Nel dibattito post approvazione da parte del Senato del Ddl Concorrenza, ed in attesa di capire che testo uscirà dal dibattito alla Camera, l'odontoiatria si interroga sul perché la politica abbia deciso di approvare le limitazioni per l'ingresso del socio di capitale nelle società degli avvocati e non abbia approvato le stesse regole per l'odontoiatria.
La norma approvata per gli avvocati prevede che i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo e che il venire meno di questa condizione costituisce causa di scioglimento della società. L'incarico poi può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente. Fondamentali, infine, sono le previsioni per cui i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori e la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati.
Ne abbiamo parlato con il segretario dell'Associazione Nazionale Forense Luigi Pansini (nella foto).
Come siete arrivati a quel testo?
La nuova legge professionale forense (del 31.12.2012, n. 247), all'art. 5, conteneva una delega al Governo per la disciplina delle società tra avvocati. La delega non è mai stata esercitata e dopo due anni il Ddl Concorrenza cerca di porvi rimedio.
Soddisfatti?
C'è un ampio dibattito in corso all'interno della nostra professione per la presenza del socio di capitali nella società tra avvocati, non prevista nella delega contenuta nella legge professionale. La parte più conservatrice dell'Avvocatura vorrebbe continuare a non prevedere la possibilità di attivare società di capitale con investitori esterni alla professione. La nostra Associazione è favorevole, lo troviamo comunque un fatto positivo quello di aver messo dei limiti nell'ingresso di soggetti esterni mantenendo ferma l'autonomia dell'avvocato. Lo stesso Consiglio Nazionale Forense ha manifestato di recente una timida apertura incoraggiando contemperamenti tesi a salvaguardare il ruolo e la funzione dell'avvocato all'interno e nel controllo della società. Senza scomodare le realtà dei grandi studi di stampo anglosassone, la nostra professione è già invasa dal capitale, con outlet e siti web che propongono consulenze e servizi legali; lottare contro i mulini a vento e dire sempre no rispetto ad una possibile e nuova forma di organizzazione della professionale è anacronistico. Il fenomeno va governato, non subìto, evitando il rischio di degenerazioni poi irrecuperabili.
Secondo lei quanto approvato per la vostra professione vale anche per le altre professioni regolamentate, come ad esempio quella odontoiatrica?
La norma è specifica per l'avvocatura. Non conosco nello specifico la disciplina per l'odontoiatria. Certo è che siamo di fronte ad una norma che, se definitivamente approvata, consente a dei professionisti di costituire una società anche con altre professionalità o con soci di capitale nel rispetto di regole essenziali. Indubbiamente questa norma costituisce un procedente per le altre professioni. Quando siamo stati convocati in Commissione Industria del Senato abbiamo ribadito la necessità di una maggiore e più completa armonizzazione della disciplina delle società tra avvocati (e tra questi e altri professionisti) con quella delle altre professioni (Legge n. 183/11 e DPR 34/13) e rimarcato che la specificità della nostra professione richiede prudenza, cautela e regole chiare e certe alle quali rifarsi: non solo agli avvocati spettano quanto meno le tutele generiche riservate alle altre professioni, ma per noi, per la delicatezza degli interessi e dei diritti che tuteliamo, diventano fondamentali altri requisiti, come, ad esempio, la trasparenza e la riconoscibilità della compagine societaria.
Sabato le professioni scendono in piazza per chiedere il tariffario minimo garantito e gli avvocati sono capofila nella proposta.
La manifestazione non ci convince. Anzi le dico di più. È stato definitivamente approvato il disegno di legge sul lavoro autonomo che contiene, tra le altre, una misura che estende ai lavoratori autonomi la tutela prevista dell'ordinamento a favore dell'imprenditore debole e contro il contraente forte; quest'ultima previsione, se applicabile anche agli avvocati e alla collaborazione tra gli stessi, rappresenta una tutela immediata a favore di tutti i Colleghi, compresi gli avvocati mono-committenti, e contemporaneamente pone fine alla discussione sull'equo compenso, sul giusto compenso e sulla reintroduzione dei minimi tariffari. L'impatto delle nuove norme sulla professione forense, tuttavia, va studiato attentamente.
Norberto Maccagno
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