L’AGCM, commentando il DDL sulle professioni sanitari, riferendosi agli Ordini, chiede una netta distinzione tra le funzioni pubblicistiche di regolazione e vigilanza e la rappresentanza degli interessi degli iscritti
Tornano le tensioni tra i rappresentanti ordinistici di medici e dentisti e l’Antitrust. Questa volta a suscitare “rammarico e sconcerto” nei presidenti FNOMCeO Filippo Anelli, e CAO Andrea Senna, è il documento che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha inviato al Ministero della Salute sul Ddl delega in materia di professioni sanitarie.Se da una parte l’Autorità concorda su diversi aspetti dell’impianto normativo, dall’altra formula alcune osservazioni su punti specifici che riguardano gli Ordini professionali.
Chiarendo che la fase attuativa del DDL dovrà “evitare nuove rigidità, vincoli corporativi o barriere all’accesso alle professioni sanitarie”, l’AGCM osserva, con riferimento agli Ordini (articolo 6 del provvedimento), che “dovrebbe essere mantenuta una chiara delimitazione delle funzioni istituzionali, distinguendo nettamente tra le funzioni pubblicistiche di regolazione e vigilanza sull’esercizio professionale e la rappresentanza degli interessi della categoria”.
Per chiarire ulteriormente, l’Autorità sottolinea che “occorre evitare che il ruolo degli ordini professionali venga ampliato ad ambiti quali la programmazione dei fabbisogni, la formazione continua, la certificazione delle competenze e, più in generale, la regolazione dell’accesso alle professioni e alle specializzazioni sanitarie. Tale attribuzione potrebbe infatti determinare una concentrazione di funzioni rappresentative e regolatorie in capo ai medesimi soggetti, con possibili effetti restrittivi della concorrenza e dell’accesso al mercato”.L’AGCM ribadisce inoltre una posizione già espressa in passato: gli Ordini professionali, pur perseguendo finalità pubblicistiche, possono assumere natura sostanzialmente associativa qualora esercitino poteri suscettibili di incidere sull’accesso al mercato o sulle modalità di esercizio dell’attività professionale. Per evitare tali criticità, l’Autorità ritiene opportuno che le competenze degli Ordini siano limitate a funzioni di supporto tecnico, deontologico e di garanzia pubblicistica, mentre le scelte relative alla programmazione dei fabbisogni, alle politiche del lavoro e agli assetti organizzativi del Servizio sanitario nazionale restino riservate alle istituzioni competenti.Sulla revisione della disciplina sanzionatoria prevista dal DDL, l’Autorità evidenzia come non sia chiaro se essa riguardi anche l’ambito disciplinare degli Ordini professionali. In tal caso, sottolinea, le misure attuative dovranno rispettare i principi di necessità, proporzionalità e ragionevolezza, evitando restrizioni non giustificate all’esercizio dell’attività professionale e garantendo imparzialità e trasparenza.
La reazione FNOMCeO e CAO
“Siamo rammaricati e sconcertati – spiegano i presidente Anelli e Senna – perché l’Autorità sembra non cogliere l’essenza e il ruolo degli Ordini delle Professioni sanitarie. Ordini che la Legge pone, come confermato anche dalla Giurisprudenza, quali parti dello Stato a tutela degli interessi dei cittadini e della collettività riguardanti la salute, e non certo quali paladini degli interessi degli iscritti. Altri sono i corpi intermedi, i sindacati, deputati alle giuste tutele dei lavoratori. Più in generale, la stessa Corte Costituzionale ha, con la sentenza n° 144 del 23 luglio 2024, ribadito l’esigenza sottesa all’istituzione e alla disciplina degli Ordini professionali, vale a dire la tutela di un rilevante interesse pubblico”.
“Questa funzione sussidiaria che la Legge affida agli Ordini delle Professioni sanitarie – continuano – non può non esplicitarsi anche in una funzione consultiva nelle materie che riguardano direttamente il futuro del Servizio sanitario nazionale, e dunque la tutela della salute garantita proprio dal lavoro degli iscritti: la programmazione dei fabbisogni, la formazione continua, la certificazione delle competenze, gli assetti organizzativi. E ciò nell’ottica dell’efficienza ed efficacia dei sistemi sanitari, dei quali i professionisti sono il tessuto connettivo e la linfa vitale, nell’interesse ultimo dei cittadini”.
“In questo senso – aggiungono – uno dei punti più alti a tutela dei cittadini è l’azione disciplinare degli Ordini. Anche su quest’ultima l’Autorità sembra voler eccepire, raccomandandosi che le eventuali nuove misure introdotte non prevedano ‘restrizioni non giustificate all’esercizio dell’attività professionale’. L’azione disciplinare non è uno strumento di limitazione della concorrenza, ma uno strumento di dissuasione e reprimenda di comportamenti lesivi dei diritti dei cittadini. Così come il Codice deontologico, che la FNOMCeO sta attualmente revisionando, non è un insieme di precetti anacronistici o corporativi, ma è la bussola che orienta l’attività dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri verso il bene dei pazienti e della comunità”.
“Anche il tentativo di ridimensionare il ruolo degli Ordini nell’Educazione continua in Medicina – proseguono – ci pare pretestuoso: la formazione professionale degli operatori sanitari non è mero adempimento burocratico; non si esaurisce nell’acquisizione di un numero determinato di crediti. È una politica per la qualità delle cure, la sicurezza dei cittadini e la dignità dei professionisti sanitari. È sì un obbligo professionale, ma prima ancora è una responsabilità etica e civile. Le competenze non sono mai acquisite una volta per tutte: cambiano conoscenze scientifiche, tecnologie, bisogni delle persone, organizzazioni sanitarie, fragilità sociali. Restare aggiornati significa restare capaci di curare e custodire il patto di fiducia tra professionista e paziente. E questo aggiornamento non può essere affidato sic et simpliciter al libero mercato, ma va delegato a soggetti che possiedano competenze certificate. Tra questi, gli Ordini professionali non possono esimersi dal contribuire, nelle forme e nelle modalità più efficaci e a vari livelli, alla formazione continua degli iscritti”.
“Allora – concludono Anelli e Senna – è il momento di un confronto sereno e costruttivo, che porti a scelte coerenti ed efficaci. Lo Stato ha già scelto da che parte stare: lo ha deciso ottant’anni fa quando, nella nostra Costituzione, ha definito quale unico diritto fondamentale, e dunque irrinunciabile e incomprimibile, in capo ad ogni individuo per il solo fatto di essere persona umana, quello alla tutela della salute. Lo ha ribadito con le Leggi istitutive dei nostri Ordini, ultima la Legge 3/2018 che li ha investiti del principio di sussidiarietà, e del nostro Servizio sanitario nazionale, e anche con questo Disegno di Legge Delega. Lo ha sancito con una giurisprudenza consolidata e uniforme, che sempre afferma come l’esistenza degli Ordini risponda all’esigenza di tutelare gli interessi garantiti dall’ordinamento connessi all’esercizio professionale, da cui discende la configurazione degli stessi quali enti pubblici non economici, organi sussidiari dello Stato nel perseguimento di un fine pubblico. Gli Ordini, la FNOMCeO, i medici chirurghi e odontoiatri hanno già scelto, nella piena consapevolezza che la Legge, l’Etica e la Deontologia affidano loro un unico obiettivo da perseguire: la tutela della salute delle persone, non nell’interesse di pochi ma al servizio di tutti”.
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