Fa un altro passo avanti nel suo iter verso la definitiva approvazione il Ddl sulla responsabilità professionale dei medici. Come previsto è arrivato, infatti, nella mattina di oggi l'ok della Camera e ora il testo passa al Senato per l'ultimo passaggio. «È un risultato storico» ha commentato alla notizia dell'approvazione il ministro Lorenzin, «una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché assicura l'equilibrio tra la tutele dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei cittadini dinanzi ai casi di malasanità. Il testo approvato dai parlamentari, che si è giovato del prezioso contributo della Commissione ministeriale, da me fortemente voluta e presieduta dal Prof. Alpa, cambia la responsabilità del medico sia da un punto di vista penale, poiché il medico non sarà più responsabile neppure per colpa grave se rispetta le linee guida , che civile, prevedendosi la natura extracontrattuale della responsabilità dei medici non liberi professionisti con conseguente inversione dell'onere della prova e dimezzamento del termine di prescrizione; viene, inoltre, introdotta l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione; il tentativo obbligatorio di conciliazione pone un freno al proliferare dei contenziosi giudiziari; viene limitata, da un punto di vista della quantificazione, l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico; viene creato un fondo di garanzia per le vittime di malasanità». Ecco di seguito i contenuti del testo di Legge approvato alla Camera
Obbligo assicurazione
Ogni ospedale, Asl, clinica, sia pubblica che privata, sarà obbligata a dotarsi di una polizza assicurativa a favore di terzi per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l''azienda, la struttura o l''ente (compresi in materia di responsabilità civile coloro che svolgano attività sanitaria in regime intramurario ovvero attraverso la telemedicina). A doversi assicurare dovranno essere anche medici, infermieri, anche se lavorano privatamente. Un emendamento approvato dall''aula della Camera dispone che la garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunziati dall''assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo.
Responsabilità penale colposa
Viene introdotto nel codice penale il nuovo articolo 590 ter, sulla responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Si stabilisce, in particolare che "l'esercente la professione sanitaria", cioè medico o infermiere, che, nello svolgimento della propria attività "cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita" risponde dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) solo in caso di colpa grave. La colpa grave è in ogni caso esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida.
Responsabilità civile
L'ospedale, o la clinica privata, sarà rispondere in sede civile delle condotte dolose o colpose del medico, anche se quest''ultimo è stato scelto e portato dal paziente e anche se si tratta di prestazioni in intramoenia. Allo stesso tempo il medico deve rispondere anche in sede civile.
Conciliazione
Per abbreviare il contenzioso viene reso obbligatorio il tentativo di ricorrere alla conciliazione per il
risarcimento del danno in merito alla responsabilità medica. Non sarà possibile chiedere il risarcimento se non si è tentata la via della conciliazione. La domanda diviene, invece, procedibile, se la conciliazione non riesce o il procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso.
Viene sancita l''obbligatorietà della partecipazione al tentativo di conciliazione per tutte le parti, con la conseguenza che la mancata partecipazione obbliga il giudice a condannare, con il provvedimento che definisce il giudizio, le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall''esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.
Azione diretta
Sarà possibile, da parte del paziente danneggiato, un'azione diretta nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria o del libero professionista, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l''assicurazione. L'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicurazione da parte del paziente danneggiato può esserci però solo dopo che il tentativo di conciliazione sia fallito.
Rivalsa
L'ospedale, la Asl, la clinica pubblica o privato possono farsi rivalsa sul medico in caso di dolo o colpa grave di quest''ultimo, successivamente all''avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale).
Fondo di garanzia
Viene poi creato un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (Consap), per fare fronte ai casi in cui: il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria; la struttura sanitaria o il medico risultino assicurati presso un''impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Il Fondo di garanzia si alimenta con contributi a carico delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, con modalità stabilite con regolamento del Mise. La misura del contributo sarà determinata e aggiornata ogni anno.
Osservatorio nazionale
Viene istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) l'Osservatorio nazionale per la sicurezza in sanità che dovrà raccogliere i dati regionali sugli errori sanitari e sui contenziosi e individuare idonei interventi e magari corsi di aggiornamento per il personale sanitario.
Sportello di difesa
Le Regioni e le province autonome potranno affidare all'Ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, che dovrà avere una rappresentanza delle associazioni dei pazienti. Qualunque paziente potrà fare segnalazioni al difensore civico, anche anonime, su disfunzioni nel sistema assistenziale. Inoltre è completata l'istituzione in ogni Regione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all''Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità.
Trasparenza
Ogni ospedale, Asl, clinica, dovrà pubblicare sul proprio sito internet i dati relativi ai risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni.
Marco Malagutti per Doctornews
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