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08 Febbraio 2010

La procedura dettata dalla normativa vigente per sanzionare gli iscritti agli Ordini

di Claudia Testoni


Il comportamento degli Ordini nei confronti di iscritti che abbiano favorito l’attività professionale da parte di abusivi è chiara e precisa. Di solito, la procedura si apre a seguito di un esposto da parte di un ente, della magistratura o di un paziente; il procedimento può essere promosso anche d’ufficio.
Il presidente convoca l’iscritto, ex art. 39 DPR 221/’50, per sentirlo sui fatti che emergono dall’esposto; di tale incontro viene redatto un apposito verbale.
Se il presidente valuta che gli elementi emersi dall’esposto e dall’incontro siano deontologicamente rilevanti la posizione viene portata in Commissione albo odontoiatri che valuta l’eventuale apertura del procedimento disciplinare. Ove si decida di aprire il procedimento viene redatta e inviata la contestazione degli addebiti. Tale contestazione deve contenere l’indicazione dei fatti per cui si procede nonché l’indicazione delle norme del codice deontologico che si reputano violate. Nello stesso atto è nominato un relatore, fissato il termine, non inferiore a 20 giorni, entro il quale l’interessato può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte, nonché l’indicazione del luogo, giorno e ora del giudizio disciplinare. Nel caso di contemporanea apertura di un procedimento penale, l’Ordine può decidere di sospendere l’apertura del procedimento disciplinare in attesa delle decisioni della magistratura.
Il relatore (che deve essere un membro della commissione) è colui che istituisce la pratica e procede a istituire l’attività istruttoria. All’udienza di discussione, il relatore ripercorre la vicenda in presenza dell’intera commissione e l’interessato è ascoltato a difesa (art. 46 DPR 221/’50). Durante l’intera procedura, l’iscritto può essere assistito da un avvocato. A seguito della discussione la Commissione comunica la decisione all’iscritto e redige apposita sentenza (art. 47). Tale decisione può essere impugnata davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (art. 53). La successiva decisione della Commissione centrale esercenti le professioni può essere impugnata per motivi di diritto in Cassazione (art. 68). Le sanzioni deontologiche previste, in generale, per le violazioni del codice deontologico sono l’avvertimento, la censura, la sospensione e la radiazione (art. 40). Per il favoreggiamento all’esercizio abusivo della professione l’art. 8 della legge 175/’92 stabilisce anche l’interdizione per un anno.

 
 

GdO 2010;1

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