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11 Aprile 2010

Ecm e sanzioni

di Norberto Maccagno


Ha ragione il direttore della Commissione nazionale Ecm, Maria Linetti, quando afferma, nell’intervista rilasciata al Gdo 6/10, che l’introduzione delle sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di aggiornamento secondo il sistema Ecm sarebbe una sconfitta. Dal suo punto di vista, e anche da quello della logica, un medico dovrebbe mantenersi aggiornato e, di conseguenza, la formazione continua dovrebbe essere un naturale proseguimento del percorso post laurea. Dico da un punto di vista logico, perché mi sembra impensabile che un medico laureato 20 anni fa, ma anche più recentemente, possa essere preparato su nuove tecniche, nuove terapie, nuovi farmaci, nuove indagini diagnostiche senza frequentare corsi o studiare sulle riviste scientifiche. E tuttavia è sostenibile anche l’esatto opposto.
Proprio perché l’esigenza di aggiornarsi è vitale per il medico (ma soprattutto per il paziente), l’Ecm è solo una complicazione burocratica che impedisce al professionista di compiere il percorso più adatto alle sue esigenze. A questo proposito la Linetti sostiene che l’introduzione del sistema Ecm serve per organizzare la formazione, premiando quella di qualità, e non crea burocrazie. Ma voglio qui soffermarmi sull’aspetto delle sanzioni. Sappiamo che in Italia tutto deve essere regolamentato, ma per vedere applicate le norme servono sanzioni e serve chi le fa rispettare, altrimenti vengono aggirate. Così, se è logico che un medico deve aggiornarsi per tutelare la salute del proprio paziente, non scandalizza il fatto che molti medici, prima dell’Ecm, non lo facessero e molti altri ancora non lo fanno con la frequenza imposta dalla legge. Ma mi sembra, realisticamente, che oggi la sanzione possa servire solamente per “convincere” i liberi professionisti ad aggiornarsi con continuità, visto che per i medici dipendenti delle Asl, per esempio, la verifica del proprio aggiornamento professionale è effettuata dalla Azienda stessa, vale a dire il datore di lavoro, che peraltro è il soggetto che offre in larga parte l’aggiornamento. Su questo punto la Linetti scorre via senza ulteriori conferme - da anni sentiamo dire che le sanzioni sono imminenti - né smentite. Le sanzioni e/o gli incentivi saranno però introdotti a breve. Nonostante prima di fare una intervista cerchi di prepararmi al meglio studiando la materia che voglio approfondire con l’interlocutore, in questo caso mi è sfuggita una notizia che credo ribalti tutta la questione delle sanzioni e dell’obbligatorietà in tema di formazione continua.
La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza numero 2235 del primo febbraio 2010 ha respinto il ricorso di un notaio al quale l’Ordine aveva applicato la sanzione disciplinare della censura, in quanto aveva conseguito solamente 93 crediti in luogo dei 100 richiesti per il biennio 2006-2007. Le motivazioni? Il mancato aggiornamento professionale comporta un danno al decoro e al prestigio della professione, e quindi il mancato rispetto delle norme in tema di formazione continua è soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di compimento di gravi errori tecnici. Per i notai, come per altre professioni regolamentate quali quelle sanitarie, la formazione continua è normata da un dispositivo specifico inserito nel codice deontologico. Va ricordato che, secondo il codice civile (articolo 2233), la sentenza si può applicare a tutte le libere professioni regolamentate da un Ordine professionale. Inoltre c’è da considerare che il nuovo sistema Ecm - così come definitivamente disegnato dall’accordo Stato Regioni del 2009 - conferisce agli Ordini professionali la funzione di programmazione e valutazione della formazione continua svolta dal singolo iscritto.
Di conseguenza, se veramente i vari Ordini provinciali dovranno valutare il dossier formativo di ogni singolo iscritto allo scadere dei tre anni - la dubitativa è riferita alle loro possibilità organizzative -, nel caso in cui il numero di crediti indicati non sarà stato raggiunto, dovrà essere aperto automaticamente un procedimento disciplinare per inosservanza dell’articolo 19 del codice deontologico. Il 31 dicembre 2010 scadrà il triennio: dentisti e medici dovranno aver raccolto 150 crediti formativi. Ci dovremo attendere valanghe di sanzioni?

GdO 2010;6

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