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24 Luglio 2025

StP e rapporto quote soci e capitale

Per quelle sanitarie la FNOMCeO chiede che venga inserito del Decreto Concorrenza una deroga per quelle sanitarie prevedendo che i professionisti debbano avere la maggioranza delle quote sia di teste che di capitale

Nor. Mac.

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Continua l’iter di approvazione del Decreto Concorrenza 2025, all’interno del quale vi è una norma atta a chiarire il “peso” dei professionisti all’interno delle Società tra Professionisti, sempre garantendo che i professionisti soci abbiano la maggioranza qualificata nelle decisioni e deliberazioni societarie. Con la nuova norma viene superato l’obbligo di vedere iscritta la StP all’apposito registro tenuto dall’Albo della professione oggetto societario, solo se i professionisti facenti parte hanno la maggioranza dei due terzi dei soci ma anche quella delle quote societarie.

La norma contenuta nel Decreto Concorrenza, attualmente in discussione in Commissione, consentirà di superare il doppio vincolo iscrivendo le StP con la maggioranza dei due terzi dei professionisti nelle deliberazioni oppure nelle decisioni.

Norma che interessa le StP di tutte professioni regolamentate, dagli avvocati ai commercialisti ed ovviamente anche medici e dentisti.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), contraria a questa norma, ha inviato una nota ai Senatori Francesco Zaffini, Presidente della Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), e Ignazio Zullo, Relatore del provvedimento, chiedendo l'introduzione di una deroga specifica per le società tra professionisti sanitari.

La richiesta della FNOMCeO

La richiesta della FNOMCeO mira a garantire che, per le Società tra Professionisti sanitari, la maggioranza qualificata dei due terzi sia richiesta contestualmente sia in relazione al numero dei soci professionisti che alla loro partecipazione al capitale sociale. Questa deroga, viene motivata la richiesta, è intesa a formalizzare l'interpretazione dell'articolo 10, comma 4, lettera b), della Legge 12 novembre 2011, n. 183, come stabilito dalla decisione n. 2 del 20 maggio 2024 della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).

L'interpretazione consolidata della FNOMCeO e della giurisprudenza ha sempre inteso questo requisito in modo cumulativo: i soci professionisti devono prevalere numericamente, detenere la maggioranza del capitale e disporre della maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni. La nuova disposizione dell'articolo 9, invece, prevederebbe che una società possa ottenere la l’iscrizione al registro delle STP se il numero dei soci professionisti oppure, in alternativa, la partecipazione al capitale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi. Questo cambierebbe il requisito da cumulativo a alternativo.

Le motivazioni della FNOMCeO

La FNOMCeO sottolinea la particolare delicatezza e rilevanza del settore sanitario, che non può essere paragonato agli interessi di una società di professionisti di natura commerciale rivolta a clienti. L'attività sanitaria, esercitata tramite le STP, deve essere pienamente coerente con i principi costituzionali di tutela del diritto alla salute, la libertà e l'autonomia decisionale del professionista, e il rispetto delle norme deontologiche. La Federazione ritiene che il bene della salute, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo, debba essere salvaguardato indipendentemente da criteri di concorrenzialità. Permettere che il requisito della maggioranza dei due terzi sia alternativo (o per numero di soci o per quote di capitale) potrebbe ridurre le STP a un mero strumento di commercializzazione di servizi, minando la centralità del "paziente" rispetto al "cliente".

La giurisprudenza, ricorda FNOMCeO, ha costantemente affermato la necessità che il requisito della prevalenza dei soci professionisti sia cumulativo, sia per la partecipazione al capitale sociale che per il numero dei soci. Un'interpretazione alternativa, secondo il Tribunale di Treviso e il Tribunale di Roma, contrasterebbe con i principi di trasparenza, potendo ingannare il pubblico e configurare società che, pur denominandosi "Società tra Professionisti", non lo siano in concreto.

La decisione della CCEPS del 20 maggio 2024 ha ulteriormente rafforzato questa interpretazione, respingendo un ricorso di una STP che non possedeva contestualmente la maggioranza cumulativa dei due terzi "per teste" e "per quote di capitale".  

Sull'argomento leggi anche:

05 Giugno 2025 Decreto Concorrenza, chiarita la questione del numero di teste e quote per le STP

29 Maggio 2025 STP: FNOMCeO conferma che per iscrizione all’Albo serve maggioranza di teste e di quote


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