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14 Febbraio 2020

Andare all’estero a lavorare come ASO: queste le modalità

I problemi potrebbero nascere per coloro che sono esentate in Italia dal conseguire l’attestato di qualifica. Il Ministero intanto ha definito le modalità di riconoscimento per i titoli conseguiti all’estero 

Nor. Mac.

A fine anno il Ministero della Salute, sul proprio sito nell’area dedicata al riconoscimento titoli delle professioni sanitarie, ha inserito le modalità per riconoscere l’attestato di qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico per i titoli conseguiti in paesi extra comunitari e per quelli conseguiti all’interno della UE

Ma per gli ASO italiani che vogliono andare a lavorare all’estero, come funziona, chi può farlo? 

“Certamente un ASO in possesso di attestato di qualifica, al fine del riconoscimento all’estero della propria qualifica, il lavoratore dovrà procedere alla valutazione del titolo con lo scopo di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato per livello e contenuti ad un analogo titolo estero, secondo le procedure previste dal Paese ospitante, in alcuni Paesi la formazione è simile a quella italiana, in altri universitaria analoga a quella infermieristica, in altri ancora non è previsto nessuna qualifica”, spiega ad Odontoiatria33 Andrea Tuzio (nella foto), consulente OMCeO Roma e responsabile del Centro di formazione Alter Formazione. I problemi sorgono, spiega, “per le ASO che pur potendo lavorare in Italia in quanto hanno una documentata attività lavorativa di almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni, non possono vedersi riconosciuto il titolo al di fuori del territorio italiano”. 

Per questi lavoratori, che vogliono lavorare in Paesi per cui è previsto un attestato di qualifica ed è riconosciuto quello italiano, dovranno provvedere a conseguire l’attestato in Italia o nel Paese di destinazione. 

“Il DPCM di istituzione della qualifica professionale dell’ASO –spiega il dott. Tuzio-, esonera gli Assistenti con 36 mesi di attività documentata a conseguire l’attestato di qualifica per essere assunti come ASO ma non equipara il percorso lavorativo al conseguimento dell’attestato”. 

DPCM che non prevede per questi lavoratori il riconoscimento di una riduzione del percorso formativo (oggi previsto in 700 ore per poter accedere all’esame di qualifica). 

“Il decreto istitutivo della figura professionale dell’ASO –conclude Tuzio- prevede la possibilità di vedersi ridotta in tutto o in parte la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato, con modalità previste dalle singole Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, solo per chi non possiede i 36 mesi di attività lavorativa nei 5 anni che precedono l’entrata in vigore del DPCM 9 febbraio 2018 (ovvero dal 22 aprile 2013 al 21 aprile 2018). Coloro che si vedono esonerati dalla necessità di conseguire l’attestato per essere assunti, se vogliono conseguire l’attestato sostenendo l’esame di qualifica dovranno frequentare interamente il corso e questo probabilmente è una stortura alla quale il Ministero, visto l’annunciata volontà di modificare il DPCM, potrebbe cercare di risolvere”. 

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