Se per applicare le nuove pene indicate dal Ddl Lorenzin -denuncia penale, sanzioni economiche e confisca delle attrezzature utilizzate per compiere il reato- basterà verificare quanto i profili professionali delle figure che compongono il Team odontoiatrico indicano, più problematico, invece, sarà stabilire quando e verso chi si applica il reato di esercizio abusivo odontotecnico.
A porre la questione è l'ANTLO, in una nota pubblicata sul proprio sito.
Introducendo il reato di esercizio abusivo di un'arte sanitaria (tra cui l'odontotecnico), il legislatore ha voluto sanzionare chi esercita queste professioni senza i titoli previsti: diploma di abilitazione per quanto riguarda l'odontotecnico.
Questi gli articoli che definiscono questo reato e le pene:
Art- 12, comma 2: All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».
- Art. 12, comma 3: " All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni".
- Art. 12, comma 5: «Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500».
La norma sembrerebbe estremamente chiara: chi non ha il titolo previsto non può esercitare l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico. Ma negli anni abbiamo imparato che la questione non è semplice.
Si potrebbe probabilmente affermare, che un dipendente di un laboratorio sprovvisto di diploma di abilitazione o del diploma per poter esercitare l'arte sanitaria come dipendente (quello che viene conseguito al terzo anno) dovrebbe essere sanzionato per esercizio abusivo di un'arte sanitaria. Un altro fronte si apre per i "service" che realizzano i dispositivi protesici, anche solo parti di essi, utilizzando la tecnologia Cad Cam. Potranno lavorare all'interno di queste strutture, non diplomati odontotecnici? Stando alla norma sembrerebbe di no.
Ma il problema sollevato dagli odontotecnici dell'ANTLO è quello della realizzazione in studio dei dispositivi protesici. Se ad esempio una ASO realizza una corona provvisoria o si occupa della "finalizzazione dei blocchetti in ceramica" con strumentazione Cad Cam, non dovrebbero esserci dubbi: è esercizio abusivo di un'arte ausiliaria sanitaria.
Ma se a realizzare la corona o la protesi totale è l'odontoiatria?
Da sempre il dibattito è aperto. Secondo le associazioni sindacali dei dentisti, gli odontoiatri (e nella fattispecie quelli laureati in odontoiatria e protesi dentaria) possono realizzare le protesi solo ed esclusivamente per i propri pazienti, configurando tale atto come elemento della prestazione sanitaria e non già come fabbricazione di un dispositivo medico su misura in campo odontoiatrico. In quanto parte di una prestazione sanitaria, la realizzazione di tali protesi non soggiace agli adempimenti e obbligazioni delle Direttive UE e quindi non prevedrebbe nemmeno la registrazione presso lo specifico Elenco Fabbricanti.
Posizione contestata, invece, dagli odontotecnici.
"La normativa professionale vigente -ricordano ad Odontoiatria33 dall'ANTLO- non prevede assolutamente che l'odontoiatra realizzi personalmente manufatti, ma, piuttosto, che sappia riconoscere il proprio limite, avvalendosi quando necessario delle altre professionalità che intervengono nella riabilitazione protesica ed ortesica. Diversamente dovremmo sostenere che un ortopedico si possa fabbricare da solo le protesi d'anca per i suoi pazienti e cardiochirurghi e chirurghi vascolari i peacemaker e gli stent coronarici! E questo neanche in un ambulatorio, ma, addirittura, in uno studio professionale, cioè nel luogo che dovrebbe essere unicamente adibito all'espletamento di un'attività professionale regolamentata, e che, ricordiamolo, proprio per questa ragione è generalmente esentato da qualsiasi obbligo di autorizzazione sanitaria".
Però su questo punto il Ministero della Salute si è espresso con circolari esplicative consentendo la pratica dell'ottimizzazione dei "blocchetti in ceramica" attraverso strumentazioni Cad Cam.
Ma secondo ANTLO il Ddl Lorenzin va oltre e questi sono gli scenari potranno nascere dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
• Se l'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria incarica qualcuno del team odontoiatrico, e non l'odontotecnico, a realizzare dispostivi medici su misura, si configurerebbero due reati sanzionati sempre dal Ddl Lorenzin: quello relativo al prestanomismo e quello relativo all'abusivo esercizio di un'arte sanitaria.
• Se l'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria incarica qualcuno del team odontoiatrico e nella fattispecie un odontotecnico ad effettuare anche soltanto le famose prove di congruità previste nel testo del profilo dell'odontotecnico nel cavo orale del paziente, si configurerebbero sempre due reati sanzionati: quello relativo sul prestanomismo e quello relativo all'abusivo esercizio della professione medica, con il primo sanzionato molto più duramente del secondo.
Sicuramente dubbi che saranno chiariti dopo le eventuali denunce e le sentenze dei giudici.
Norberto Maccagno
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