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18 Aprile 2024

Aggiornamento annuale ASO: ancora dubbi

E’ possibile recuperare le ore mancanti e in attesa di recuperarle l’ASO può comunque essere assunto? Il parere di ANDI, IDEA e del SIASO 

Norberto Maccagno

Ho lavorato come Assistente alla poltrona dal 2010 al 2020, poi lo studio ha chiuso. Ora vorrei nuovamente tornare a lavorare, ha trovato uno studio che mi assumerebbe ma non sa come deve comportarsi, posso dimostrare i 36 di assunzione e quindi l’esenzione dall’acquisizione dell’attestato di qualifica ma non avendo lavorato non ha seguito le 10 ore di aggiornamento annuali previsti. Posso essere assunta? Devo recuperare le ore di aggiornamento che non ho fatto negli anni pregressi?” 

Questa richiesta è una di quelle che giungono settimanalmente alla redazione di Odontoiatria33 sull’aggiornamento annuale, obbligatorio, dell’ASO. Una questione che non sembra ancora chiara a molti ASO ed ai loro datori di lavoro, anche per via del testo della norma che lascia aperte varie interpretazioni. 

Il nuovo DPCM  che definisce il profilo dell’ASO, quello del maggio 2022, norma la questione aggiornamento annuale all’articolo 2 commi 3-4 e 5. In sostanza viene indicato che coloro in possesso di attestato di qualifica o i lavoratori esentati ad ottenerlo, “sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno dieci ore all'anno”. “L'obbligo di aggiornamento annuale decorre dall'anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l'anno medesimo”. 

Primo dubbio che nasce è da quando l’obbligo è attivo, visto che l’obbligo era presente anche nel testo del DPCM del 2018. Molti commentatori ritengono scatti dal 2022, visto che al comma 5 viene indicato che la “prima annualità di aggiornamento deve concludersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo”. Ma c’è anche chi sostiene che, siccome era previsto già nel DPCM del 2018, gli ASO in attività dovevano già rispettarlo. 

Altro punto da chiarire è come deve comportarsi chi, per vari motivi, non è riuscito a effettuare le 10 ore di aggiornamento obbligatoriePossono essere recuperate per esempio l’anno successivo

A questa domanda non vi è una risposta certa.  

A Gennaio 2023, il SIASO poneva la questione del recupero delle ore dell’aggiornamento obbligatorio ai Ministeri competenti chiedendo una risposta, che ad oggi non sembra essere ancora arrivata nonostante il Ministro della Salute abbia interpellato sulla questione Regioni, Ordine e Sindacati ed Associazioni degli odontoiatri e degli ASO. Chiarimento necessario, per il SIASO, dopo le segnalazioni di “alcuni lavoratori che non avevano raccolto i crediti necessari anche solo per un anno, hanno segnalato al Sindacato problematiche relative a nuove assunzioni ma anche a seguito di controlli degli organi di vigilanza. Alcuni studi odontoiatrici si sono visti (è capitato in Veneto) addirittura sospendere l’autorizzazione sanitaria in quanto le ASO dello studio non potevano dimostrare di aver ottemperato all’aggiornamento obbligatorio negli anni precedenti”, raccontava ad Odontoiatria33 la Segretario SIASO Fulvia MagengaLa linea auspicata dal SIASO, ma non solo, era quella di consentire agli ASO di recuperare le ore di aggiornamento mancanti anche nell’anno successivo.

A supportare questa lettura il Coordinamento Regionale Tecnico Lavoro e Formazione Professionale della Stato Regioni intervenuto in risposta al Ministero della Salute a seguito della questione posta dal SIASO, in merito alla possibilità per gli ASO di recuperare le ore non svolte di aggiornamento.  

Tornando alla domanda posta dalla nostra lettrice se, in mancanza dell’aggiornamento annuale potesse comunque essere assunta e poi recuperare, l’interpretazione sembrerebbe quella di si, è possibile essere assunti e recuperare le ore mancanti.  

Sulla questione aggiornamento si sta facendo molto terrorismo e disinformazione”, dice ad Odontoiatria33 la presidente di IDEA Rossella Abbondanza. “Addirittura c’è chi ha diffuso la notizia che chi non ha acquisito le ore di aggiornamento perde l’abilitazione e deve rifare tutto il percorso formativo. È una cosa che non ha nessuna base normativa, è una falsità”. “Indubbiamente la norma è interpretabile ma le interpretazioni devono essere secondo logica e non a favore di chi vuole speculare sugli ASO, anello debole di questa vicenda. IDEA, in attesa dei pronunciamenti ministeriali, sta lavorando per formulare una linea condivisa tra rappresentati degli ASO e quelli dei datori di lavoro”. 

Sul caso posto dalla nostra lettrice il Presidente nazionale ANDI Carlo Ghirlanda, interpellato da Odontoaitria33 dice: "A mio avviso può essere assunta e dovrà assolvere agli obblighi di formazione annuali. Per il periodo di assenza dal lavoro e per l’assenza di aggiornamento contestuale al periodo non esistono condizioni di legge che impediscano la sua assunzione perché non aggiornata”. Sulla stessa linea il

Segretario sindacale nazionale ANDI Lauro Ferrari che aggiunge: “Il DPCM ha posto un obbligo di aggiornamento ma non un automatismo di perdita della qualifica se l’aggiornamento dovesse essere in ritardo. Prudenzialmente consiglierei di fare anche l’aggiornamento arretrato, oltre a quello dell’anno in corso, benché non sia scritto esplicitamente da nessuna parte”.     


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