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20 Novembre 2007

Igienisti dentali e riuniti

di E. Tosoni


Questa volta la notizia arriva non dalla carta stampata ma dalla TV. La fonte è una recente puntata di "Striscia la notizia", non nuova a incursioni nel mondo dentale, perlopiù a caccia di abusivismi e caro-parcelle.
Nel mirino, stavolta, era la categoria degli igienisti dentali. Il dibattito-polemica ha preso avvio da un'affermazione del presidente dell'AIO (Associazione Dentisti Italiani) Gerhard Seeberger, secondo il quale solo l’odontoiatra o il medico iscritto all’Albo degli odontoiatri può acquistare il riunito. E' così che stanno le cose? 
L'AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), attraverso un editoriale della presidente Marialice Boldi pubblicato nel bollettino AIDIpress in Prevenzione & assistenza dentale di novembre, non ha dubbi: il riunito è un'attrezzatura di basilare importanza per gli igienisti dentali, perciò l'acquisto da parte loro del riunito non configura alcuna illegittimità.
La secca replica dell'AIDI si appoggia su motivazioni di carattere legale, così riassunte:

Il D.M. 137/’99 all’art. 1 stabilisce che “l’igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria utilizzando le attrezzature necessarie all’espletamento della specifica attività.
L’interpretazione letterale dell’art. 9 (l.n. 175/’92) comporterebbe l’impossibilità di fatto per l’igienista dentale di svolgere la propria attività professionale in maniera autonoma. Tale forte limitazione si pone del tutto in contrasto con:
• la disciplina e la ratio della riforma delle professioni sanitarie: sarebbe assurdo ritenere che il legislatore abbia creato la figura dell’igienista dentale per poi impedirle di lavorare autonomamente vietandole l’acquisto dei beni necessari;
• il diritto alla libertà del lavoro sancito all’art. 4 della Costituzione, che vieta allo Stato di creare o lasciar sussistere nell’ordinamento norme che pongono limiti discriminatori alla libertà di lavoro;
• i principi di libera concorrenza.

In conclusione si ritiene che: 

  • l’art. 9 legge 175/’92 non debba oggi essere interpretato in maniera strettamente letterale in quanto tale interpretazione si pone in contrasto con l’attuale ordinamento delle professioni sanitarie;
  • l’interpretazione della norma deve essere pertanto logico-sistematica, tenendo conto della ratio della norma e delle parti che possono ritenersi implicitamente abrogate: la ratio della norma è far sì che ogni professionista utilizzi gli apparecchi e gli strumenti che è abilitato a utilizzare in ragione dell’attività che è legittimato a porre in essere (e solo quelli) e contestualmente impedire che tutti i soggetti non abilitati all’utilizzo di apparecchi e strumenti li possano acquistare. Conseguentemente:
  • la vendita di un dispositivo medico ad un igienista dentale può considerarsi legittima e non in violazione dell’art. 9 della legge 175/’92 ove
    - il dispositivo medico - per tipologia o caratteristiche tecnologiche - afferisca all’esercizio della professione di igienista dentale (e non a quella dell’odontoiatra);
    - sia provato (o provabile) che la vendita è stata effettivamente effettuata a un igienista abilitato.

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