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30 Giugno 2007

Intervento del presidente del COI-AIOG in tema di educazione continua

di Giulio C. Leghissa


A seguito della recente sentenza del Tar del Lazio in tema di obbligatorietà dell’Ecm per gli odontoiatri liberi professionisti e a ridosso della scadenza della proroga del regime sperimentale dell'Ecm, Giulio Leghissa, presidente del Cenacolo Odontostomatologico Italiano, esprime il suo punto di vista dell’associazione su un tema che continua a essere molto dibattuto. COI-AIOG, sia a livello nazionale che locale, svolge da anni un’intensa attività di formazione e aggiornamento per gli odontoiatri e per tutti i componenti del team. Di recente l’associazione, accreditata come provider Ecm per la regione Lombardia, ha avviato un programma di formazione Fad (cioè a distanza), attraverso il proprio sito internet.

“Il Giornale dell’Odontoiatra del 30 novembre 2002 affermavo: ‘La legge è chiara: l’Ecm è d’obbligo!’ Riprendevo, infatti, il testo della legge (d.l. 229/99 art.16) che afferma: “la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture private”. Poiché venivano sollevate continuamente questioni, in data 5 marzo 2002 il ministro Sirchia promulgava una circolare nella quale si legge: ‘Soggetti coinvolti: a partire dal 1° gennaio 2002, il programma Ecm è applicato a tutte le categorie professionali sanitarie (dipendenti, convenzionati o liberi professionisti) e cioè a circa 800.000 professionisti’.

Ma alcuni rappresentanti di associazioni odontoiatriche hanno negato l’evidenza e hanno cavalcato l’insofferenza della professione verso qualsiasi forma di ‘obbligo statalista’” affermando che i liberi professionisti erano esentati dalla Ecm. è una politica, questa, già seguita in numerose vicende del rapporto odontoiatria – società civile. In questo caso l’affermazione era (vedi G. Sfregola, allora segretario culturale Andi): la normativa Ecm vale solo per i dipendenti o convenzionati con il Ssn. Questa posizione è sembrata premiante a chi l’ha portata avanti con convinzione ed energia, nel senso che sembrava compattare una grande quantità di professionisti spaventati dall’incalzare delle nuove normative e dall’appesantimento del corredo burocratico della professione.

Tuttavia la ‘burocrazia’ tanto odiata altro non è che la rappresentazione legale di un rapporto tra professione medica e società civile, che risponde alle richieste del 21° secolo e non a quelle del 19°. Che poi il legislatore, come spesso accade in Italia, abbia prodotto norme fumose, pasticciate, che si traducono in inutili perdite di tempo non significa che le norme sono inutile retaggio burocratico, ma che le norme vanno modificate, semplificate, snellite, in modo da rendere possibile al cittadino-operatore sanitario, di assolvere ai propri doveri senza impazzire. La soluzione ‘furbetta’: ‘siccome la norma è pasticciata allora non la applico’ non è una soluzione.

Se il medico ha l’obbligo (e non ‘dovrebbe, potrebbe, sarebbe meglio’…) di aggiornarsi (anche in materia gestionale-organizzativa!), chi controlla questo obbligo? Ovviamente lo Stato. è talmente ovvio che negli Usa, che tanto spesso a sproposito vengono citati, la formazione continua è obbligatoria in 45 stati e, senza i punti Ecm, non viene rinnovata la licenza per l’esercizio della professione. Ma nonostante tutto l’Andi ‘… ritenendo che la libera professione odontoiatrica non sia assoggettabile all’obbligo di formazione medica continua…’ faceva ricorso (n. 8656) al Tar del Lazio contro la regione autonoma della Valle d’Aosta, l’Asl di Aosta, l’Ordine provinciale dei medici di Aosta ecc., per ottenere l’annullamento della delibera n. 1321 (della regione Aosta) nella quale venivano fissati i criteri per la formazione continua e si attribuiva all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri il compito di registrare i crediti ottenuti dai liberi professionisti. Nel marzo di quest’anno viene pubblicata la sentenza del Tar nella quale si legge: ‘… la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente… la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista… la loro semplice lettura (delle norme di legge, n.d.A.) chiarisce che la finalità della legge è quella di assicurare una formazione continua nei confronti di tutti gli operatori, senza distinzione alcuna tra pubblici e privati… Se, come espressamente ammesso dai ricorrenti, il diritto alla salute è un diritto fondamentale della persona alla cui realizzazione il legislatore ha provveduto attraverso l’introduzione del Servizio sanitario nazionale… non vi è ragione di ritenere esclusi dall’obbligo della formazione continua gli operatori privati atteso che questi concorrono, unitamente agli operatori pubblici, alla prestazione del servizio al quale resta consegnata l’attuazione del diritto alla salute… Al contrario, appare auspicabile che lo stesso legislatore si preoccupi di assicurare che le prestazioni sanitarie siano rese da professionisti dotati di un adeguato livello di preparazione, costante nel tempo, a prescindere dalla circostanza dell’appartenenza dell’operatore al settore pubblico o a quello privato.’ Ma c’era davvero bisogno che rispondessero i giudici per riconoscere la fondatezza e la evidenza di tali argomentazione?
 
Certo che l’Ecm, così come è impostata, è piena di difetti. Certo ci sono argomenti sui quali è necessario andare a un confronto con le autorità responsabili. Vogliamo citarne alcuni?
 
a) Nei contenuti degli eventi Ecm: è indispensabile che i giudici ultimi siano le Società scientifiche e le Università e che si ponga particolare attenzione al ruolo delle aziende, evitando inaccettabili conflitti d’interesse.
b) Nei costi: tutti i costi inerenti questa attività devono essere fiscalmente detraibili. L’aggiornamento è esattamente come la turbina o il riunito: uno strumento di lavoro.
c) Nella quantità: 50 punti/anno sono veramente troppi. Ragionare su 35/40 punti sembra più adatto agli impegni di tutti.
d) Nella modalità: è indispensabile affiancare all’aggiornamento residenziale anche quello a distanza.
Ora queste posizioni sembrano essere condivise anche da Andi, visto che Callioni, presidente nazionale Andi, a proposito della sentenza del Tar scrive: ‘Non è una sconfitta ma un atto di chiarezza… Così giudico la sentenza del Tar Lazio sull’obbligo ‘anche’ per i professionisti di sottoporsi all’Ecm... Ci aspettiamo che il futuro decreto accolga per lo meno la nostra (ma l’esigenza è comune! n.d.A.) istanza di differenziare la raccolta dei crediti Ecm (con la formazione a distanza…) e di defiscalizzare l’intero costo dell’Ecm del privato’…”

 
 

GdO 2007; 11

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