dell'Ufficio del Registro di Trento di non accogliere la domanda di una società di capitale che chiedeva di essere registrata come "attività di studio odontoiatrico" (codice Ateco 86.23), anche l'analogo ufficio della Valle d'Aosta nega l'iscrizione ad un'altra società di capitale non costituita come StP.

Decisione che sembra una "conseguenza" del fatto che tra le indicazioni che dimostrano l'esercizio dell'attività ai fini della denuncia/domanda REA/Registro imprese (vedi disposizioni pubblicate sulla banca dati Ateco, istituto gestito da Agenzia delle Entrate, Union Camere che regola la classificazione delle imprese), viene richiesto:

  • Autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dal Comune in cui è ubicata la struttura, previo parere tecnico del Dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente.
  • Attività iscrivibile al Registro delle imprese solo se esercitata da società tra professionisti (STP) iscritta nella sezione speciale dell'albo o registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza.

"La decisione dell'ufficio è sicuramente un fatto positivo e concreto, che conferma la nostra linea ed il nostro impegno"; commenta ad Odontoaitria33 il presidente ANDI Gianfranco Prada, ricordando che l'Associazione si era attivata per segnalare alle sedi territoriali di Union Camere la circolare con il parere del MiSe.

"Ovviamente condividiamo l'operato della Valle d'Aosta ed anche nei recenti incontri avuti con i dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo ribadito la necessità che l'esercizio dell'odontoiatria in forma di società non possa essere autorizzato se non attraverso una StP iscritta nell'apposito registro presso le Camere di Commercio e presso l'Albo degli Odontoiatri".

Di parere opposto l'avv. Silvia Stefanelli che ricorda come questo tipo di decisione innescherà un contenzioso infinito tra amministrazione pubblica e società, con la possibilità di richiesta danni da parte di questi ultimi.

"Si continua a voler accumunare i due modelli di esercizio: lo studio odontoiatrico, dove si eroga la prestazione odontoiatrica e la struttura sanitaria odontoiatrica autorizzata che svolge una attività di impresa", dice l'esperto di diritto sanitario.

"Ora -continua- il fatto che oggi il sistema informatico delle Camere di commercio sia cambiato e tale codice possa essere rilasciato solo a professionisti autonomi o a STP è molto grave: la circolare Mise - per come interpretata dalle Camere di Commercio e traslata sul sistema informatico - restringe il principio costituzionale della libertà di impresa (art. 41 Cost). Quindi delle due l'una: o si riammette la possibilità che le SRL possano acquisire il codice 86.23 (come è stato fino a prima della Circolare Mise); oppure si crea un nuovo codice Ateco per le imprese di area odontoiatrica. Certo non possiamo pensare che una circolare di un Ministero modifichi una norma Costituzionale e anni di giurisprudenza".

Norberto Maccagno

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