Il Ministero dello Sviluppo economico è intervenuto nuovamente - su richiesta di ANCOD (da una parte ) e dell'OMCeO di Bologna (dall'altra) - sull'erogazione di servizi di odontoiatria per il tramite di società del codice civile (atecnicamente chiamate "società commerciali").
Il MiSE si è espresso - come già con le presenti circolare del dicembre 2016 e del marzo 2017- per la piena ammissibilità dell'erogazione di prestazioni odontoiatriche anche da parte di società del Codice Civile, dando indicazioni per definire quando ed in quali condizioni tali erogazione debba essere considerata legittima.
Chi scrive concorda in pieno con la posizione del MiSE che ritiene legittima la gestione di strutture odontoiatriche da parte di società di codice civile in possesso di idonea autorizzazione sanitaria.
Ciononostante, nel corso dei confronti intervenuti in questi giorni, sono emerse difficoltà interpretative dovute non solo ad una oggettiva difficoltà della materia, ma anche ad una discreta confusione lessicale che crea poi divergenze di natura interpretativa.
Credo quindi che, rielaborando quando affermato dal MiSE, questa possa essere l'occasione per un chiarimento di natura terminologica.
Attività odontoiatrica
Con il termine "attività odontoiatrica" si deve intendere frutto dell'opera del professionista iscritto all'Albo. In capo odontoiatrico, tale attività può essere erogata in uno spazio - lo studio professionale - dotato di apposita "autorizzazione da studio", il cui titolare deve essere un professionista iscritto all'albo.
La caratteristica di tale situazione è l'identificabilità e riferibilità precisa del professionista che eroga la prestazione: in altre parole il paziente sceglie e si fida di quello specifico professionista che opera in quello specifico studio.
Dopo l'emanazione della legge n. 183/2011, l'attività professionale può essere erogata anche da società speciali (diverse dalle società generali del nostro Codice Civile) denominate società di professionisti (c.d. STP).
Servizi di odontoiatria
Con il termine "Servizi di odontoiatria" si deve intendere una prestazione che è il risultato di una più complessa organizzazione di bene e servizi (la c.d. complessità organizzativa, citata anche nella circolare). In questo caso l'autorizzazione sarà una "autorizzazione da struttura" , e la titolarità potrà anche essere in capo ad una persona giuridica (una "società del Codice Civile": tale società è comunemente detta "società di gestione" in ragione del fatto che l'oggetto sociale non può essere l'erogazione della prestazione (attività riservate agli iscritti all'Albo), ma la "gestione di mezzi, beni e personale finalizzata alla erogazione dell'attività professionale".
La caratteristica di tale situazione (il cui output finale è pur sempre l'erogazione di una prestazione/cura dentistica) è che, in questo caso, non vi è riferibilità diretta ad un professionista. Più esattamente il paziente non sceglie il singolo dentista ma sceglie e si affida ad una struttura odontoiatrica, dalla cui complessità organizzativa discende il fatto - di cui il paziente è perfettamente consapevole - che all'interno vi sono più professionisti che possono anche alternarsi.
La circolare del MiSE lascia aperta la decisione esatta della complessità organizzativa che è di competenza del Ministero della Salute e dei soggetti che rilasciano l'autorizzazione sanitaria.
Da ultimo (attenzione perché qui si insidia uno scivoloso tranello lessicale) vi sono le c.d. "società di servizi" chiamate così non perché erogano "servizi di odontoiatria" al paziente, ma perché offrono un "servizio interno" al professionista che a sua volta eroga la prestazione professionale.
Queste ultime non possono essere in alcun modo titolari di autorizzazione sanitaria perché il loro oggetto sociale non è quello di gestire la struttura nel sui complesso, ma solo quello di "offrire uno più servizi" (potrebbe anche essere solo il servizio contabili o la segreteria) a colui che eroga la prestazione.
Avv. Silvia Stefanelli: Studio Legale Stefanelli in Bologna
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