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11 Gennaio 2022

Verifica degli Ordini sull’obbligo vaccinale: le indicazioni del Ministero

Macchina burocratica da rodare, qualche iscritto vaccinato ha comunque ricevuto la lettera di diffida. L’invito è quello di collaborare con gli Ordini provinciali


Mentre le cronache continuano a raccontare delle verifiche da parte dei militari del NAS verso i sanitari sospesi, tra gli ultimi scoperti a lavorare padre odontoiatra e figlia igienista dentale a Perugia –denunciati per esercizio abusivo della professione-, il Ministero ha chiarito alle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie le modalità d’intervento. Come noto, il Decreto D.L. n. 172/2021 ha affidato alla FNOMCeO ed agli Ordini territoriali il compito di verifica, comunicazione e sospensione nei confronti degli iscritti non in regola con l’obbligo vaccinale.

Nei giorni scorsi, a seguito della richiesta formale di chiarimenti da parte delle Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie, il Ministero si è espresso in merito ai chiarimenti sull’applicazione delle norme formulati da parte delle stesse Federazioni e degli Ordini territoriali. 

Tra le indicazioni date la conferma che sono le Federazioni nazionali a confrontare gli elenchi informatici dei vaccinati con quelli egli iscritti, inviando poi agli Ordini provinciali gli elenchi di coloro non in regola con l’obbligo vaccinale. 

Entro 5 giorni dalla ricezione dell’elenco l’Ordine provinciale invia una lettera di diffida al sanitario invitandolo a vaccinarsi o a presentare documentazione dell’avvenuta vaccinazione oltre all’eventuale nominativo del datore di lavoro, se dipendente. 

In caso l’iscritto non dimostri di essere in regola con l’obbligo vaccinale l’Ordine lo sospenderà (si veda il nostro approfondimento) annotando la sanzione come di natura amministrativa e non disciplinare. Nella nota il Ministero chiarisce che “la comunicazione relativa alla sospensione dall’esercizio professionale conseguente all’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale non dovrà essere inviata alle Autorià di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 221/50”. 

La sospensione, viene chiarito dalla FNOMCeO, “ha effetto fino al completamento del ciclo vaccinale primario o, per coloro che abbiano già completato il ciclo primario da più di cinque mesi, fino alla somministrazione della dose di richiamo, ciò significa che il sanitario già sospeso deve avere concluso almeno il ciclo vaccinale primario”. 

Nella nota viene ribadito che l’obbligo vaccinale interessa anche le nuove iscrizioni, costituendo requisito per l‘esercizio della professione. “Nelle more della somministrazione della dose di richiamo, laddove non sia ancora decorso il termine minimo per l’effettuazione della stessa –viene chiarito- l’Ordine potrà procedere all’iscrizione all’Albo, salvo verifica successiva della avvenuta somministrazione della dose di richiamo”. Nel caso di sanitari che esercitano all’estero, “gli Ordini devono richiedere loro la documentazione di avvenuta vaccinazione rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie straniere e verificare, nel caso di vaccini non autorizzati dall’EMA, il rispetto dei presupposti indicati dal Ministero”. 

Per quanto riguarda la lettera di diffida inviata ai non vaccinati, alcuni lettori ci informano che queste sono state inviate anche a chi ha completato il percorso vaccinale come previsto dalla legge. 

Sul tema, con una nota inviata agli iscritti, il presidente OMCeO di Torino Giudo Giustetto invita alla collaborazione. 

Purtroppo esistono oggettive e note difficoltà burocratiche, organizzative e legate al tema della privacy, nel disporre di dati assolutamente certi, attendibili e completi relativi alle avvenute vaccinazioni e, ancor di più, a esoneri e differimenti.Potrebbe pertanto capitare che la lettera di diffida (con richiesta di documentazione comprovante la avvenuta vaccinazione o la certificazione di esenzione come prevede la normativa) che stiamo inviando ai colleghi che non risultano in regola con le disposizioni sull’obbligo vaccinale, giunga anche a qualche collega vaccinato o esonerato.Chiedo pertanto a tutti di non allarmarsi e collaborare con l’Ordine inviando prontamente la documentazione richiesta, evitando così fin dall’inizio l’avvio della procedura sospensiva”.

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