Come riforma della responsabilità medica fino a una settimana fa si parlava di "ddl Gelli", e in Senato prima ancora "ddl Bianco" dai nomi dei relatori. Ora la legge c'è, si chiama legge 24 sulla sicurezza delle cure ed è in vigore dal 1° aprile. Che vuol dire? Ci sono parti già in vigore, altre per le quali si attendono decreti. La parte forse più importante, la procedibilità del medico, si trova a metà strada, è applicabile ma chiede certezze. Un paziente che si ritenga danneggiato o un suo familiare non può più procedere se il medico ha seguito le linee guida. Ma quali? Entro settembre, il ministero della Salute dovrà produrre con decreto l'elenco delle società scientifiche le cui linee guida, seguite, consentono al sanitario di evitare la colpa grave. Intanto, in questi mesi, il medico deve dimostrare di aver seguito le buone pratiche diffuse e deve trovare un giudice che gli dà ragione.
Che cosa parte ora
Subito operativi i nuovi riferimenti ai codici penale e civile, il medico è responsabile solo per dolo e colpa grave cioè negligenza, imprudenza o inosservanza di linee guida e raccomandazioni. In un processo civile, il sanitario può essere oggetto di rivalsa da parte di una struttura (che deve però fargli sempre sapere se è parte in causa). Una volta condannata a risarcire, la struttura che voglia rivalersi deve citare il sanitario entro un anno. Al medico condannato non può esser chiesto più di tre volte lo stipendio annuo a titolo risarcitorio. La responsabilità del medico è comunque extracontrattuale mentre per la struttura è contrattuale. Già da adesso il medico dipendente o convenzionato non ha più l'onere di discolparsi se chiamato a rispondere di un danno e la prescrizione contro di lui vale 5 anni, non più 10. Non risponde per responsabilità contrattuale anche chi svolga attività libero professionale intramuraria con l'apparato organizzativo messo a disposizione dall'ospedale. Operativa pure la norma che impone alle strutture di consegnare a pazienti e familiari danneggiati la cartella clinica entro 7 giorni ed eventuali integrazioni entro 30. Ma soprattutto dal 31 marzo scorso chiunque chieda giustizia dovrà tentare la conciliazione rivolgendosi a un giudice che disporrà un accertamento obbligatorio con un consulente tecnico d'ufficio; potrà altresì chiedere una mediazione, ma solo in caso di fallimento del tentativo di conciliazione si avvierà il procedimento civile presso un tribunale. In caso non si concili, ci saranno ripercussioni economiche sulla parte negligente.
Che cosa parte dopo
Sotto il profilo assicurativo invece le cose non partono subito. La procedura con cui si chiede il risarcimento direttamente all'assicurazione della struttura o del sanitario interessati scatterà solo quando entrerà in vigore il decreto che determina i requisiti minimi delle polizze (di cui all'articolo 10 comma 6). Emanato entro luglio d'intesa tra ministero di Sviluppo, Salute ed Economia, previa intesa stato-regioni (e sentiti ordini, sindacati, associazioni delle strutture pubbliche e private, Ivass, pazienti) detterà regole anche per le strutture che si autoassicurino, per le compagnie che subentrino ad altre nel coprire una struttura o un sanitario, per la messa a bilancio di fondi rischi o riserva risarcimenti. In precedenza, a giugno, andrà emanato un decreto d'intesa tra ministeri di Sviluppo e Salute per definire i termini di vigilanza e controllo dell'Ivass sulle compagnie che intendano stipulare polizze con strutture e sanitari. Un terzo decreto MiSe-Salute (ex articolo 10 comma 7) ancora entro luglio, fisserà i dati relativi alle polizze di assicurazione ed i termini per comunicarli all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, nonché modalità e i termini per l'accesso a tali dati. All'Osservatorio, con sede all'Agenas, afferiscono dati regionali relativi a rischi ed eventi avversi; la disciplina la detterà un decreto in uscita a fine giugno, se tutto va come prevede la legge.
Mauro Miserendino per Doctor33
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