La Cassazione, con una sentenza pubblicata il 30 gennaio scorso, la numero 4294, interviene sul tema dell’esercizio dell’odontoiatria ribadendo che il dentista abilitato non può far svolgere all’odontotecnico “qualunque manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sano o ammalato”. La sentenza arriva a seguito del ricorso di un dentista con studio in provincia di Belluno condannato per aver concorso in abusivismo odontoiatrico per aver “consentito di svolgere atti tipici della professione odontoiatrica” a suoi collaboratori. Da quanto si evince dalla sentenza, il dentista avrebbe fatto eseguire a un odontotecnico e a una dipendente la presa d’impronta e l’ablazione del tartaro su altrettanti pazienti. L’avvocato del dentista ha motivato il ricorso con il fatto che “l’attività di mera rilevazione delle impronte dentarie non rientra nell’ambito riservato alla professione medica, e quelle di rimozione del tartaro e di lucidatura dei denti, pur spettando alle competenze dell’igienista dentale, non rientrano nel paradigma di cui all’art. 348 Cp che si riferisce esclusivamente all’esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”. Per esercitare l’attività di igienista dentale, motiva l’avvocato del dentista, non è richiesto né il superamento di un esame di Stato né l’iscrizione a un apposito albo. Rigettando il ricorso, giudicandolo infondato, la Cassazione motiva che, in merito alla rilevazione delle impronte, “va considerato che l’odontotecnico, figura rientrante nell’ambito delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è, a norma dell’art. 11 del 1928, abilitato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite dal dentista abilitato”. La Cassazione sottolinea, inoltre, che l’odontotecnico non può, anche alla presenza e in concorso dell’abilitato, esercitare nessuna manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente e ribadisce che essendo escluso ogni rapporto diretto tra paziente e odontotecnico, “anche di sola ispezione del cavo orale”, risponde di reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra. La Cassazione ricorda che l’ablazione del tartaro e la lucidatura delle arcate dentarie possono essere eseguite esclusivamente dal medico o dall’odontoiatria abilitato e dall’igienista dentale.
Per quanto riguarda la specializzazione, la Cassazione chiarisce che il titolo di igienista dentale è rilasciato dopo il conseguimento di un diploma di laurea abilitante. La pena patteggiata dal medico è stata di 18 mesi di reclusione sostituita con una multa di 684 euro.
GdO 2010;1
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