La FNOMCeO prende atto della delibera dell’AGCM sulle quote societarie delle StP ma ritiene che l’interpretazione letterale della norma di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/119, sia quella corretta, salvo un parere diverso dei Ministeri competenti. A comunicarlo è il presidente FNOMCeO Filippo Anelli ai presidenti OMCeO e CAO attraverso una circolare, la numero 105.
Come noto, nella delibera pubblicata sul proprio bollettino numero 24 del 17 giugno scorso, in materia di società tra professionisti (STP), l’AGCM ritiene che i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale”, di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011, non devono essere considerati cumulativi.
“Abbiamo letto con attenzione le motivazioni portate dall’AGCM, ma si tratta sempre di un parere per quanto autorevole”, dice ad Odontoiatria33 il presidente della CAO Nazionale Raffaele Iandolo (nella foto).Presidente CAO che ricorda come la norma all'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/11 prevede chiaramente che “il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci” ed il venir meno di queste condizioni, sia “causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”.
“La stesura della norma è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni”, continua Iandolo. “Sia il numero dei professionisti che del capitale sociale deve essere per i 2/3 in mano agli iscritti all’Albo e questo per evitare che il proprietario non professionista, con la maggioranza delle quote societarie, possa di fatto condizionare le decisioni dei soci di professionisti anche se questi hanno sulla carta la maggioranza in consiglio di amministrazione”.
FNOMCeO che, nella circolare, ribadisce quanto già indicato in una precedente circolare sul tema (45/2019), ovvero “che non possano essere accolte le domande d'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, se presentate da società tra professionisti che non possiedano congiuntamente la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti sia per teste, sia per quote societarie”.
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