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18 Aprile 2017

Ddl Concorrenza e società di capitale. Il presidente CAO Giuseppe Renzo ci scrive per analizzare la norma sull'odontoiatria


Gentile Direttore, nel suo ultimo riassunto domenicale, trattando la questione riguardante il Ddl Concorrenza, pone l'accento su quella che tra le righe ritiene di definire una mia "interpretazione", quasi per significarne una presa di posizione personale.

Trovo utile rispondere, anche per chiarire alcuni concetti riguardo a pressanti richieste pervenute da colleghi meno coinvolti in questi temi ma, dopo le mie esternazioni, giustamente allarmati.

Mi sono posto la domanda e la pongo a lei e ai vostri gentili lettori: se la legge che definisce la figura del professionista abilitato esiste e definisce in modo chiaro chi può esercitare Odontoiatria , per quale motivo in un ddl concorrenza (che nulla ha a che fare con la legge istitutiva e la l. 409/85) si ridefinisce la figura dell'esercente titolato a praticare le cure odontoiatriche ?

Che bisogno ce ne era ?

Altra domanda: se sono ben identificati i laureati a cui è delegato in esclusiva l'esercizio per quale motivo si parla di altri soggetti?

Assimilare i professionisti all'eventuale sistema organizzativo, perché ?

Incomprensibile, a mio parere, perché anch'esso aspetto è normato per legge e prevede che i professionisti possono esercitare in forma autonoma e individuale , associati tra di loro o in forma societaria in tipologia StP (società tra professionisti con obbligo di iscrizione all'ordine per i compiti di vigilanza).

Stiamo parlando, sia chiaro a tutti, quindi , di leggi vigenti!

Allora: è legittimo domandarsi per quale motivo si è ritenuto di lasciare in sospeso e non dire con chiarezza che le società richiamate nell'articolo 57 sono le già normate e citate StP ?

Posso ed ho diritto/dovere di ipotizzare che chi ha redatto l'Art.57 pensasse ad altre forme societarie (di capitali) e per questo ne lascia la definizione inespressa?

Di riflesso: ritengo di dovere di parlare chiaro e comunicare con uguale chiarezza ciò che, a mio parere, da tale articolato potrebbe derivarne nella pratica quotidiana ai colleghi.

Le strutture, con le loro "complessità organizzative" (tutte da dimostrare, essendo analoghe ad uno studio normalmente organizzato) o le "cliniche" (che cliniche non sono) etc non sono assimilabili a studi e che, gestite da soggetti non abilitati (con la presenza del "direttore sanitario") potrebbero aggirare l'obbligo di legge che prevede la laurea/ abilitazione ed iscrizione all'ordine (non dimenticandoci dell'ente di previdenza) per esercitare.

Va detto , che incominciano a registrarsi dati statistici (il 60 % di strutture cosi inopinatamente e superficialmente già "autorizzate" sono di proprietà di non odontoiatri , con alle dipendenze un odontoiatra pagato meno di un dipendente) tendenti a rafforzare la tesi che qualcuno ebbe ad anticipare: Per fare il Dentista , non occorre più la laurea , basta avere i soldi per mettere su un esercizio e assumere il " direttore sanitario".

Estremizzo: aggiornata la vecchia usanza di abusivo e prestanome?

Tale affermazione troverebbe conferma in una serie di manifestazioni di interesse e contestazioni offensive e calunniose nei confronti di chi come me si permette di porre dei dubbi sulla regolarità di certi percorsi , in attesa che si definisca il quadro normativo/ legislativo.

Con le ultime annotazioni , ritengo di aver risposto a chi mi domandava : che intendi con la seconda figura di esercente ?

Per non lasciare spazi ad interpretazioni , ribadisco ed esprimo il pensiero di tanti: al laureato e abilitato con l'approvazione dell'art 57 del ddl concorrenza si aggiungerebbe di fatto la figura di "società" quale secondo legittimo esercente l'Odontoiatria.

Società (che non avrebbero l'obbligo di iscrizione all'ordine) costituite da chi e per quali fini adesso lo si sa.

Alla domanda posta "Cosa fare ?"

E' una decisione che, dopo le personali valutazioni, ognuno dei professionisti dovrà assumere non delegando, ma tenendo in giusto conto il ruolo dei politici e del governo che a giorni potrebbero approvare il Ddl contenente il seguente:

Art. 57 .( Esercizio dell'attività odontoiatrica)

• L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti ai cui alla legge 24 luglio 1985,n.409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

Giuseppe Renzo, presidente nazionale Commissione Albo Odontoiatri

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