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12 Maggio 2017

Ddl Concorrenza ed esercizio dell'odontoiatria. Il punto con il Senatore Luigi Marino che chiarisce: l'esercizio dell'attività è sempre una esclusiva degli abilitati


Tutto il percorso che ha accompagnato in questi mesi la discussione del Ddl Concorrenza (il testo è stato presentato nell'ottobre 2015) è stato vissuto nel settore dentale con attenzione scatenendo un vero e proprio scontro tra i rappresentanti del dentista tradizionale, in particolare ANDI, e le Catene. Settore dentale che forse per la prima volta nella sua storia è riuscito a fare aggiungere un articolo di interesse odontoiatrico ad una Decreto invia di approvazione. Anche se poi la politica ha deciso di accogliere solo alcune parti delle richieste avanzate dalla professione.

In attesa che si capisca se il testo approvato dal Senato (e ora tornato alla Camera) diventerà legge, abbiamo sentito il Senatore Luigi Marino (nella foto), uno dei due relatori del provvedimento, per capire il percorso che ha portato all'approvazione del testo e perché per gli odontoiatri, la politica non ha approvato le limitazioni all'esercizio della professione in forma societaria concesse invece agli avvocati.

Senatore Marino, ha voglia di ripercorrere la storia dell'art.57 del Ddl Concorrenza, quali sono i passaggi che hanno portato alla stesura approvata?

La norma nasce dall'esigenza di contemperare gli interessi dei professionisti che esercitano l'attività odontoiatrica in proprio o all'interno di strutture sanitarie più ampie con le esigenze di tutela della salute dei pazienti.

Nel settore c'è chi sostiene che il testo approvato permetterebbe a chiunque lavori all'interno di una società iscritta come attività odontoiatrica, anche se non laureato in odontoiatria, di curare le persone. Il testo sembra effettivamente poco chiaro, non trova?

La norma già prevede che l'esercizio dell'attività odontoiatrica - ovunque si svolga - sia consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti. Noi relatori (NdR Marino e Tomaselli) avevamo redatto e presentato informalmente un nuovo testo che rinforzava questo principio.

E che fine ha fatto questo testo?

Come si può verificare negli atti parlamentari, ho chiesto espressamente in Aula di riportare il provvedimento in Commissione per un rapido riesame, essendo trascorsi ben nove mesi dal suo licenziamento in quella sede, anche per apportare piccole ma sostanziali modifiche come quella di cui stiamo parlando. Come si sa, purtroppo, il Governo ha preferito imporre la fiducia e gli emendamenti sono tutti decaduti.

Come mai la Commissione ha deciso di non approvare il testo proposto da ANDI che prevedeva una limitazione della presenza del capitale nelle società che offrono prestazioni odontoiatriche? Le accuse che vi rivolgono sono di non aver voluto schieravi per fare un favore ai fondi d'investimento.

Personalmente sono convinto che la presenza di professionisti nelle società di capitali che detengono quote maggioritarie in studi professionali (avvocati, ingegneri, tecnici, farmacisti, odontoiatri) sia una garanzia ulteriore a favore dei clienti o pazienti. Ma c'è un pregresso: un conto è partire da zero, un conto è modificare una realtà già esistente. E le società di capitali che svolgono attività odontoiatrica sono una realtà che non si può cancellare come nulla fosse. La norma ha il merito di assicurare ai pazienti la presenza di un direttore sanitario abilitato in tutte le società operanti nel settore, anche nelle strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico.

Perchè, invece, per gli avvocati, art.53, è stato approvato un testo che prevede le limitazioni che volevano gli odontoiatri?

Le società di capitali tra avvocati sono un istituto completamente nuovo ed è dunque possibile prevedere dei limiti precisi di partecipazione al capitale. Le società di capitali che svolgono attività odontoiatrica sono una realtà già esistente; l'intervento legislativo non può non tenerne conto.

Essendo la professione di avvocato, come quella di odontoiatra, una professione ordinistica, la norma che sarà in vigore per gli avvocati potrà valere per tutte le attività professionali regolamentate, odontoiatria compresa?

Il Ddl Concorrenza nella sua stesura originaria prevedeva tra i Servizi Professionali norme distinte per avvocati, notai, ingegneri ecc.

Alla Camera saranno possibili modifiche oppure il testo è oramai quello definitivo, e quante possibilità ci sono perchè venga approvato definitivamente prima del termine della legislatura?

Questa domanda va fatta al Governo.


Norberto Maccagno

 

Sullargomento leggi anche:

 12 Maggio 2017: Le limitazioni approvate per le società per gli studi legali possono valere anche per le altre professioni? Il parere del segretario dell'Associazione Nazionale Forense Luigi Pansini

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