Le norme contenute nella legge di Bilancio sulla comunicazione in sanità, introducono certamente delle novità che andranno a modificare, vedremo con il tempo quanto e come, i messaggi pubblicitari. Di queste nuove norme c’è però un aspetto che, a mio parere, è passato in secondo piano e che invece conferma il principio del legislatore nel trattare questo tipo di materia: la figura del direttore sanitario.
Il principio lo aveva spiegato molto bene l’avv. Antonio Federici, segretario Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, (a questo link il suo video intervento) ai dirigenti CAO riuniti a Torino, per un evento proprio sulla pubblicità, quando a proposito delle richieste proprio in tema di controllo preventivo da parte dell’Ordine sul messaggio pubblicitario, aveva ricordato come il nostro Diritto sia passato da un regime amministrativo a quello basato proprio sul rapporto tra domanda ed offerta. E sui temi sanitari, a tutela del cittadino, ecco il ruolo di controllo e di garanzia affidato al Direttore Sanitario.
Lo stesso principio vale anche quando si parla delle altre questioni che toccano l’attività odontoiatrica in forma societaria.
Quando si chiede più controlli da parte dell’Ordine, il legislatore probabilmente pensa: ma quel controllo già c’è sull’unico soggetto che può curare il paziente in quelle strutture (il dentista abilitato iscritto all’Albo), e quello preposto al controllo ed alla verifica che tutto si svolga secondo quanto dettato dalle norme e dal Codice Deontologico: il direttore sanitario.
So bene che oggi questa figura è spesso vista come “burocratica”: è obbligatorio averlo solo perché lo dice la legge, come uno dei tanti cartelli con le avvertenze che nessuno legge o considera. E quella della pubblicità è solo una delle tante responsabilità del direttore sanitario (al link un nostro approfondimento).
L’affidare a professionisti di uno specifico settore il ruolo del “controllore”, non è una esclusiva della sanità. Il notaio è forse la figura professionale che meglio incarna questo, lo Stato gli demanda il controllo e la certificazione. Ma la figura che credo possa essere più simile a quella del direttore sanitario (con tutti i distinguo del caso) è quella del direttore dei lavori in edilizia. Se avete amici del settore vi racconteranno come nei primi anni che il legislatore, per un buon numero di interventi, introdusse l’obbligo di dotarsi di una figura che controllasse e certificasse che quanto costruito venisse fatto secondo il progetto, e come questo compito veniva considerato come una formalità, una firma da fare apporre su dei documenti. Ed anche molti professionisti lo consideravano come un’opportunità per arrotondare senza fare molto.
Poi, non solo i ponti hanno cominciato a cadere, ma anche il soffitto dell’alloggio all’ultimo piano continuava a macchiarsi dopo ogni temporale, nonostante fosse stato rifatto il tetto. Allora gli avvocati cominciarono a chiamare in causa il costruttore ma anche chi avrebbe dovuto controllare. E siccome in edilizia molte questioni finiscono nel “penale”, ecco che oggi molti professionisti non vogliono più assumere la direzione dei lavori e quelli che lo fanno svolgono il compito con professionalità, facendosi pagare per il tempo dedicato ed i rischi che si assumono.
Credo che anche nel settore odontoiatrico si arriverà presto a questo modo di intendere l’incarico e non tanto perché il direttore sanitario dovrà essere sempre presente (la norma non lo dice ma se non ci sei come fai a controllare) o iscritto all’Ordine della provincia dove la struttura opera, ma perché le responsabilità sono talmente alte (e le sanzioni, se applicate, di conseguenza) che non si potrà assumere la direzione di una struttura ad Aosta e risiedere a Catania.
Ora la questione non è tanto (o solo) se i vincoli legislativi vanno contro il diritto al lavoro, ma se il direttore sanitario ha i poteri per farsi rispettare per evitare le sanzioni?
Certo può dimettersi, denunciare alle autorità competenti eventuali inadempienze dei collaboratori della struttura o della proprietà.In caso di messaggio pubblicitario, per rimanere in tema, se non viene coinvolto dalla proprietà come potrà decidere se i contenuti sono corretti o meno e nel caso la proprietà lo consulti, se le visioni sono differenti può bloccarne l’uscita? Autorevoli esperti, anche su Odontoiatria33, consigliano al direttore sanitario di formalizzare la collaborazione con un contratto inserendo tutte quelle garanzie che gli tolgano le responsabilità in caso di inadempienze da parte della proprietà, ma lo scopo è scaricare su altri la sanzione.
Di fronte a proprietà e direttori sanitari seri, questo rimpallarsi le possibili sanzioni garantisce che le cose vengano svolte correttamente in quanto si è tutti responsabili, ma consente anche di poter pensare: faccio finta di nulla, tanto se poi mi chiamano in causa dico che non lo sapevo o non ero nelle condizioni di verificare.
Credo, invece, servano degli strumenti chiari che consentano al direttore sanitario di svolgere il proprio compito: tutelare i pazienti. La norma Boldi inserita nella Legge di Bilancio, come prima il decreto Concorrenza e la Lorenzin, ribadisce il ruolo centrale nel direttore sanitario. Ora, chiarito chi è il vigile, serve dargli il fischietto togliendogli l’alibi che possa far dire: e “ma non avevo fiato per fischiare”.
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