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10 Ottobre 2023

ASO: chi può lavorare senza attestato e come certificare le ore di aggiornamento

Ancora dubbi su come e quando si può essere esentati dal conseguimento dell’attestati di qualifica e come dimostrare di aver svolto le ore di aggiornamento annuale. I consigli di Andrea Tuzio


Quasi settimanalmente, alla mail della redazione di Odontoiatria33, arrivano quesiti di ASO legati al nuovo profilo. Tra i più comuni, quelli che ci pongono situazioni personali legate all’attività pregressa per sapere se possono non frequentare il corso per sostenere l’esame di abilitazione per ottenere l’attestato di qualifica.  

«La normativa –spiega ad Odontoiatria33 Andrea Tuzio, consulente normative per l’OMCeO di Roma e direttore della scuola per ASO Alter Formazione- prevede l’esonero dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”. 

Il nuovo DPCM –continua Tuzio- prevede l’esenzione anche per coloro che hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma”.   

Tali requisiti, viene indicato nel DPCM, devono essere documentati mediante l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico, è necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08. 

Tra i dubbi, anche quello di dove eventualmente si deve fare registrare la documentazione.
La normativa non lo prevede, ricorda Tuzio sottolineando come il controllo che il lavoratore abbia i requisiti per poter lavorare come ASO spetta al datore di lavoro ed in caso di controllo agli organismi preposti.

Per quanto riguarda la questione delle 10 ore di aggiornamento annuale obbligatorio, queste devono essere svolte da tutte le ASO in attività, sia in possesso dell’attestato di qualifica o che siano state esentate dal conseguimento. Anche in questo caso spetta al datore di lavoro verificare l’avvenuto aggiornamento annuale ed il lavoratore ha il dovere di conservare gli attestati per eventuali controlli dagli organismi preposti.  


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