I soci professionisti devono essere almeno i due/terzi per numero o quota di partecipazione al capitale sociale oppure è sufficiente che detti soci detengano una maggioranza di due/terzi in relazione alle decisioni? Il parere dell’avvocato Edoardo Colla
La recente acquisizione di Vitaldent, da parte di DentalPro, ha riportato il settore ad interrogarsi se promuovere l’esercizio dell’attività odontoiatrica tramite la forma societaria delle StP, possa essere lo strumento adatto per limitare il potere decisionale del “capitale”. Si ricorderà che tra le caratteristiche che distinguono le Società tra Professionisti dalle altre società “ordinarie” vi è un limite massimo (pari ad un terzo) nella “partecipazione societaria” dei soci non professionisti o cd soci di capitale.
Con l’avvocato Edoardo Colla (nella foto), uno dei docenti del Post Graduate Management & Marketing Odontoiatria dell’Università San Raffaele di Milano, cerchiamo di capire se, pur rimanendo in minoranza nelle deliberazioni dell’assemblea, il socio di capitale può finanziare la STP con un capitale più alto dei soci professionisti?
“Il tema meriterebbe uno spazio molto più ampio di quello che ci riserva la presente intervista – precisa l’avvocato Colla – visto che lo stesso è strettamente legato all’interpretazione del (poco chiaro) disposto normativo che consente la partecipazione di soci non professionisti nelle S.t.p.”.
“Nello specifico – continua – l’art. 10, comma 4, della L. 183/2011 stabilisce che: “in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.
Quindi, la domanda più corretta da porci è la seguente: i soci professionisti devono essere almeno i due/terzi per numero o quota di partecipazione al capitale sociale oppure è sufficiente che detti soci detengano una maggioranza di due/terzi in relazione alle decisioni?
Per evitare di dilungarmi in digressioni eccessivamente tecniche, non è mia intenzione soffermarmi sulle diverse interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali di tale disposto normativo. Secondo la mia opinione deve essere privilegiata l’interpretazione letterale del disposto normativo (appoggiata anche dagli Orientamenti del Comitato Triveneto Notaio) e, quindi, a prevalere è la tesi che considera determinante il possesso, da parte dei soci professionisti, della maggioranza nelle decisioni dei soci / delibere assembleari, a prescindere dalla partecipazione di ciascuno dei soci al capitale sociale e, quindi, dall’ammontare dei correlati conferimenti.
Atale riguardo è possibile affermare che ci sono numerosi strumenti statutari tramite i quali è possibile garantire diritti di voto più che proporzionali rispetto agli apporti di capitale sociale e, pertanto, dovrebbe considerarsi legittimamente vigente la S.t.p. gli apporti di capitale sociale siano stati integralmente eseguiti dal socio finanziatore (non professionista), purché ci siano gli opportuni correttivi in merito alla ripartizione dei diritti di voto.
Anche questa circostanza denota ulteriormente l’importanza di avere uno statuto / dei patti sociali predisposti con le opportune accortezze e i tecnicismi necessari. Infatti, è necessario precisare che il venir meno della condizione di maggioranza rafforzata (nei diritti di voto) dei soci professionisti, “costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”.
A meri fini di completezza, è altresì opportuno precisare che gli apporti finanziari che un socio non professionista può garantire alla società non passano solo e necessariamente dagli apporti a capitale sociale (con conseguente incidenza sui correlati diritti partecipativi) ma possono essere utilizzati anche strumenti alternativi quali finanziamenti soci o altri versamenti a patrimonio netto.
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